Con  decreto  del direttore generale per lo sviluppo produttivo e
la  competitiva'  e  del  direttore  generale  della  tutela  e delle
condizioni di lavoro del 25 marzo 2004;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
    Visto   altresi'   la  direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
    Vista   l'istanza  presentata  dall'Organismo  IEC  -  Industrial
Engineering  Consultants  S.r.l. con sede legale in via Botticelli n.
151 - Torino, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 giugno
2003,   prot.   n.   830466,   volta   ad  ottenere  l'autorizzazione
all'esercizio  delle  attivita'  di certificazione relativa ad alcuni
tipi  di  macchine  di  cui all'allegato IV al decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del
6 settembre 1996;
    Vista   la  nota  dell'Organismo  IEC  -  Industrial  Engineering
Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino,
acquisita in atti di questo Ministero in data 25 novembre 2003, prot.
n.   831106   con  la  quale  e'  stata  integrata  e  completata  la
documentazione gia' prodotta;
  Considerato   che   l'Organismo   IEC   -   Industrial  Engineering
Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino,
ha  dichiarato  di  essere  in  possesso  dei requisiti minimi di cui
all'allegato  VII  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del
24 luglio 1996, n. 459;
    Visto    le    risultanze    dell'esame    istruttorio   esperito
congiuntamente  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella   riunione   tenutasi   presso  il  Ministero  delle  attivita'
produttive il 9 febbraio 2004;
    L'Organismo  IEC  - Industrial Engineering Consultants S.r.l. con
sede  legale  in  via  Botticelli  n. 151 - Torino, e' autorizzato ad
emettere  certificazioni CE di conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza  per  i  seguenti  prodotti  di  cui  all'allegato IV della
direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):
    A. MACCHINE
      1. Seghe  circolari  (monolama  e multilama) per la lavorazione
del  legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e
di materie assimilate.
        1.1 Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile.
        1.2  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale.
        1.3  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
        1.4  Seghe  ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
      2.  Spianatrici  ad  avanzamento manuale per la lavorazione del
legno.
      3.  Piallatrici  su una faccia a carico e/o scarico manuale per
la lavorazione del legno.
      4.  Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate.
      5.  Macchine  combinate  dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
      6.  Tenonatrici  a mandrini multipli ad avanzamento manuale per
la lavorazione del legno.
      7.  Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate
      8. Seghe a catena portatili da legno.
      9.  Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s.
      15. Ponti elevatori per veicoli.
    B. COMPONENTI DI SICUREZZA
      1.  Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento
(ROPS).
      2.  Strutture  di  protezione  contro  il  rischio di cadute di
oggetti (FOPS).
  L'autorizzazione  ha  la durata di tre anni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.