L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 27 marzo 2004
- Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
  legislativo n.79/99);
- il  decreto  legislativo  19  dicembre  2003,  n.  379 (di seguito:
  decreto legislativo n. 379/03);
- la deliberazione dell'Autorita', per l'energia elettrica e il gas 1
  aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26
  giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- l'Allegato   A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Allegato) 30 dicembre 2003, n.
  168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004 n.
  05/04 (di seguito: Testo integrato);
- gli  indirizzi  adottati dal Ministro delle attivita' produttive in
  data  31  luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di
  offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un
  mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio
  di  dispacciamento  (di  seguito:  indirizzi  per il Sistema Italia
  2004);
- il   documento   per   la   consultazione  17  marzo  2004  recante
  integrazione   della  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
  elettrica  e  il  gas  30  dicembre  2003  n.  168/03 in materia di
  adeguatezza   della  capacita'  produttiva  del  sistema  elettrico
  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  5  del decreto legislativo 19
  dicembre  2003,  n. 379 (capacity payment) e misure attuative della
  deliberazione  30  gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per
  la consultazione 17 marzo 2004);
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26
  marzo 2004, n. 47/04 (di seguito: deliberazione n. 47/04);

- Considerato che:

- con   la   deliberazione  n.  168/03  l'Autorita'  ha  definito  le
  condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
  dell'energia    elettrica    sul   territorio   nazionale   e   per
  l'approvvigionamento  delle  relative  risorse  su  base  di merito
  economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16
  marzo  1999,  n.  79/99;  e  che  tale  deliberazione ha avviato il
  procedimento  per  l'adozione delle regole per il dispacciamento di
  cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- la   deliberazione  n.  168/03  pone,  oltre  alla  disciplina  del
  dispacciamento di merito economico, alcune disposizioni transitorie
  con efficacia per il solo anno 2004;
- il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  con  nota  in  data 11
  dicembre  2003,  ha  previsto  un  avviamento  per fasi del Sistema
  Italia 2004; e, in particolare:

a. una  prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in
   parallelo  al  mantenimento  del sistema transitorio di offerte di
   vendita  di  energia  elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03
   (di seguito: STO VE);
b. una  seconda  fase, transitoria, a decorrere dall'1 febbraio 2004,
   senza la partecipazione dello domanda e con superamento del regime
   STOVE;
c. una  terza  fase,  di  regime  per l'anno 2004, con decorrenza non
   posteriore all'1 aprile 2004;

- con lettera in data 28 gennaio 2004, la societa' Gestore della rete
  di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e
  la  societa'  Gestore del mercato elettrico Spa hanno rappresentato
  all'Autorita'  che  i risultati delle prove per l'avvio del mercato
  elettrico  inducevano  a ritenere poco significative le indicazioni
  di   prezzo   e   la   funzionalita'  complessiva  dei  mercato  di
  aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento, cio' che
  era  da imputare al fatto che le offerte degli impianti sui mercati
  dell'energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte
  ore,  non  risultavano  complessivamente  sufficienti  a coprire il
  fabbisogno  stimato  dal Gestore della rete; che, in relazione alla
  sopra  descritta  situazione, ritenevano opportuno procrastinare il
  periodo  di  effettuazione  delle  prove  per  l'avvio  del mercato
  elettrico,  mantenendo  in  operativita'  lo STOVE ed estendendo il
  periodo  di  vigenza  delle condizioni transitorie per l'erogazione
  del  servizio  di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla
  deliberazione  n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai
  meccanismi di regolazione delle relative partite economiche;
- in  conseguenza  di  quanto  indicato al precedente alinea, l'avvio
  della  fase  di  cui  alla  lettera b) del precedente alinea veniva
  differito   e   con  esso  l'avvio  del  dispacciamento  di  merito
  economico;
- il  Gestore  della rete ha provveduto a sottoporre a consultazione,
  unitamente  ad  uno  schema  delle  regole per il dispacciamento di
  merito  economico,  una proposta di disciplina per il funzionamento
  del  dispacciamento  di merito economico senza partecipazione della
  domanda;
- il  Gestore  della  rete,  con  lettera  in  data 25 marzo 2004, ha
  rappresentato  l'esigenza  di  estendere  la fase di Sistema Italia
  2004 senza la partecipazione attiva della domanda almeno fino al 31
  dicembre 2004;
- con   deliberazione   n.   47/04   l'Autorita'  ha  approvato,  con
  modificazioni,   lo  schema  delle  regole  per  il  dispacciamento
  proposto  dal  Gestore  della  rete  ai  sensi  dell'articolo 7 del
  deliberazione n. 168/03;
- il  Gestore  della  rete ha comunicato con lettera in data 26 marzo
  2004  che,  stanti  gli esiti delle prove condotte a partire dall'8
  gennaio  2004  al  fine  di  consentire  il passaggio dal regime di
  dispacciamento  transitorio  al  regime di dispacciamento di merito
  economico, nelle ultime settimane si sono realizzate e stabilizzate
  condizioni  tecniche ed operative che rendono possibile l'avvio del
  dispacciamento di merito economico;
- sussistono pertanto le condizioni per l'avvio del dispacciamento di
  merito  economico  ai  sensi  dell'articolo  53,  comma 53.6, della
  deliberazione  n.  168/03,  sia  dal  punto  di vista dell'impianto
  regolatorio   che   dal   punto   di  vista  tecnico,  operativo  e
  strumentale,  nei  termini a condizione di adeguare, nel periodo di
  operativita'  del  Sistema  Italia  senza  la partecipazione attiva
  della domanda, la disciplina del dispacciamento alle esigenze poste
  da  siffatta  modalita'  di funzionamento del mercato regolamentato
  dell'energia.

