IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato  che con regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione
del 12 marzo 2004, la denominazione «Carciofo di Paestum» riferita ai
prodotti  ortofrutticoli  e  cereali,  e'  iscritta quale indicazione
geografica  protetta  nel  registro  delle  denominazioni  di origine
protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  1'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la   scheda   riepilogativa   dell'indicazione   geografica  protetta
«Carciofo  di  Paestum»,  affinche'  le  disposizioni  contenute  nei
predetti  documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa   dell'indicazione  geografica  protetta  «Carciofo  di
Paestum»,  registrata  in  sede  comunitaria  con regolamento (CE) n.
465/2004 del 12 marzo 2004.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Carciofo  di Paestum» possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione   del  prodotto,  la  menzione  «Indicazione  geografica
protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n.
2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 23 marzo 2004
                                         Il direttore generale: Abate