IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista l'istanza con la quale il sig. Perazolo Pera Luciano Emanuel,
cittadino  italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
«medico»  conseguito  in  Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
26 febbraio  2004,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale  il sig.
Perazolo Pera Luciano Emanuel e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  «medico»  rilasciato  in  data  29 gennaio  2003
dall'Universidad  Catolica  de  Cordoba  (Argentina) al sig. Perazolo
Pera  Luciano Emanuel, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argentina)
il  13 aprile  1978,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2. Il  dott.  Perazolo  Pera  Luciano  Emanuel  e'  autorizzato  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 11 marzo 2004

                                    Il direttore generale: Mastrocola