IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1° settembre 1995, con il quale e'
stata   riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   «Franciacorta»   ed   e'   stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  consorzio  per  la  tutela
Franciacorta,  del  29 marzo 2004 intesa ad ottenere la riduzione del
valore   minimo   dell'acidita'  totale  prevista  per  le  tipologie
«Franciacorta»    e    «Franciacorta»   Rose'   del   vino   spumante
«Franciacorta»  previsto  dall'art.  6,  punto  1 del disciplinare di
produzione  di  cui  sopra da 5,5 grammi/litro a 5,0 grammi/litro per
entrambe le tipologie;
  Visto  il  parere favorevole della regione Lombardia protocollo, n.
10301 del 31 marzo 2004 sulla sopra citata domanda;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare
gli  stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo
e  che  nel  corso  del prolungato periodo di elaborazione a cui deve
essere  sottoposto lo spumante a denominazione di origine controllata
e garantita «Franciacorta», possono verificarsi notevoli abbassamenti
del  valore  dell'acidita'  al di sotto dei valori minimi attualmente
stabiliti nel disciplinare di produzione di che-trattasi;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che,
sulle  istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei
vini,  purche'  supportate  dal  parere  della  regione  o  provincia
autonoma  competente  per  territorio,  la sezione amministrativa del
comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla modica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e  garantita  del  vino  spumante «Franciacorta», in conformita' alla
decisione assunta dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  «Il   limite  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  spumante  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Franciacorta»,
nelle   tipologie  «Franciacorta»  e  «Franciacorta»  Rose'  previsto
dall'art. 6, comma 1) del disciplinare di produzione e ridotto da 5,5
grammi/litro a 5,0 grammi/litro»,
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
campagna vitivinicola 2003 - 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 7 aprile 2004

                                         Il direttore generale: Abate