IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato  con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche
ed integrazioni;
  Viste  le  delibere  adottate, per quanto di competenza, dal senato
accademico   integrato,  nella  seduta  del  14 aprile  2003,  e  dal
Consiglio di amministrazione, nella seduta del 14 maggio 2003, intese
ad  ottenere  la revisione delle disposizioni di cui agli articoli 23
(Strutture  didattiche,  di  ricerca,  di  alta specializzazione e di
assistenza sanitaria) e 29 (Corsi di perfezionamento) dello statuto e
l'inserimento di un art. 28-bis (Alte scuole) al fine di disciplinare
le Alte scuole;
  Vista  la  nota  del 22 luglio 2003, prot. n. 2233, con la quale il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Servizio  per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, ha
trasmesso  il  decreto  direttoriale  22 luglio  2003  recante alcuni
rilievi alla suddetta proposta;
  Preso atto che il senato accademico, nell'adunanza del 22 settembre
2003,  ha  ritenuto  necessario rivedere la proposta di modifica allo
statuto   in   ottemperanza   ai   rilievi  formulati  dal  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  ed  elaborare
altresi'  specifiche  norme  da  inserire nel regolamento generale di
Ateneo;
  Vista  la  nuova  proposta  di modifica allo statuto deliberata dal
senato  accademico  integrato,  nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e
dal  Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004,
intesa  ad ottenere la modifica degli articoli 23, 29 e l'inserimento
di  un  nuovo  art.  28-bis,  inoltrata al Ministero dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca  -  Servizio  per  l'autonomia
universitaria  e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale
del 30 gennaio 2004, prot. n. 3607;
  Preso  atto  del  parere  favorevole  alla  modifica  proposta agli
articoli 23,  28-bis  e  29  dello  statuto, comunicato dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  - Servizio per
l'autonomia  universitaria  e  gli  studenti,  ufficio  I,  con  nota
dell'8 marzo 2004, prot. n. 238;
  Viste  le  delibere  adottate,  per  quanto di competen, dal senato
accademico  integrato,  nell'adunanza  del  15 dicembre  2003,  e dal
consiglio  di  amministrazione,  nell'adunanza  del  14 gennaio 2004,
intese   ad   ottenere  l'integrazione  dell'art.  28  dello  statuto
inserendo    uno    specifico   comma   al   fine   di   disciplinare
l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole di specializzazione
istituite  in applicazione di specifiche norme di legge, inoltrate al
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con
comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3608;
  Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta all'art. 28
dello    statuto,    comunicato    dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca  -  Servizio  per  l'autonomia
universitaria  e  gli  studenti,  ufficio I, con nota del 25 febbraio
2004, prot. n. 220;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel   Titolo   III  «Strutture  didattiche,  di  ricerca,  di  alta
specializzazione   e   di   assistenza   sanitaria»,   dello  statuto
dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore  - emanato con decreto
rettorale  24 ottobre  1996  e successive modifiche ed integrazioni -
sono   apportate   le   seguenti  modifiche  all'art.  23  «Strutture
didattiche,  di  ricerca,  di  alta  specializzazione e di assistenza
sanitaria»:
    al  comma  1,  il numero: «3) Di alta specializzazione» assume la
seguente nuova formulazione:
      «3) Di alta specializzazione
        a) Alte scuole»;
    al  comma  2,  il terzo periodo, recante: «Le strutture di cui ai
punti  2,  c)  e  3  sono  individuate rispettivamente ai sensi degli
articoli 34 e 29.», assume la seguente nuova formulazione:
      «Le  strutture  di  cui  ai  punti  2,  c) e 3 sono individuate
rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 28-bis.».