IL DIRETTORE GENERALE
                     del dipartimento del tesoro

  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo
per  il  riordino  della  disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n.  153, recante
disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.  153,  ai  sensi  del  quale  «la  vigilanza  sulle  fondazioni e'
attribuita   al   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione   economica»,  ora  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
  Visto  l'art.  8,  comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo
17 maggio   1999,   n.   153,   ai   sensi   del   quale   la  misura
dell'accantonamento   alla   riserva   obbligatoria   e'  determinato
dall'Autorita' di vigilanza;
  Visto  l'art.  8,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo
17 maggio  1999,  n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza
puo' prevedere riserve facoltative;
  Visto  il  provvedimento  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, n. 96 del 26 aprile
2001,  recante  le  indicazioni  per  la  redazione,  da  parte delle
fondazioni  bancarie,  del  bilancio relativo all'esercizio chiuso il
31 dicembre   2000,   emanato  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  Visto   il   decreto  26 marzo  2002  del  Direttore  Generale  del
Dipartimento  del  tesoro,  con il quale sono state fissate le misure
degli  accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria e alla riserva per
l'integrita'  del  patrimonio  per l'esercizio 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 80 del 5 aprile
2002;
  Visto   il   decreto  27 marzo  2003  del  Direttore  Generale  del
Dipartimento  del  tesoro,  con il quale sono state fissate le misure
degli  accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria e alla riserva per
l'integrita'  del  patrimonio  per l'esercizio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 78 del 3 aprile
2003;
  Considerata    la    necessita'    di    determinare    la   misura
dell'accantonamento   alla   riserva   obbligatoria  per  l'esercizio
1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;
  Considerata   l'opportunita'   di   consentire   un  accantonamento
patrimoniale  facoltativo,  ulteriore rispetto a quello obbligatorio,
finalizzato  alla  salvaguardia  dell'integrita'  del patrimonio e di
fissarne la misura massima ammessa;
  Considerata  l'opportunita'  che, nei casi eccezionali in cui siano
presenti     disavanzi    pregressi,    le    fondazioni    destinino
prioritariamente  parte  dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di
tali  disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il
patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella  redazione  del  bilancio  d'esercizio 2003 le fondazioni
bancarie  osservano  le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del 19 aprile 2001.
  2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui   al
provvedimento   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 19 aprile 2001.
  3.  L'accantonamento  alla riserva obbligatoria di cui all'articolo
8,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e' determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per
cento    dell'avanzo    dell'esercizio,   al   netto   dell'eventuale
destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
  4.  Al  solo  fine  di  conservare  il  valore  del  patrimonio, le
fondazioni  bancarie  possono  effettuare, per il medesimo esercizio,
con  atto  motivato,  un accantonamento alla riserva per l'integrita'
del  patrimonio  in  misura  non  superiore  al  quindici  per  cento
dell'avanzo  dell'esercizio,  al netto dell'eventuale destinazione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.