IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326, e da ultimo
modificato   dall'art.   23-decies,   comma   1,   del  decreto-legge
24 dicembre  2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2004,  n.  47,  il quale ha disposto, tra l'altro, che i
contribuenti  che  non  hanno  effettuato, anteriormente alla data in
entrata  in  vigore  del  citato  decreto n. 143 del 2003, versamenti
utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari
di  cui  agli  articoli 7,  8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis
del   decreto-legge   24 dicembre   2002,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   21 febbraio  2003,  n.  27,  nonche'
versamenti   ai  fini  degli  articoli 5  e  5-quinquies  del  citato
decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile
2004;
  Visto  il  medesimo art. 1, comma 2-bis, del predetto decreto-legge
n.  143 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 aprile
2004  e'  fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo,
della citata legge n. 289 del 2002;
  Visto l'art. 12, comma 2-ter, della predetta legge n. 289 del 2002,
come   modificato   dall'art.   23-decies,   comma   2,   del  citato
decreto-legge n. 355 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che
al  16 aprile  2004  e'  fissato  il  termine  per  la sottoscrizione
dell'atto  e per il contestuale versamento previsto dal medesimo art.
12, comma 2-ter;
  Visto  l'art.  2,  comma  44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  modificato  dall'art.  23-decies,  comma  4,  lettera  a),  del
predetto  decreto-legge  n.  355  del  2003,  ai sensi del quale, tra
l'altro,  le  disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge
n.  289  del  2002,  si  applicano  anche relativamente al periodo di
imposta  in  corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono  state  presentate entro il 31 ottobre 2003, mediante versamento
effettuato entro il 16 aprile 2004;
  Visto lo stesso art. 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, come
modificato  dal  medesimo  art.  23-decies,  comma 4, lettera a), del
decreto-legge  n.  355  del  2003, ai sensi del quale le disposizioni
dell'art.  9-bis,  commi 1 e 2, della predetta legge n. 289 del 2002,
si  applicano, anche relativamente ai pagamenti delle imposte e delle
ritenute  dovute alla data di entrata in vigore della citata legge n.
350  del  2003  ed  il  relativo  versamento  e'  effettuato entro il
16 aprile  2004,  ovvero,  per i ruoli emessi, alla scadenza prevista
per legge;
  Visto  il  medesimo  art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003,
come  modificato dall'art. 23-decies, comma 4, lettera a), del citato
decreto-legge  n.  355 del 2003, ai sensi del quale, relativamente al
periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2002, le disposizioni
dell'art.  15  della stessa legge n. 289 del 2002, si applicano anche
agli  avvisi di accertamento, agli atti di contestazione, agli avvisi
di  irrogazione delle sanzioni, agli inviti al contraddittorio di cui
agli  articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
nonche'  ai processi verbali di constatazione, per i quali, alla data
di   entrata   in   vigore  della  stessa  legge  n.  350  del  2003,
rispettivamente,   non   sono   ancora   spirati  i  termini  per  la
proposizione  del  ricorso, non e' ancora intervenuta la definizione,
ovvero  non  e'  stato  notificato  avviso di accertamento o ricevuto
invito al contraddittorio;
  Visto  il  predetto  art. 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003,
come   modificato  dall'art.  23-decies,  comma 4,  lettera  a),  del
predetto  decreto-legge  n.  355  del  2003,  ai  sensi  del quale le
disposizioni  dell'art.  16  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano  anche  alle  liti  fiscali  pendenti,  come definite dalla
lettera  a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in
vigore della stessa legge n. 350 del 2003;
  Visto  l'art. 23-decies, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 355
del  2003,  il  quale  prevede  che  gli  ulteriori  termini connessi
contenuti  nelle predette disposizioni sono rideterminati con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuto  che  occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei
connessi  termini  previsti  dalla  legge  n.  289  del  2002  e  dal
decreto-legge n. 282 del 2002, nonche' dalla legge n. 350 del 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Rideterminazione di termini

  1.  Le  persone  fisiche  titolari  di  redditi  prodotti  in forma
associata,  che  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto-legge
24 giugno  2003,  n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003,  n.  212,  come  modificato  dall'art.  34, comma 1,
lettera  a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e da ultimo
modificato   dall'art.   23-decies,   comma   1,   del  decreto-legge
24 dicembre  2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2004,  n. 47, avevano gia' ricevuto la comunicazione, da
parte   di   societa'   di   persone  e  associazioni,  dell'avvenuta
definizione,  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 7, comma 10,
primo  periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  come  modificata  dall'art.  5-bis del decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio  2003,  n.  27,  effettuano  entro  il 16 aprile 2004, il
versamento  utile  per il perfezionamento della relativa definizione;
per  gli  stessi  soggetti,  sono altresi' rideterminati al 20 luglio
2004  e al 18 ottobre 2004 i termini per il versamento delle due rate
di  pari  importo,  di  cui  agli  stessi articoli 7, comma 5, ottavo
periodo,  e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e
i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 17 ottobre 2003.
