IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo (2000/C 28/02), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee  del  12 agosto  2000,  n.  C  232,  ed  in
particolare il punto 11.3;
  Visto  l'art.  2,  comma  2 della decisione della Commissione delle
Comunita' europee del 16 dicembre 2003 (C 2003 4328 fin), che prevede
la  notifica alla Commissione, caso per caso, di qualunque aiuto alle
cooperative   di   commercializzazione   e   trasformazione  previsto
dall'art. 3 della legge n. 185/1992;
  Visto   il  proprio  decreto  1° settembre  2003  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana 8 settembre 2001, n.
208,  con il quale e' stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita'
delle  gelate  verificatasi  dal  7 aprile  2003  al 9 aprile 2003 in
provincia di Taranto;
  Vista la delibera di giunta regionale n. 1834 del 21 novembre 2003,
pervenuta  con  nota  16 gennaio  2004 con la quale la regione Puglia
chiede  di  estendere  le  provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-bis
della  legge  n.  185/1992,  nel  testo  modificato dal decreto-legge
13 settembre  2003,  n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002,
n.  256,  nelle  aree  gia' individuate con il richiamato decreto del
1° settembre 2003;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

                              Decreta:

  Nei  territori agricoli della provincia di Taranto, individuati con
decreto ministeriale del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse,
danneggiati  dalle  gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile
2003,  sono  estese  le  provvidenze  a  favore  delle cooperative di
trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti agricoli, di cui
all'art.  3,  comma  2-bis  della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel
testo   modificato  dal  decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,
convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.
  Gli  aiuti alle cooperative di trasformazione e commercializzazione
dei  prodotti  agricoli,  di  cui  al  presente decreto devono essere
notificati  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee, nei termini
previsti all'art. 2, comma 2, della decisione 16 dicembre 2003, della
medesima Commissione, sul regime di aiuti per le calamita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2004
                                                Il Ministro: Alemanno