L'AUTORITA'

  Nella riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive»;
  Vista   la  delibera  n.  278/99/CONS  recante  «Procedura  per  lo
svolgimento  di  consultazioni  pubbliche  nell'ambito  di ricerche e
indagini conoscitive»;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale»;
  Vista   la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per  le  reti  ed  i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
  Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003  relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex  ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come
Codice);
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni
al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con
delibera n. 217/01/CONS»;
  Considerato   che  l'art.  29  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
435/01/CONS   prevede   l'adozione   da   parte   dell'Autorita'   di
provvedimenti  a  tutela  del pluralismo e della concorrenza entro il
31 marzo 2004;
  Considerato che la direttiva quadro lascia impregiudicate le misure
adottate a livello nazionale per promuovere la diversita' culturale e
linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione;
  Considerato  che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e
b)   dell'art.   29   della   delibera   n.   435/01/CONS  riguardano
specificatamente  il  profilo  del pluralismo informativo e la tutela
dei fornitori di contenuti di particolare valore;
  Considerato  che,  per  quanto  riguarda  l'attuazione  delle altre
previsioni  dell'art.  29  della  delibera  n.  435/01/CONS,  risulta
opportuno valutare l'esito delle analisi previste dagli articoli 18 e
19 del Codice;
  Ritenuto  pertanto necessario effettuare una consultazione riguardo
ai  contenuti  di un primo provvedimento che, in attuazione di quanto
previsto  dall'art.  29,  comma  1,  lettere a) e b), preveda norme a
garanzia  dell'accesso  alle reti digitali terrestri per fornitori di
contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale
e locale;
  Visto  il documento per la consultazione proposto dal direttore del
dipartimento regolamentazione;
  Udita  la  relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  E' indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione
del  provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso di fornitori
di  contenuti  di  «particolare  valore»  alle  reti  di  televisione
digitale terrestre.
  2.  Le  modalita'  di  consultazione ed un documento che illustra i
contenuti    di   una   bozza   di   provvedimento   sono   riportati
rispettivamente  negli allegati A e B della presente delibera, di cui
costituiscono parte integrante.
  3.   Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione  pubblica
dovranno  essere  inviate entro il termine tassativo di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.
    Napoli, 25 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Cheli