IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998 e successive modifiche che prevede le modalita' tecniche per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni; Considerato che le dichiarazioni dei redditi da trasmettere in via telematica devono essere conformi ai modelli di dichiarazione 730 e alle relative specifiche tecniche previste dai provvedimenti che l'Agenzia delle entrate emana per ciascun anno d'imposta; Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge; Sentita l'Agenzia delle entrate; Decreta: Art. 1. 1. I compensi, di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti per ciascuna dichiarazione annuale modello 730, elaborata e trasmessa in via telematica in conformita' alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sono corrisposti per l'anno 2003 e successivi secondo le disposizioni dell'articolo 2 del presente decreto. Detti compensi spettano in misura doppia per ciascuna dichiarazione modello 730 presentata in forma congiunta. 2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla corretta ricezione per via telematica, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.