IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972. n.
670;  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297; il decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.   39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formati  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto il decreto direttoriale datato 10 giugno 2003 (prot. n. 9540)
di   riconoscimento,   subordinatamente   al  superamento  di  misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento per
la classe di concorso 52/A;
  Vista  la  nota  datata  22 dicembre  2003  (prot. n. 2581 C/1 a) e
relativi  allegati  con  la  quale  il Dirigente scolastico del Liceo
Scientifico   Statale  «B.  Cavalieri»  di  Verbania  Pallanza  (Vibo
Valentia),   con   sezione   classica   annessa,  ha  comunicato  che
l'interessato  ha  sostenuto  con esito favorevole la prescelta prova
attitudinale;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nelle  sedute  del  15 gennaio  2003  e  del
12 maggio  2003, indette per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del
citato  decreto  legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per
il  riconoscimento  atteso  che  il  titolo  posseduto  dalla persona
interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova
una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni poste dal
citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione   postsecondaria:  Laurea  in  lettere,
conseguita  in  data  12 febbraio 2001 presso l'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
    titolo  di  formazione  professionale  all'insegnamento: «Taal en
Letterkunde: Latijn en Grieks» (groep 2), conseguito in data 5 luglio
2002  presso  la  Facolta'  di  lettere dell'Universita' Cattolica di
Lovanio (Belgio), posseduto da:
      cognome:  Sartori;  nome:  Paolo;  nato  a:  Codogno (Lodi); il
25 ottobre 1976; cittadinanza comunitaria (italiana);
    comprovante  una  formazione  professionale  al  cui  possesso la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla
misura   compensativa  di  cui  al  decreto  direttoriale  citato  in
premessa,  titolo  di  abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nella
classe  di  concorso:  52/A  «Materie  letterarie, latino e greco nel
liceo classico».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 28 gennaio 2004

                                     Il direttore generale: Criscuoli