L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate a Genialloyd S.p.a. di assicurazioni (gia'
Lloyd  1885 Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, e i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Viste  la  comunicazione  di  Genialloyd S.p.a. di assicurazioni in
data   9   marzo   2004   e  l'allegata  delibera  del  consiglio  di
amministrazione  del  12 marzo  2003  di rinuncia alle autorizzazioni
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami
4.  Corpi  di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci
trasportate,  11.  R.C. aeromobili, 14. Credito e all'esercizio della
sola attivita' riassicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi,
lacustri  e  fluviali  di  cui  al  punto  A dell'allegato al decreto
legislativo n. 175/1995;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione
alla   rinuncia  da  parte  di  Genialloyd  S.p.a.  di  assicurazioni
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami
sopra indicati;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, Genialloyd S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano,
viale  Monza  n.  2,  e'  decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nei rami 4. Corpi di
veicoli  ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci trasportate,
11.  R.C.  aeromobili,  14.  Credito  e  all'esercizio dell'attivita'
riassicurativa  nel  ramo  6.  Corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali di cui al punto A dell'allegato al citato decreto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2004
                                              Il presidente: Giannini