IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha
recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare
il  suo  art.  12,  in  base al quale l'autorita' di regolamentazione
stabilisce   gli   standard   qualitativi  del  servizio  universale,
adeguandoli  a  quelli  realizzati  a  livello  europeo,  e svolge il
relativo controllo di qualita';
  Visto  il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero
delle  comunicazioni  e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni
economiche,  riguardante  la  verifica  della  qualita'  del servizio
postale;
  Vista   la  deliberazione  del  Ministro  delle  comunicazioni  del
15 gennaio  2003, recante la definizione degli indici di qualita' sui
tempi  di  recapito  della corrispondenza ordinaria e prioritaria per
l'anno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2003;
  Preso  atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002
ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di
approvazione  del  nuovo  contratto  di  programma  per  il  triennio
2003-2005 non e' ancora concluso;
  Esaminato  il  primo rapporto semestrale certificato presentato per
l'anno  2003  dalla  gia'  menzionata  societa'  IZI,  riguardante il
periodo 1° febbraio 2003-30 giugno 2003;
  Accertate  la  regolarita'  delle procedure adottate dalla societa'
IZI e la validita' dei risultati delle verifiche effettuate;
  Considerato,  in  particolare, che la gia' citata deliberazione del
15 gennaio  2003 non e' suscettibile di ricevere applicazione che per
i  servizi  svolti dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con la conseguenza che i dati attinenti al
mese   di  gennaio  2003  devono  essere  espunti  dalla  rilevazione
semestrale di riferimento;
  Osservato  che  i risultati delle verifiche condotte attestano, con
la  sola  eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre
dei vigenti indici di qualita' del servizio postale;
  Ritenuto  che  l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di
ridotta  entita',  nella  presente situazione di vacanza contrattuale
non  risulta  sanzionabile, non essendo piu' applicabile la regola di
consuntivazione   semestrale   recata   dal  contratto  di  programma
2000-2002 in quanto lo stesso e' ormai scaduto;
Adotta la seguente deliberazione:
                               Art. 1.
  1. Nel  periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al
corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di
qualita':

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                             |J+3          |J+4         |J+5
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Parametri di qualita'        |92,0%        |97,0%       |99,0%
Risultati conseguiti*        |93,7%        |97,7%       |99,1%
Scostamento                  |1,7%         |0,7%        |0,1%

    * I risultati comprendono lo standard di precisione.