IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 29
del  5 febbraio  2003, con il quale autorizza il laboratorio «Chimica
applicata  depurazione  acque di Giglio Filippo & C. s.n.c.», ubicato
in  Menfi  (Agrigento),  via  Mazzini  n. 88, per l'intero territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo, aventi valore ufficiale;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato,  con  nota  del
23 febbraio  2004,  comunica  di  aver  revisionato  i  metodi  prova
relativo all'elenco delle prove di analisi;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2001
l'accreditamento  relativamente  alle  prove  indicate  nel  presente
decreto  e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni
della  norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un  organismo
conforme  alla  norma  UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA -
European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuta  la  necessita' di sostituire le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 17 dicembre 2002;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

    ---->  Vedere Tabella da pag. 51 a pag. 54 della G.U.  <----

    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 11 marzo 2004

                                       Il direttore generale: Abate