IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione

  Visto  l'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che
autorizza  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali a
stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo
esercizio  2004,  direttamente  con i comuni nuove convenzioni per lo
svolgimento  di  attivita'  socialmente  utili  e per l'attuazione di
misure  di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in  attivita'  socialmente  utili, nella disponibilita', da almeno un
quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti;
  Visto  l'art.  2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n.  81,  che  individua i soggetti impegnati in progetti di attivita'
socialmente  utili  con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'art.  1,  comma  7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto   l'art.  78,  comma  2,  lettere  a),  b),  d)  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  che autorizza il Ministero del lavoro a
stipulare,   nei   limiti   delle   risorse  preordinate  allo  scopo
nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni
che prevedano:
    la  realizzazione,  da  parte  delle  regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione  dei  soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
    le  risorse  necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i soggetti non
stabilizzati  la  copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%,
dell'assegno  per  prestazioni  in attivita' socialmente utili di cui
all'art.  4  del  decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81, e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
    la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse
del  Fondo  per  l'occupazione,  destinate alle attivita' socialmente
utili  e  non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni, per misure
aggiuntive  di  stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
  Considerato,  conseguentemente  a  quanto  indicato  nel  capoverso
precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma  1  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, vengono
individuate  risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione
erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art.
78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Ritenuto,  quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 3,
comma  82  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ai  lavoratori
socialmente  utili  che  non  rientrano nel bacino di cui all'art. 2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che:
    siano  impegnati nelle attivita' socialmente utili nei comuni con
meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi;
    siano nella disponibilita' dei comuni da almeno un quinquennio;
  Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi
all'assegnazione  delle  risorse  di  cui all'art. 3, comma 82, della
legge  24 dicembre  2003,  n. 350, pari a Euro 1.000.000 complessivi,
tramite  le convenzioni da stipulare con i comuni di cui al capoverso
precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  di  cui  all'art.  3, comma 82 della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, sono assegnate, previa stipula di una Convenzione con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai comuni con meno
di  50.000 abitanti per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti
che  svolgono  attivita'  socialmente  utili  con  oneri a carico del
comune  stipulante  a  decorrere  dal  1° gennaio  1999 o da una data
precedente.