IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 aprile  1995,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza   in   ordine  alla  situazione  socio-economico-ambientale
determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 aprile  1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 giugno  1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 153 del 3 luglio 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio  1996,  n. 2418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 aprile  1996,  n.  2432, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile del 30 aprile 1997, n. 2558,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1997;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 31 marzo 1998, n. 2775,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 1998;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile del 1° aprile 1999, n. 2969,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
dell'8 aprile 1999;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del 15 febbraio 2000;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 4 agosto 2000, n. 3078,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
del 9 agosto 2000;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 22 marzo 2002, n. 3186,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 2002;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 marzo  2003,  n.  3270,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003;
  Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 luglio  2003,  n.  3301,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 ottobre  2003,  n.  3315, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio  2004, n. 3341, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004;
  Visto  l'accordo  di programma quadro Stato-regione Campania per la
tutela  delle  acque  e  la gestione integrata delle risorse idriche,
sottoscritto in data 30 dicembre 2003;
  Visto  lo  schema  di  convenzione tra regione Campania, l'A.T.O. 3
«Sarnese-Vesuviano»   e   G.O.R.I.  S.p.a.,  approvato  dalla  giunta
regionale  della  Campania con deliberazione n. 3687 dell'11 dicembre
2003;
  Visto  il  verbale  sottoscritto  in  data  12 gennaio  2004  dalla
soprintendenza  archeologica  di Pompei, con il quale quest'ultima ha
manifestato  la  propria disponibilita' a prendere in consegna l'area
di Poggiomarino/Striano;
  Vista  la  nota del 4 marzo 2004, con cui il comune di Poggiomarino
ha   ribadito   l'impegno  della  medesima  amministrazione  comunale
all'acquisizione dei terreni necessari per l'ampliamento della strada
di accesso alle aree dell'ex depuratore;
  Vista la nota del 5 marzo 2004, con cui il commissario delegato per
l'emergenza  socio-economico-ambientale  del  bacino  idrografico del
fiume  Sarno  ha  trasmesso  al  Dipartimento della protezione civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  prospetto degli
interventi  prioritari  alle reti fognarie interne comunali ricadenti
nel bacino idrografico del fiume Sarno;
  Visto  il  protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004 tra la
regione  Campania,  il  Commissario  delegato  Gen. Roberto Jucci, il
provveditorato  alle  opere  pubbliche della regione Campania, l'ente
d'ambito Sarnese-Vesuviano ed il soggetto gestore del servizio idrico
integrato nell'A.T.O. n. 3;
  Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed
integrazioni    alle    citate   ordinanze   di   protezione   civile
precedentemente  emanate,  al fine di un definitivo superamento della
situazione emergenziale;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  generale  Roberto  Jucci  -  commissario  delegato ai sensi
dell'art.  1  dell'ordinanza  n.  3270/2003 citata in premessa, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede,
in relazione alle procedure espropriative in atto, alle iniziative di
trasferimento  inerenti  alle  aree gia' destinate alla realizzazione
dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano al Ministero per
i  beni  e le attivita' culturali ed al comune di Poggiomarino, sulla
base della seguente ripartizione:
    per  gli  immobili distinti al foglio n. 9 del catasto del comune
di  Poggiomarino  con  le particelle nn. 356, 63, 355, 431, 354, 432,
433,  191/a, 191/b, 519, 192, 400, 401, 193, 482, 483, 486, 194, 489,
488,  487, 195 le relative procedure espropriative sono trasferite in
capo  al  Ministero per i beni e le attivita' culturali, con modifica
del  titolo  della pubblica utilita', che diviene di realizzazione di
area archeologica;
    per  gli  immobili  distinti  al  foglio  n.  8  del  catasto  di
Poggiomarino  con le particelle nn. 422, 423, 424, 426, 182, 427, 428
la titolarita' delle procedure espropriative e' trasferita in capo al
comune  di  Poggiomarino, che provvedera', con proprio provvedimento,
alla modifica del titolo della pubblica utilita'.
  2.  Gli  oneri  relativi  alle  aree di cui al comma 1, a qualunque
titolo  derivanti,  a  decorrere dalla data del passaggio di consegna
provvisorio,  avvenuto  in  attuazione di quanto previsto dall'art. 1
dell'ordinanza  n.  3301/2003,  sono a carico, rispettivamente, della
soprintendenza archeologica di Pompei e del comune di Poggiomarino.