IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le delibere adottate, per quanto di competenza, dal senato accademico integrato, nella seduta del 14 aprile 2003, e dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 14 maggio 2003, intese ad ottenere la revisione delle disposizioni di cui agli articoli 23 (Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria) e 29 (Corsi di perfezionamento) dello statuto e l'inserimento di un art. 28-bis (Alte scuole) al fine di disciplinare le Alte scuole; Vista la nota del 22 luglio 2003, prot. n. 2233, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, ha trasmesso il decreto direttoriale 22 luglio 2003 recante alcuni rilievi alla suddetta proposta; Preso atto che il senato accademico, nell'adunanza del 22 settembre 2003, ha ritenuto necessario rivedere la proposta di modifica allo statuto in ottemperanza ai rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed elaborare altresi' specifiche norme da inserire nel regolamento generale di Ateneo; Vista la nuova proposta di modifica allo statuto deliberata dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 23, 29 e l'inserimento di un nuovo art. 28-bis, inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3607; Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta agli articoli 23, 28-bis e 29 dello statuto, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con nota dell'8 marzo 2004, prot. n. 238; Viste le delibere adottate, per quanto di competen, dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004, intese ad ottenere l'integrazione dell'art. 28 dello statuto inserendo uno specifico comma al fine di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge, inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3608; Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta all'art. 28 dello statuto, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con nota del 25 febbraio 2004, prot. n. 220; Decreta: Art. 1. Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni - sono apportate le seguenti modifiche all'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria»: al comma 1, il numero: «3) Di alta specializzazione» assume la seguente nuova formulazione: «3) Di alta specializzazione a) Alte scuole»; al comma 2, il terzo periodo, recante: «Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 29.», assume la seguente nuova formulazione: «Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 28-bis.».