Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 15 aprile 2004 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
              Disposizioni previdenziali in agricoltura
  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
  «7.  A  decorrere  dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 375, e
successive   modificazioni,   e'   presentata   su  apposito  modello
predisposto  dall'INPS.  ((Qualora,  a seguito della stima tecnica di
cui  all'articolo  8,  comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della   prestazione   lavorativa,  l'I.N.P.S.  disconosce  la  stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale».))