- Considerato che:

- l'energia  elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al
  medesimo  Gestore  dagli  utenti  dello  scambio e' valorizzata per
  fascia  oraria,  mentre  l'energia  elettrica  venduta  nei mercati
  dell'energia e' valorizzata su base oraria;
- la  differente  valorizzazione  di  cui  al  precedente alinea puo'
  indurre   distorsioni   nelle   scelte   dei  produttori  circa  la
  destinazione  alla  borsa  o  ai  contratti bilaterali dell'energia
  elettrica  prodotta,  portando  ad  un  aumento del costo medio del
  servizio di scambio;

- Considerato che:

- con  il  decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di
  dispacciamento,   si  persegue  la  finalita'  di  concorrere  alla
  remunerazione  della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini
  del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta
  di  energia  elettrica  nel  sistema  elettrico  nazionale  per  la
  copertura   della   domanda  nazionale  con  i  necessari  margini,
  nell'ambito  delle  prestazioni  di  risorse  rese al Gestore della
  rete;
- l'adeguatezza   dell'offerta   di  energia  elettrica  del  sistema
  elettrico  nazionale  e' caratteristica distinta dalla sicurezza di
  funzionamento  del  medesimo sistema che, peraltro, viene garantita
  dal  Gestore  della rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99,
  anche  attraverso  l'approvvigionamento  e l'utilizzo della riserva
  che,   con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in  funzione  del
  dispacciamento  di merito economico, verra' acquisita con metodi di
  mercato ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- la  remunerazione  dell'adeguatezza risulta gia' inclusa nel prezzo
  di  cessione  dell'energia  elettrica  in  regime  amministrato; la
  disciplina  del  dispacciamento, infatti, prevede l'obbligo in capo
  ai   soggetti   produttori  di  rendere  disponibile  la  capacita'
  produttiva  al  Gestore  della  rete  ai  fini  del mantenimento in
  equilibrio  delle  immissioni  e dei prelievi nel sistema elettrico
  nazionale;
- il decreto legislativo n. 379/03 interviene a rafforzare l'impianto
  della  remunerazione  dell'adeguatezza,  anche  a  fronte dei gravi
  eventi  interruttivi  verificatisi  lo  scorso  anno, prevedendo un
  regime  incentivante  finalizzato  ad orientare i comportamenti dei
  soggetti  attivi  nella  produzione di energia elettrica (attivita'
  libera  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
  n.  79/99)  e,  se  del  caso, dei consumatori di energia elettrici
  dotati  di  idonee  caratteristiche  tecniche,  in  maniera tale da
  assicurare  la  disponibilita'  di  capacita' produttiva nei giorni
  definiti  come  critici  dal  Gestore  della  rete  in  ordine alla
  copertura della domanda attesa;
- l'articolo   5  del  decreto  legislativo  n.  379/03  prevede  che
  l'Autorita' definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un
  periodo transitorio con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data
  di   entrata  in  funzione  dei  regime  di  remunerazione  di  cui
  all'articolo    i   del   medesimo   decreto   legislativo,   della
  disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e
  del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica
  nel sistema elettrico nazionale;
- la  stessa disposizione di cui al precedente alinea prevede inoltre
  che l'Autorita', ai fini della definizione del corrispettivo per il
  periodo  transitorio,  tenga  conto  del gettito tariffario ad oggi
  destinato  alla  copertura dei costi per l'approvvigionamento della
  riserva,  vale  a  dire  della  riserva  operativa ovvero di quelle
  risorse  necessarie  per  il  Gestore  della  rete  a  garantire la
  sicurezza   di   funzionamento  del  sistema  elettrico  nazionale,
  stabilendo  di  fatto un limite massimo all'ulteriore remunerazione
  per l'adeguatezza;
- risulta   necessario   far  si  che  il  sistema  di  remunerazione
