IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»  - che, da ultimo, sostituisce il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la «Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge  23 ottobre  1992, n. 421» - ed in particolare l'art. 59, comma
1,  che  prevede  che  «le  amministrazioni  pubbliche  individuano i
singoli programmi di attivita' e trasmettono al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi», ed il connesso
art. 18 del predetto decreto che prevede che «i dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative
idonee  a  consentire  la  rilevazione  e  l'analisi  dei costi e dei
rendimenti  dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione  e delle
decisioni organizzative»;
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, concernente la «Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», che all'art. 17, lettera d), prevede
che  alla  base del processo annuale di predisposizione delle risorse
venga  preposta, da parte di ciascuna amministrazione, l'attivita' di
valutazione  dei  costi  sostenuti,  dei  rendimenti conseguiti e dei
risultati ottenuti;
    Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, riguardante le «Modifiche
alla  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio» che all'art. 5, comma 1, lettera h), ha previsto
l'introduzione  di una contabilita' economica analitica per centri di
costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione
della  suddetta  legge  n.  94,  concernente  l'«Individuazione delle
unita'  previsionali  di  base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello  Stato», che al titolo III, articoli 10, 11 e 12, disciplina il
sistema   di   contabilita'   economica   analitica  delle  pubbliche
amministrazioni,  individuandone  il Piano dei conti, nella tabella B
allegata allo stesso decreto legislativo;
    Visto,  in  particolare,  il  comma  6  dell'art. 10 dello stesso
decreto  legislativo,  che  prevede  che «il Ministro del tesoro, del
bilancio    e   della   programmazione   economica,   oggi   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, con proprio decreto, puo' apportare
integrazioni e modifiche alla suddetta tabella B»;
    Visto  il  decreto n. 34558 del 25 marzo 2002, con il quale si e'
provveduto  ad una prima modifica ed integrazione del Piano dei conti
di  cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279;
    Considerato   che  si  sono  manifestate  ulteriori  esigenze  di
rilevazione  delle  informazioni  economiche  tali  da richiedere una
revisione  del  Piano  dei  conti  al fine di una sua migliore e piu'
puntuale applicazione;
    Ritenuto,    pertanto,    di    procedere    alla   modifica   ed
all'integrazione  del  Piano  dei  conti  definito  dalla  tabella  B
allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

                              Decreta:

                           Articolo unico

    1. Il Piano dei conti del sistema unico di contabilita' economica
delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  alla  tabella B, unita al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' modificato ed integrato
secondo l'allegato al presente decreto.
    2.  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 6 aprile 2004
                                                Il Ministro: Tremonti