  2.  Per  i  contribuenti  che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art.  1,  comma  2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad
effettuare,   entro  il  16 aprile  2004,  versamenti  utili  per  la
definizione  degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7,  8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n.
289  del 2002, nonche' per i contribuenti che provvedono in base alle
disposizioni  dell'art.  2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, come modificato dall'art. 23-decies, comma 4, lettera
a),  del predetto decreto-legge n. 355 del 2003, ad effettuare, entro
la   medesima   data,  versamenti  utili  per  la  definizione  degli
adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, e' rideterminato
al:
    a) 21 aprile  2004, il termine per la presentazione della domanda
di  definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4,
della  legge  n.  289  del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del
2003;
    b) 23 aprile  2004,  il  termine per il riversamento da parte dei
soggetti  convenzionati  di  quanto dovuto in base alla dichiarazione
integrativa  riservata,  di  cui  agli  articoli 8,  comma 4, secondo
periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della
legge n. 350 del 2003;
    c) 17 maggio  2004  i  termini  per la comunicazione, da parte di
societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei
redditi  prodotti  in  forma associata, dell'avvenuta definizione, di
cui,  rispettivamente,  agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8,
comma 11,   primo  periodo,  della  legge  n.  289  del  2002,  anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
    d) 16 giugno   2004  il  termine  per  il  perfezionamento  della
definizione,  anche  relativamente  al periodo di imposta in corso al
31 dicembre  2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi
prodotti  in  forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresi'
rideterminati  20 luglio  2004  e al 18 ottobre 2004 i termini per il
versamento  delle  due  rate  di  pari  importo,  di  cui agli stessi
articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i
relativi  importi  sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 17 giugno 2004;
    e) 20 luglio  2004  il  termine di versamento della prima rata di
cui  agli  articoli 7,  comma  5,  ottavo periodo, 8, comma 3, quinto
periodo,  9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo
e  15,  comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  n.  289 del 2002,
relativamente  ai  soggetti  che  alla  data di entrata in vigore del
citato  decreto-legge  n.  269 del 2003 ancora non avevano effettuato
versamenti  utili  per  la  definizione  degli  adempimenti  e  degli
obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I
relativi  importi  sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal  17 ottobre 2003. Alla stessa data del 20 luglio 2004, e' fissato
il  termine  di  versamento della prima rata di cui all'art. 2, commi
44,  lettera  a),  45,  secondo  periodo e 48, secondo periodo, della
legge  n.  350  del  2003.  I  relativi importi sono maggiorati degli
interessi  legali  a  decorrere dal 17 aprile 2004. Ferme restando le
rispettive  decorrenze  degli  interessi, per i contribuenti indicati
nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata e'
fissato al 18 ottobre 2004;
    f) 27 dicembre  2004 il termine di versamento della terza rata di
cui  all'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del
2002,  relativamente  ai  soggetti che alla data di entrata in vigore
del   citato  decreto-legge  n.  269  del  2003  ancora  non  avevano
effettuato  versamenti  utili  per la definizione degli adempimenti e
degli  obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo
importo   e'  maggiorato  degli  interessi  legali  a  decorrere  dal
17 ottobre  2003. Alla stessa data del 27 dicembre 2004 e' fissato il
termine  di  versamento della terza rata di cui all'art. 2, comma 45,
secondo  periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo e'
maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2004;
    g) 18 aprile  2005,  il termine di versamento del residuo importo
dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della
legge  n.  289  del  2002, relativamente ai soggetti che alla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non
avevano   effettuato   versamenti  utili  per  la  definizione  degli
adempimenti  e  degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e
il  relativo importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal 17 ottobre 2003.
  3.  Per  i  contribuenti  che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art.  1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143
del 2003 ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per
la  definizione  degli  adempimenti e degli obblighi tributari di cui
all'art.  5-quinquies  del  citato  decreto-legge n. 282 del 2002, il
termine    per   il   pagamento   al   concessionario   della   tassa
automobilistica   erariale   in  caso  di  notifica  di  cartella  di
pagamento,  di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' rideterminato
al 30 aprile 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 aprile 2004
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti