IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art.  22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
  Visto  l'art.  39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  326  del 2003 che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i
termini  e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e
dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari
e delle compensazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
18 luglio   2003,   concernente   la  riscossione  delle  entrate  di
competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del  30 dicembre  2003,  n.  621,
concernente modalita' di versamento del prelievo erariale unico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
12 marzo  2004,  concernente la definizione delle funzioni della rete
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato per la gestione
telematica  degli  apparecchi  di  gioco  e  le relative disposizioni
transitorie;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Oggetto e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  i  termini e le modalita' di
assolvimento   del   prelievo  erariale  unico  sugli  apparecchi  da
intrattenimento  di  cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  (T.U.L.P.S.)  e del conguaglio dovuto
rispetto  agli  importi  versati,  a  titolo  di  acconto,  ai  sensi
dell'art.  39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) apparecchio/i  di  gioco  o  apparecchio/i,  un apparecchio da
intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma  6,  del  T.U.L.P.S.,
conforme  alle  regole  di produzione di cui al decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS,  d'intesa con il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre
2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 289, del
2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
    c) decreto   della   rete   di  AAMS,  il  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 1° aprile
2004,  n.  77,  concernente  la definizione delle funzioni della rete
telematica;
    d) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
    e) PREU,   il  prelievo  erariale  unico  applicato  sulle  somme
giocate,  di  cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, versato dal soggetto al
quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
    f) rete  telematica,  l'infrastruttura  hardware  e  software  di
trasmissione  dati,  affidata  in  conduzione  al concessionario, che
collega  gli  apparecchi  di gioco, anche videoterminali, al relativo
sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale.