Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alle Amministrazioni dello Stato
                                  Agli Uffici Centrali del Bilancio
                                  All'Ufficio  centrale di Ragioneria
                                  presso  l'Amministrazione  centrale
                                  dei Monopoli di Stato
                                  Alle  Ragionerie  Provinciali dello
                                  Stato
                                  e, p.c.
                                  Alla Corte dei Conti
                                  All'Istituto      Nazionale      di
                                  Statistica

1. Premessa.
  1.1.   I   «limiti   di  impegno»  costituiscono  generalmente  una
particolare fattispecie di spese in conto capitale riconducibile alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
  La  medesima  legge  autorizzativa  li  qualifica limiti di impegno
determinandone l'importo annuale, la decorrenza e la durata.
  1.2. Le  autorizzazioni di spesa del tipo limiti di impegno vengono
disposte,  prevedendo l'attivazione di mutui o di altre operazioni di
finanziamento,  delle quali il relativo limite rappresenta il livello
massimo di onere finanziario posto a carico del bilancio dello Stato.
  1.3. Le  prime  quote  annuali  autorizzate  dei  limiti di impegno
vengono   iscritte   nella   competenza  del  bilancio  dell'anno  di
decorrenza dei limiti stessi e le successive quote vengono proiettate
nel  bilancio  pluriennale.  In quanto spese pluriennali, i limiti di
impegno  vengono esposti nella tabella F della legge finanziaria solo
se   decorrono   da  uno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio
triennale.  La  loro  entita' e' connessa con l'ammontare del mutuo o
delle altre operazioni di finanziamento dell'intervento; pertanto, in
sede di manovra, nella medesima tabella F e' possibile esclusivamente
uno  spostamento  di decorrenza e non una eventuale rimodulazione. Ne
consegue  che la tabella F, di anno in anno, non espone piu' i limiti
con  decorrenza  anteriore  al  primo  anno del bilancio triennale di
riferimento.
2. Gestione dei limiti di impegno.
  2.1. L'art.  4,  comma 177, della legge finanziaria 2004 stabilisce
che  «i  limiti  di  impegno  iscritti  nel  bilancio  dello Stato in
relazione  a  specifiche  disposizioni  legislative sono da intendere
quale  concorso  dello  Stato  al  pagamento di una quota degli oneri
derivanti  da  mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti
interessati,  diversi  dalle  pubbliche amministrazioni come definite
secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC '95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti»; la disposizione,
ovviamente,  vige  dall'entrata  in  vigore  della legge finanziaria,
cioe' dal 1° gennaio 2004.
  La  norma  si  applica  nelle specifiche ipotesi in cui i limiti di
impegno,  autorizzati  per legge o in via amministrativa ove previsto
dalla   legge,   sono   legati   alla   stipula   di   mutui   ovvero
all'effettuazione  di  altre  operazioni  finanziarie  da  parte  dei
soggetti   esterni  all'aggregato  delle  Pubbliche  Amministrazioni,
aggregato  definito  secondo  i criteri di contabilita' nazionale SEC
'95.
  La  quota  di concorso dello Stato prevista dalla richiamata norma,
viene  fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro competente.
  2.2. La  legge  n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998) con l'art.
54,  comma  16, ha introdotto un nuovo regime gestionale per i limiti
d'impegno,  disponendo,  tra  l'altro,  che  «le  spese  relative  ad
annualita'  o  a  limiti  di  impegno,  da  conservare  in bilancio a
decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa del periodo di ammortamento,
sono  eliminate  dal  conto  dei  residui per essere reiscritte nella
competenza  degli  esercizi terminali, in corrispondenza del relativo
piano  di ammortamento, sempre che l'impegno formale avvenga entro il
terzo  esercizio  finanziario  successivo  alla  prima  iscrizione in
bilancio».
  La  legge n. 246 del 2002, recante misure urgenti per il controllo,
la  trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, ha modificato
il cennato art. 54, comma 16, della richiamata legge n. 449 del 1997,
sostituendo  le parole «entro il 3° esercizio finanziario successivo»
con le seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo».
  Da  cio'  deriva  che,  mentre in precedenza per assumere l'impegno
contabile   le   amministrazioni   disponevano   dell'anno  di  prima
iscrizione del limite e di altri tre esercizi, ora dispongono, per lo
scopo, dell'anno di prima iscrizione e dell'anno successivo.
  Resta  ferma  la  possibilita'  offerta comunque dall'art. 36 della
legge   contabile,   per   cui,   qualora  l'iscrizione  della  spesa
autorizzata  in  bilancio  (prima  annualita'  del  limite d'impegno)
avvenga  in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate  in vigore
nell'ultimo  quadrimestre  di  un  esercizio,  il  periodo  utile per
l'assunzione dell'impegno formale e' protratto di un anno.
  2.3.  L'art.  32,  comma  49-bis,  della  legge  n. 326 del 2003 ha
introdotto  un  regime  transitorio per quanto riguarda il termine di
impegnabilita' dei limiti, con la previsione di una deroga temporanea
e circoscritta ai limiti di impegno aventi decorrenza dagli anni 2002
e  2003:  sulla  base di tale disposizione, il loro impegno contabile
puo'  avvenire  entro  il  secondo esercizio finanziario successivo a
quello della prima iscrizione.
  2.4.  Il  descritto regime normativo dei limiti di impegno comporta
che,  al  termine  dell'esercizio  iniziale di iscrizione della prima
annualita',  il relativo stanziamento, ove non impegnato, costituisce
economia  di  bilancio  e  l'importo  deve  essere  reiscritto  nella
competenza   dell'esercizio   successivo   a  quello  terminale,  nel
presupposto  che  l'impegno  avvenga nei tempi previsti. Qualora cio'
non avvenisse, l'intero limite deve essere eliminato dal bilancio.
  E'  di  tutta evidenza, quindi, che i limiti di impegno non possano
generare comunque residui di stanziamento.
  2.5.   Al  fine  di  agevolare  e  uniformare  le  attivita'  delle
amministrazioni nell'utilizzo delle risorse stanziate quali limiti di
impegno,  si ritiene utile ribadire che l'assunzione del loro impegno
contabile  (cioe'  la  definizione di una obbligazione giuridicamente
vincolante  per l'erario: art. 20 della legge n. 468 del 1978) non e'
necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o
di  altre  operazioni di finanziamento, ma puo' anche conseguire alla
formalizzazione  dei  relativi atti propedeutici da cui risultino gli
elementi  indispensabili configuranti una obbligazione giuridicamente
vincolante per l'amministrazione stessa, quali ad esempio: contratti,
convenzioni  tra  enti  pubblici,  intese  Stato-Regioni,  accordi di
programma  e  atti  emanati dalle amministrazioni per recepire quanto
previsto  da  delibere  CIPE.  In tali atti dovranno essere contenuti
tutti  gli  elementi  richiesti dalla vigente normativa contabile per
procedere  all'assunzione  dell'impegno,  che  dovra'  essere assunto
attraverso  l'invio  al coesistente Ufficio centrale del bilancio del
previsto  provvedimento  di impegno contabile, nel quale il creditore
dovra'  essere, comunque, il beneficiario del limite di impegno e non
l'eventuale istituto mutuante.
  2.6. In   ogni   caso   appare   necessario   che  tutti  gli  atti
propedeutici, anche se non presentino gli elementi indispensabili per
l'assunzione  dell'impegno  (cfr.  punto 2.5),  vengano  trasmessi di
volta  in  volta  dalle  amministrazioni  interessate  ai coesistenti
Uffici  centrali  del  bilancio, al fine, tra l'altro, di definire le
necessarie  informative  in  ordine  alla  effettiva  esistenza delle
disponibilita' di bilancio.
  2.7. Nel  bilancio  di  previsione  potrebbero  talvolta  risultare
iscritte  annualita' di limiti di impegno che dovrebbero - sulla base
della  descritta  normativa contabile - essere eliminate dal bilancio
stesso,   non  essendo  intervenuto  l'impegno  nei  termini  innanzi
precisati.  Cio'  potrebbe derivare dalla circostanza che il bilancio
di  previsione  dello  Stato  si  definisce, com'e' noto, prima della
chiusura delle operazioni di consuntivazione dell'anno precedente.
  In  tal caso, l'annualita' del limite che cosi' figura nel bilancio
preventivo  non  puo'  essere  comunque  utilizzata e nel corso della
gestione,  in sede di provvedimento di assestamento delle previsioni,
dovra' essere eliminata.
  2.8. Ferme restando le precedenti indicazioni, qualora i mutui o le
operazioni  di  finanziamento  relative all'attivazione dei limiti di
impegno  comportassero  un  impegno  contabile  inferiore  al  limite
autorizzato,   le   annualita'  del  limite  stesso  si  riducono  di
conseguenza,   allineandosi   all'importo  effettivo  delle  rate  di
ammortamento o del concorso.
  2.9. Ai  fini  di  un  compiuto  monitoraggio  delle autorizzazioni
legislative  che  sottendono ai limiti di impegno, i medesimi vengono
allocati  su specifici piani gestionali (un articolo per ogni limite)
istituiti  nell'ambito  dei  pertinenti  capitoli di bilancio, con la
conseguenza   che   agli   stessi   piani   gestionali  dovra'  farsi
riferimento, nel corso dell'esercizio, per l'assunzione degli impegni
e l'effettuazione dei pagamenti.
  Gli  Uffici  centrali del bilancio sono invitati a prestare fattiva
collaborazione   per   una   puntuale   applicazione  della  presente
circolare.
    Roma, 5 aprile 2004
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli