IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   norme   generali   sull'ordinamento   del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  38,  comma  1, del citato decreto
legislativo  n.  241  del 1997, in base al quale, per le attivita' di
cui  al  comma  4  dell'art.  34  dello  stesso decreto, ai centri di
assistenza  fiscale  spetta  un  compenso a carico del bilancio dello
Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto  l'art.  18,  comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in
misura   doppia   per   la  predisposizione  e  l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto  l'art.  16,  comma  1,  lettera c), del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 30 luglio
2001,  n.  346,  che  stabilisce  che  i centri di assistenza fiscale
devono  trasmettere  le  dichiarazioni  dei redditi in via telematica
all'Agenzia delle entrate;
  Visto  il  decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998 e
successive  modifiche  che  prevede  le  modalita'  tecniche  per  la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni;
  Considerato  che le dichiarazioni dei redditi da trasmettere in via
telematica  devono  essere conformi ai modelli di dichiarazione 730 e
alle  relative  specifiche  tecniche  previste  dai provvedimenti che
l'Agenzia delle entrate emana per ciascun anno d'imposta;
  Tenuto   conto  che  e'  necessario  determinare  le  modalita'  di
corresponsione  dei  compensi  previsti  dalle citate disposizioni di
legge;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I compensi, di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo
n.  241  del 9 luglio 1997, spettanti ai centri di assistenza fiscale
per  lavoratori dipendenti per ciascuna dichiarazione annuale modello
730,  elaborata  e  trasmessa  in  via telematica in conformita' alle
specifiche  tecniche  previste  dai  provvedimenti dell'Agenzia delle
entrate,  sono  corrisposti  per  l'anno 2003 e successivi secondo le
disposizioni  dell'articolo  2  del  presente decreto. Detti compensi
spettano  in  misura  doppia  per  ciascuna dichiarazione modello 730
presentata in forma congiunta.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione
di  documentata  fattura  e  comunque non anteriormente alla corretta
ricezione   per   via   telematica,   da  parte  dell'amministrazione
finanziaria, dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.