Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                 Riconoscimento indennita' speciale
  1.  Per  il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed inserito nei
turni  continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con
esclusione  del  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 156, della
legge  24 dicembre  2003, n. 350, (( e per il personale dirigente del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  )) il contratto collettivo
nazionale   definisce   una   speciale  indennita'  che  tenga  conto
dell'effettiva  presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi
compiti.  A  tale  fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2004, (( di cui una quota pari a euro
138.657  annui  da destinare all'indennita' speciale per il personale
dirigente )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 156, della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
              «156.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare
          nel  progressivo  allineamento delle indennita' corrisposte
          al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze
          di  polizia,  le  risorse  di  cui  al comma 2, lettera d),
          dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          del  comparto  aziende  ed  amministrazioni  autonome dello
          Stato   del  24 maggio  2000,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno
          2000,  sono  incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di
          euro  da  destinare, con modalita' e criteri da definire in
          sede  di  contrattazione  integrativa,  rispettivamente  al
          personale   del   settore  operativo  che  svolge  mansioni
          corrispondenti   a   quelle   dei   profili   del   settore
          aeronavigante,   nelle   more  dell'inquadramento  previsto
          dall'art.  28  dello stesso contratto collettivo nazionale,
          ed   al   personale  in  possesso  di  specializzazione  di
          sommozzatore  in  servizio presso le sedi di nucleo. Per la
          medesima   finalita'   le  risorse  per  la  contrattazione
          collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate
          di   un  importo  pari  a  400.000  euro  da  destinare  al
          trattamento  accessorio dei padroni di barca, dei motoristi
          navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei
          distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.».