IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti   il   decreto-legge   1° dicembre   1993,  n.  487,  recante
«Trasformazione  dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
in   ente   pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero»
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la  deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per
azioni dell'ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);
  Visto  l'art.  47,  comma  9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 284, recante:
«Riordino  della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  dispone  la  trasformazione  della  Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni;
  Visto  in  particolare  il  comma  12 dell'art. 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre, n. 326, che dispone che sino all'emanazione dei decreti
di  cui  al  comma 11,  la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni
oggetto  della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla
data  di  trasformazione  della Cassa depositi e prestiti in societa'
per azioni;
  Visto  il  decreto  19 dicembre  2000  del Ministro del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  recante  «Condizioni
generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due
nuove  serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  26 settembre  2003 del Ministro dell'economia e
delle finanze, recante: «Istituzione della nuova serie "BA9" di buoni
fruttiferi postali indicizzati a scadenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2003;
  Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle
finanze,   recante:   «Attuazione   del   decreto-legge  n.  269  del
30 settembre  2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326
del  24 novembre  2003  per  la trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni»;
  Considerato  che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui
all'art.  5,  comma 11  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 novembre, n. 326, si
rende  necessario  applicare, in via transitoria, le modalita' di cui
all'art.  2  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 284, per
ridefinire  i  rendimenti  dei buoni fruttiferi postali indicizzati a
scadenza;
  Ritenuto  opportuno  ridefinire  i  rendimenti dei buoni fruttiferi
postali   indicizzati  a  scadenza  in  funzione  dell'andamento  del
mercato, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite
dal  citato  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;
  Su  proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
giusti  i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art.
5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre, n. 326, e dell'art. 15
dello statuto della societa' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                    Istituzione della nuova serie

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e'  istituita  una  serie  di  buoni fruttiferi postali indicizzati a
scadenza, contraddistinta dalla sigla «BB1».
  2.  A  decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili,
pena  la  nullita', i buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza
della serie contraddistinta con la sigla «BA9», istituita con decreto
26 settembre   2003  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2003.