  introdotto  dal  decreto legislativo n. 379/03 sia reso compatibile
  con  i  sistemi  di  remunerazione  dell'energia  elettrica e della
  riserva per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico che
  troveranno  applicazione  con  l'avvio del dispacciamento di merito
  economico,  al fine di evitare una interazione negativa tra di essi
  che determinerebbe oneri impropri per i clienti finali;
- gli  esiti della consultazione hanno illustrato opinioni diverse da
  parte  dei  diversi  soggetti  interessati che in parte non possono
  essere  accettate  e  in parte non appaiono richiedere una modifica
  sostanziale  dello schema di provvedimento dell'Autorita'; e che fa
  eccezione  a  quanto  appena  considerato  la  richiesta di rendere
  pubblico   l'elenco   degli  impianti  di  produzione  che  rendono
  disponibile la capacita' produttiva;
- il   provvedimento   avente   ad  oggetto  la  remunerazione  della
  disponibilita'  della  capacita' produttiva doveva essere adottato,
  ai  sensi  del decreto legislativo n. 379/03, entro un termine gia'
  scaduto, peraltro ordinatorio;
- l'adozione   del   suddetto   provvedimento   doveva   scontare  la
  determinazione  del  Gestore  della  rete ai sensi dell'articolo 5,
  comma   2,   del   decreto   legislativo   n.   379/03,  in  ordine
  all'individuazione  dei  giorni  critici  per  la disponibilita' di
  capacita' produttiva; e che tale determinazione e' stata comunicata
  all'Autorita'  con nota in data 15 marzo 2004 (protocollo Autorita'
  n. 6872);
- la necessita' di provvedere all'adozione del presente provvedimento
  entro  il  mese  di  marzo  2004  in  considerazione  del  previsto
  aggiornamento del sistema tariffario alla fine del medesimo mese ai
  fine  attivare  la  costituzione del gettito necessario a copertura
  dell'ulteriore   remunerazione   dell'adeguatezza,   nonche'  della
  attuale  disponibilita' delle determinazioni del Gestore della rete
  propedeutiche all'adozione del provvedimento medesimo;
- la  situazione  di  urgenza  venutasi  a determinare nel modo sopra
  indicato  avrebbe  consentito  l'adozione  del  provvedimento senza
  preventivamente  dar  corso  ad  una procedura di consultazione dei
  soggetti interessati;
- nonostante quanto sopra indicato in ordine ai riverberi procedurali
  della  obiettiva  situazione  di  urgenza  venutasi a creare quanto
  all'adozione   del   provvedimento   e   delle   misure   ad   esso
  complementari,  si  e  ritenuto  comunque  opportuno riconoscere al
  soggetti  interessati un breve termine entro il quale far pervenire
  osservazioni   o   valutazioni   in   ordine   ad   uno  schema  di
  provvedimento, onde poter disporre di un quadro di elementi il piu'
  possibile completo a supporto della decisione;

- Considerato che:

- sulle  misure  previste  agli  articoli  6 e 7 del documento per la
  consultazione 17 marzo 2004:

a) sui commi 6.1, 6.2 e 7.2, e' stato riscontrato un diffuso dissenso
   dei soggetti consultati;
b) quanto alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione
   dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004,
   n. 13/04, e' stato riscontrato generale consenso;
c) risulta  confermata dalla consultazione l'esigenza di prevedere un
   intervento  specifico  per  gli  impianti  di  produzione da fonti
   rinnovabili   non   programmabili,  che  presentano  un'intrinseca
   rigidita' nella produzione;

- Ritenuto opportuno:

- monitorare  il  comportamento  dei  produttori con riferimento alla
  destinazione  dell'energia  elettrica  tra  la  borsa e i contratti
  bilaterali, al fine di evitare ingiustificati aumenti del costo del
  servizio di scambio
- disporre  l'avvio  del  dispacciamento  di merito economico secondo
  quanto richiesto dal Gestore della rete definendone una disciplina,
  aderente  alle  esigenze poste dall'operativita' del Sistema Italia
  2004   senza   partecipazione   attiva  della  domanda,  che  trovi
  applicazione  sino  al termine di tale fase, ossia per il solo anno
  2004.

