IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» - che, da ultimo, sostituisce il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» - ed in particolare l'art. 59, comma 1, che prevede che «le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi», ed il connesso art. 18 del predetto decreto che prevede che «i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», che all'art. 17, lettera d), prevede che alla base del processo annuale di predisposizione delle risorse venga preposta, da parte di ciascuna amministrazione, l'attivita' di valutazione dei costi sostenuti, dei rendimenti conseguiti e dei risultati ottenuti; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, riguardante le «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» che all'art. 5, comma 1, lettera h), ha previsto l'introduzione di una contabilita' economica analitica per centri di costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta legge n. 94, concernente l'«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», che al titolo III, articoli 10, 11 e 12, disciplina il sistema di contabilita' economica analitica delle pubbliche amministrazioni, individuandone il Piano dei conti, nella tabella B allegata allo stesso decreto legislativo; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo, che prevede che «il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, oggi Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla suddetta tabella B»; Visto il decreto n. 34558 del 25 marzo 2002, con il quale si e' provveduto ad una prima modifica ed integrazione del Piano dei conti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Considerato che si sono manifestate ulteriori esigenze di rilevazione delle informazioni economiche tali da richiedere una revisione del Piano dei conti al fine di una sua migliore e piu' puntuale applicazione; Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica ed all'integrazione del Piano dei conti definito dalla tabella B allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Decreta: Articolo unico 1. Il Piano dei conti del sistema unico di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni di cui alla tabella B, unita al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' modificato ed integrato secondo l'allegato al presente decreto. 2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2004 Il Ministro: Tremonti