L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 marzo 2004, Visti: la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa'; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 giugno 1997, n. 67/97; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02 (di seguito: deliberazione n. 125/02); la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04); il documento per la consultazione «Misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481» pubblicato in data 30 gennaio 2004 (di seguito: documento per la consultazione); con nota inviata in data 23 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000053 (prot. Autorita' n. 007602 del 24 marzo 2004), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha segnalato che in alcune situazioni ricorrenti parametri posti alla base delle misure di cui alla deliberazione n. 21/04 in ordine al controllo di quantita' manifestano interventi intempestivi o non corretti tali da richiedere una modificazione degli stessi; Considerato che: l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare gli interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi nel settore dell'energia elettrica; misure quali quelle indicate nell'alinea precedente debbono essere graduate in ragione della effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato; con deliberazione n. 21/04 l'Autorita' ha adottato un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento dei mercati prevenendo, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento del contratto differenziale, la copertura del rischio di prezzo per il Garante della fornitura al mercato vincolato; la deliberazione n. 21/04 ha avviato un'attivita' di prove e messa a punto, condotte degli organismi tecnici cui e' affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso, delle misure di cui al precedente alinea, prevedendo che in esito alle medesime prove, l'Autorita' potesse provvedere a modificare la medesima deliberazione; lo stato di avanzamento delle attivita' di prova del del sistema delle offerte raggiunto nel periodo successivo alla approvazione della deliberazione n. 21/04 ha consentito di procedere a verifiche attendibili sull'efficienza del sistema di negoziazione, cio' che ha consentito, altresi, di misurare, in termini altrettanto attendibili, l'efficacia delle misure adottate con la richiamata deliberazione anche rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato; l'approccio progressivo e di verifica operativa per la messa in funzione del sistema delle offerte adottato dal Ministero delle attivita' produttive e' ormai prossimo al completamento; le procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo curate dalla societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 21/04 hanno evidenziato un interesse del settore rispetto a questo tipo di operazione adeguato alle aspettative, in generale per i mesi diversi da quelli estivi, ma solo con riferimento alle tipologie contrattuali base load e mid merit per gli altri mesi; ne deriva che il profilo di prelievo del mercato vincolato risulta allo stato privo di adeguate coperture dal rischio prezzo nei periodi attesi di alto carico e medio carico; Ritenuto che: gli esiti delle procedure concorsuali per la conclusione di contratti differenziali condotte dalla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) ai sensi della deliberazione n. 21/04 dimostrano l'efficacia di tale strumento per la copertura del rischio prezzo del mercato e per la mitigazione del potere di mercato nell'offerta di energia elettrica; sia confermata l'esigenza di porre nei mercati del giorno prima e di aggiustamento, in analogia con quanto avviene in altri Paesi, un limite massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il cui rispetto costituisca condizione per l'ammissibilita' delle offerte di vendita; la quantita' di apporto minimo dei diversi operatori, da garantire per conseguire condizioni di concorrenza ed efficacia nell'offerta di energia elettrica, debba essere graduata alla dimensione relativa della capacita' di ciascun operatore in opportuni raggruppamenti di zone ed alla entita' della domanda rapportata all'offerta e che a tale riguardo l'esito delle prove delle misure di cui ai precedenti alinea abbia indicato l'opportunita' di semplificare la struttura in zone utilizzata dalla deliberazione n. 21/04 adottando, ai soli fini del controllo del potere di mercato, una piu' semplice distinzione in due macro-zone rispettivamente comprendenti la zona nord e le rimanenti zone come definite dalla deliberazione n. 125/02; qualora, nelle ore ad alto e medio carico, si presentino simultaneamente una deriva del prezzo medio dell'energia opportunamente calcolato su scala mensile, e il mancato raggiungimento da parte dell'operatore marginale della quantita' di apporto minimo di cui al precedente alinea, debba essere corrisposto al medesimo operatore, in luogo del prezzo marginale di sistema, il prezzo effettivamente offerto in tutte le macro zone dove detto operatore contribuisce al soddisfacimento della domanda; l'esito delle prove di cui ai precedenti alinea e le considerazioni espresse dagli operatori riguardo al secondo documento di consultazione abbiano evidenziato l'opportunita' di introdurre i seguenti aggiustamenti puntuali alla formulazione delle misure adottate con la deliberazione n. 21/04: a) una piu' precisa definizione della quantita' di apporto minimo che appare essere piu' adeguata alla realta' dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; b) una correlazione puntuale all'entita' dei contratti per differenza stipulati dall'Acquirente Unico del prezzo di riferimento utilizzato per valutare l'entita' della deriva del prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima; sia necessario acquisire attraverso la definizione di opportuni indici dati relativi alla dinamica sia dell'offerta di energia elettrica sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per i diversi mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi di dispacciamento); detti indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine alla riservatezza o segretezza di informazioni aziendali, commerciali, industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici allo scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei mercati; sia opportuno che le misure basate sulla quantita' di apporto minimo debbano avere vigore nel solo anno 2004; sia necessario prevedere la facolta' per l'Acquirente Unico di condurre nuove procedure concorsuali per la stipula di ulteriori contratti differenziali che tengano conto del proprio profilo di prelievo, con l'obiettivo di consentire il rispetto delle indicazioni quantitative di cui alla deliberazione a 21/04, nonche' la stipula di ulteriori quantita' significative ai fini della copertura dal rischio prezzo; sia opportuno che la ficolta' di cui al precedente alinea possa essere esercitata ricorrendo ad aste discriminatorie al ribasso con un prezzo base d'asta, fissato dall'Acquirente Unico, il cui valore da un lato possa destare maggiore interesse nei soggetti produttori di energia elettrica, e dall'altro possa contenere gli oneri complessivamente posti a carico dei clienti del mercato vincolato; Delibera di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini della interpretazione e della applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04, integrate come segue: deliberazione n. 21/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04; macro-zona A e' la zona nord come definita nella deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02; macro-zona B e' l'insieme delle rimanenti zone diverse dalla zona nord e dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02.