- Ritenuto che:

- tenendo   conto   di   quanto   sopra   considerato  riguardo  alla
  remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita'  produttiva, il
  regime  di  ulteriore remunerazione per il periodo transitorio puo'
  essere articolato in corrispettivi amministrati dall'Autorita';
- sia  necessario  che i regimi di remunerazione della riserva per la
  sicurezza  del sistema elettrico nazionale e dell'adeguatezza della
  capacita'  produttiva siano tra loro compatibili e non si abbia una
  interazione negativa tra di essi;
- l'ulteriore  remunerazione  dell'adeguatezza  debba contestualmente
  costituire:

a) un  incentivo  ai  produttori  che  sono richiesti di orientare le
   proprie  scelte  produttive  nei periodi di maggior criticita' del
   sistema elettrico;
b) uno  strumento  di  tutela  dei  consumatori che non si troveranno
   gravati  di un onere aggiuntivo impropriamente attribuito, qualora
   si   verifichino   condizioni   di   prezzo  elevato  nei  mercati
   dell'energia  elettrica  tale  da  comportare  risultati economici
   analoghi  alla  parte del corrispettivo di cui alla lettera b) del
   precedente alinea ovvero da duplicare il beneficio a remunerazione
   dei produttori;

- sia  opportuno  prevedere che, nel periodo transitorio, l'ulteriore
  remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibili le
  risorse  di  capacita' produttiva secondo le modalita' definite dal
  Gestore della rete sia articolata come segue:

a) una  parte,  definita come remunerazione costante su base mensile,
   corrisposta   ai   medesimi   soggetti  a  condizione  che  questi
   effettivamente    adempiano   all'impegno   assunto   di   rendere
   disponibile  nei  giorni  di  alta  e  media criticita' le risorse
   predette;
b) una  parte,  definita  come  remunerazione  integrativa dei ricavi
   conseguiti  dal singolo produttore nei mercati borsistici (escluso
   il mercato per il servizio di dispacciamento) qualora tali ricavi,
   su  base  annua,  risultino  inferiori  a  quelli  che il medesimo
   produttore avrebbe conseguito, a parita' di produzione, se fossero
   applicati  i prezzi dell'energia elettrica in regime amministrato,
   atteso   che,  come  sopra  richiamato,  detti  prezzi  sono  gia'
   comprensivi    di   una   remunerazione   dell'adeguatezza;   tale
   remunerazione  integrativa  e'  riconosciuta  a tutti gli impianti
   ammessi a tale regime;

- sia  opportuno  prevedere  un  limite  superiore alla remunerazione
  integrativa di cui alla lettera b) del precedente alinea al fine di
  prevenire  comportamenti  strategici dei soggetti produttori tesi a
  massimizzare   il   ricavo   rinveniente   da  detta  remunerazione
  integrativa; e che il parametro utilizzato nella determinazione del
  predetto  limite  superiore  sia confermato pari a 0,8*PG(base Nh),
  anche in ragione degli esiti della consultazione;
- l'obiezione  formulata  nel  corso  della  consultazione  da alcuni
  soggetti  produttori  riguardo  alla  possibilita'  di  distribuire
  interamente il gettito raccolto ai sensi del decreto legislativo n.
  379/03   in   maniera   certa   ai   soggetti   che  dichiarano  la
  disponibilita'  di capacita' produttiva non possa essere accolta in
  forza dei principi di tutela dei clienti finali sopra richiamati.

- Ritenuto opportuno:

- procedere   alla   modifica   dei   coefficienti  AT  di  cui  alla
  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 6
  febbraio 2004, n. 13/04;
- limitare   l'intervento   agli  impianti  di  generazione  a  fonti
  rinnovabili  non programmabili, ad eccezione degli impianti ammessi
  ai  regimi di cui ai provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14
  novembre  1990,  n.  34/90, 29 aprile 1992, 11. 6/92, nonche' della
  deliberazioni  dell'Autorita'  28  ottobre  1997, n. 108/1997, e 18
  aprile 2002, n. 62/02;

                              DELIBERA

- Di   approvare   un   provvedimento   in   materia   di  avvio  del
  dispacciamento  di merito economico per l'anno 2004, di adeguatezza
  della  capacita'  produttiva  del  sistema elettrico nazionale e di
  attuazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
  elettrica  e  il  gas  30 gennaio 2004, n. 5/04, neI testo allegato
  alla  presente  deliberazione  (Allegato  A),  di  cui  forma parte
  integrante e sostanziale.
- Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
  attivita'   produttive,   alle   societa'  Gestore  della  rete  di
  trasmissione  nazionale  Spa,  Gestore del mercato elettrico Spa ed
  Acquirente Unico Spa.
- Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
  delle  repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
  (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore dalla data
  della sua pubblicazione.

Milano, 27 marzo 2004

                                                 Il presidente: ORTIS