IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti; Visti i regg. (CEE) n. 2081 e n. 2082 del 14 luglio 1992 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazioni e delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, 14, 16 e 17 concernenti la separazione tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa; Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1992, n. 300, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai contributi concernenti il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli; Visto il decreto ministeriale n. 4443 del 6 febbraio 1996, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 2-bis del 9 febbraio 1996; Ritenuto di dover adeguare il predetto decreto alle esigenze operative venutesi a determinare successivamente alla data di emanazione dello stesso; Considerata altresi' la necessita' di rideterminare, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e fornire una maggiore chiarezza di indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione, criteri e modalita' per la concessione dei predetti contributi, nonche' individuare precise procedure onde conformarsi esaustivamente alla ripartizione di competenze introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993, all'assetto istituzionale definito dalla legge n. 491/1993; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in favore delle iniziative appresso indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regg. 2081/92 e 2082/92 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992: a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere e manifestazioni da parte di Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati operanti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'immagine e della qualita' nonche' per una migliore produzione ed una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali; b) realizzazione di programmi di salvaguardia tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, delle attestazioni di specificita' dei prodotti agroalimentari nazionali, presentati da Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF, organismi a carattere associativo, ed altri organismi specializzati, comprese le iniziative, dirette a consolidare ed estendere il sistema delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita'; c) interventi predisposti da enti, organismi ed associazioni volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine.