IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   (supplemento  ordinario)  n.  216  del
14 settembre  1992,  concernente  disposizioni  di  attuazione  degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardante i
termini e i responsabili dei procedimenti;
  Visti  i  regg.  (CEE)  n.  2081  e  n.  2082  del  14 luglio  1992
concernenti   la  protezione  delle  indicazioni  geografiche,  delle
denominazioni  di  origine  e  delle attestazioni di specificita' dei
prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione   dell'organizzazioni   e   delle   amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
ed  in  particolare  gli  articoli 3,  14,  16  e  17  concernenti la
separazione  tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri
di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;
  Vista  la  deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della
Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1993,   n.  491,  concernente  il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale  del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12  della  legge  n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22 dicembre  1992,  n. 300, con il quale e'
stata  data  attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990,   n.   241,   relativamente   ai   contributi   concernenti  il
riconoscimento  e la valorizzazione delle caratteristiche di qualita'
dei prodotti agricoli;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  4443  del  6  febbraio  1996,
pubblicato nel bollettino ufficiale n. 2-bis del 9 febbraio 1996;
  Ritenuto  di  dover  adeguare  il  predetto  decreto  alle esigenze
operative   venutesi  a  determinare  successivamente  alla  data  di
emanazione dello stesso;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  di rideterminare, al fine di
garantire  una  maggiore  trasparenza  dell'azione  amministrativa  e
fornire  una maggiore chiarezza di indicazioni circa la presentazione
delle   richieste  di  contribuzione,  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  nonche'  individuare precise
procedure   onde  conformarsi  esaustivamente  alla  ripartizione  di
competenze introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993, all'assetto
istituzionale definito dalla legge n. 491/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati
con  il  presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione
di   contributi   in   favore  delle  iniziative  appresso  indicate,
concernenti  la  valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei
prodotti  agricoli  ed  alimentari  contraddistinti da riconoscimento
U.E.  ai  sensi  dei  regg. 2081/92 e 2082/92 citati in premessa e da
riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992:
    a) partecipazione   e   realizzazione   di  interventi,  fiere  e
manifestazioni  da  parte di Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF,
da   organismi   di   carattere   associativo   ed   altri  organismi
specializzati  operanti  per  la  salvaguardia  e  la  valorizzazione
dell'immagine e della qualita' nonche' per una migliore produzione ed
una  piu'  estesa  divulgazione,  conoscenza  ed  informazione  delle
indicazioni  geografiche  concernenti  le  produzioni  agroalimentari
nazionali;
    b) realizzazione   di   programmi   di   salvaguardia   tutela  e
valorizzazione  delle denominazioni di origine, delle attestazioni di
specificita'  dei  prodotti  agroalimentari  nazionali, presentati da
Consorzi  di  tutela  incaricati  dal  MIPAF,  organismi  a carattere
associativo,   ed   altri   organismi   specializzati,   comprese  le
iniziative,  dirette  a  consolidare  ed  estendere  il sistema delle
denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita';
    c)  interventi  predisposti  da  enti,  organismi ed associazioni
volti  alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche
legale,  sia  in  campo nazionale che internazionale della produzione
agro-alimentare nazionale a denominazione di origine.