IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero,  modificato  con legge 30
luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato  decreto  legislativo  n.  286/1998, modificato dalla legge n.
189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Nikolic Milan, nato a Belgrado (Serbia) il
22 agosto  1962,  cittadino  serbo,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico   professionale   di  ingegnere  meccanico  conseguito  il
14 maggio 1993 presso l'Universita' di Belgrado, ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza
professionale nel suo Paese;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
  Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 modificato dalla
legge  n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  il  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data 28 dicembre 2002 dalla questura di Parma a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Nikolic Milan, nato a Belgrado (Serbia) il 22 agosto 1962,
cittadino  serbo,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sezione  A  - settore industriale - e l'esercizio della
professione in Italia.