IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'autorita' di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualita'; Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualita' del servizio postale; Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 15 gennaio 2003, recante la definizione degli indici di qualita' sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria per l'anno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003; Preso atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002 ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di approvazione del nuovo contratto di programma per il triennio 2003-2005 non e' ancora concluso; Esaminato il primo rapporto semestrale certificato presentato per l'anno 2003 dalla gia' menzionata societa' IZI, riguardante il periodo 1° febbraio 2003-30 giugno 2003; Accertate la regolarita' delle procedure adottate dalla societa' IZI e la validita' dei risultati delle verifiche effettuate; Considerato, in particolare, che la gia' citata deliberazione del 15 gennaio 2003 non e' suscettibile di ricevere applicazione che per i servizi svolti dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con la conseguenza che i dati attinenti al mese di gennaio 2003 devono essere espunti dalla rilevazione semestrale di riferimento; Osservato che i risultati delle verifiche condotte attestano, con la sola eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre dei vigenti indici di qualita' del servizio postale; Ritenuto che l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di ridotta entita', nella presente situazione di vacanza contrattuale non risulta sanzionabile, non essendo piu' applicabile la regola di consuntivazione semestrale recata dal contratto di programma 2000-2002 in quanto lo stesso e' ormai scaduto; Adotta la seguente deliberazione: Art. 1. 1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualita': ===================================================================== |J+3 |J+4 |J+5 ===================================================================== Parametri di qualita' |92,0% |97,0% |99,0% Risultati conseguiti* |93,7% |97,7% |99,1% Scostamento |1,7% |0,7% |0,1% * I risultati comprendono lo standard di precisione.