IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al commissario governativo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza
idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale e' stato
approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi
necessari  per  fronteggiare  la  situazione di emergenza idrica, nel
quale  -  Area di intervento n. 1 - «Collegamenti ed interconnessioni
bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale»
e'  stata  prevista  la  realizzazione  di uno studio di fattibilita'
relativo all'interconnessione tra i bacini nord-sud Sardegna;
  Atteso  che la predetta ordinanza n. 337/02 ha individuato l'E.A.F.
quale   soggetto  incaricato  della  realizzazione  dello  studio  di
fattibilita'  ed  ha  destinato  a  tale  finalita' l'importo di Euro
250.000,00;
  Atteso   che   il   Ministero   dell'economia   ha   provveduto  al
riversamento,  nella  contabilita'  speciale  di  tesoreria  n.  1690
intestata  al  «Presidente della giunta - Emergenza idrica», di quota
parte dei fondi programmati con la sopracitata ordinanza n. 337/02;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  della Linea di intervento n. 1 «Collegamenti ed
interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica
ed emergenziale» di cui all'ordinanza n. 377 del 31 dicembre 2002, e'
disposto l'affidamento all'E.A.F. della realizzazione dello studio di
fattibilita'  «Interconnessione  bacini  idrici nord-sud Sardegna» in
riferimento   al   quale  verra'  messo  a  disposizione  un  importo
complessivo non superiore a euro 250.000,00.
  2.  Lo  studio  di  fattibilita'  di cui al punto precedente dovra'
individuare tutte le opere necessarie a rendere operativa la completa
interconnessione   di   tutti   i   sistemi  idrici  della  Sardegna,
indicandone  le  relative  priorita',  sia  in  un ottica di gestione
ordinaria  delle  risorse  idriche  sia  in  relazione  ad  eventuali
necessita'  di  reciproco  soccorso  di  carattere emergenziale tra i
sistemi stessi.
  3. Ai fini dell'erogazione del finanziamento commissariale l'E.A.F.
dovra'  presentare  all'ufficio  del commissario governativo un piano
economico-finanziario    dello   studio   di   fattibilita'   ed   un
cronoprogramma di attuazione.
  4. Ove dal piano economico-finanziario dello studio di fattibilita'
risulti   che   il  costo  dello  studio  medesimo  e'  inferiore  al
finanziamento    commissariale    assegnato,    quest'ultimo   verra'
conseguentemente rimodulato.
  5.    L'erogazione   del   finanziamento   commissariale   per   la
realizzazione dello studio di fattibilita' di cui al precedente comma
1, nel limite massimo dell'importo sopra indicato, verra' effettuata,
a  valere  sui fondi della contabilita' speciale di tesoreria n. 1690
intestata  al  «Presidente della giunta - Emergenza idrica», a favore
dell'E.A.F.,  con  accreditamento su conto corrente bancario attivato
presso  Istituto  incaricato  del servizio di tesoreria della regione
autonoma  della  Sardegna  ed  alle  condizioni alla stessa riservate
intestato  «Regione autonoma della Sardegna - Commissario governativo
per  l'emergenza  idrica» finalizzato alla realizzazione dello studio
di  fattibilita'. Su detto conto corrente i pagamenti potranno essere
disposti, esclusivamente per spese inerenti l'attuazione dello studio
di  fattibilita',  dal  rappresentante legale dell'ente attuatore con
assegni esclusivamente intestati ai creditori.
  L'E.A.F.  e'  tenuto  a  rendere  semestralmente il conto dei fondi
messi  a  disposizione.  Il  saldo disponibile e gli interessi attivi
maturati  su  detto  conto  corrente alla data di chiusura finale del
conto   stesso  saranno  riversati  nella  contabilita'  speciale  di
tesoreria  n.  1690  intestata a «Presidente della giunta - Emergenza
idrica».
  6.   Il   finanziamento  commissariale  assegnato  verra'  messo  a
disposizione dell'E.A.F. nel seguente modo:

                                  |con atto di determinazione da
                                  |adottarsi successivamente alla
                                  |presentazione del piano
                                  |economico-finanziario dello studio
25%                               |di fattibilita';
---------------------------------------------------------------------
30%                               |
---------------------------------------------------------------------
con atto di determinazione per    |
spese sostenute nella misura      |
corrispondente al 20% dell'importo|
previsto;                         |
---------------------------------------------------------------------
                                  |con atto di determinazione per
                                  |spese sostenute nella misura
                                  |corrispondente al 50% dell'importo
30%                               |previsto;
---------------------------------------------------------------------
15%                               |
---------------------------------------------------------------------
con atto di determinazione per    |
spese sostenute nella misura      |
corrispondente all'80%            |
dell'importo previsto.            |

  7.   Gli   importi  delle  spese  sostenute,  corredati  da  idonea
documentazione,   saranno   certificati   da  apposite  dichiarazioni
sottoscritte dal rappresentante legale dell'E.A.F.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.

    Cagliari, 16 marzo 2004

                                   Il commissario governativo: Masala