IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.); Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003, n. 621, concernente modalita' di versamento del prelievo erariale unico; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e del conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 289, del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; c) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica; d) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; e) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta; f) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale.