IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Venezia
  Visti  il  primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa
in  materia  di determinazione delle tariffe minime per le operazioni
di facchinaggio e la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Considerato  che  le  tariffe per le operazioni di facchinaggio nei
confronti  delle  aziende  e degli organismi economici operanti nella
provincia di Venezia sono scadute;
  Sentite  le  parti sociali rappresentative di lavoratori, organismi
cooperativi  e committenti, che hanno aderito alla costituzione di un
Osservatorio provinciale sul facchinaggio;
  Ritenuto  necessario perseguire una aggiornata e condivisa disamina
delle  dinamiche  attualmente influenti sui costi, sia per la riforma
della  cooperazione  che  per la progressiva equiparazione - sotto il
profilo  retributivo,  previdenziale  e  assicurativo  -  del  lavoro
associato a quello dipendente e valutate le risultanze degli incontri
con  le  parti  sociali, che hanno invece testimoniato divergenze sia
sull'analisi dei costi che sugli eventuali incrementi delle tariffe;
  Ritenuto  opportuno  fare  riferimento alle tabelle del costo della
manodopera   del   C.C.N.L.   Trasporto   facchinaggio  (cooperative)
rapportandolo    all'attuale   tariffa   incrementata   della   media
dell'inflazione programmata e tendenziale per il periodo di vigenza;
                              Determina
come  segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per
le  aziende  e  gli  organismi  economici operanti nella provincia di
Venezia, a valere dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2004:
    1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 14,39;
    2)  per  lavori  di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli
elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le
caratteristiche tecniche e operative standard: Euro 20,94;
    3)  le  tariffe  concordate  aziendalmente  in  applicazione  del
presente   decreto   dovranno   essere   aumentate   delle   seguenti
maggiorazioni:
      25%  per  lavoro  notturno, intendendosi per tale quello svolto
dalle 22 alle 6 del giorno successivo;
      20% per lavoro domenicale diurno;
      50% per lavoro domenicale notturno;
      50% per lavoro nelle festivita' nazionali.
        Venezia, 16 marzo 2004
                                     Il direttore provinciale: Monaco