IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche;
  Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n.  390, art. 16, comma 4, che
istituisce  il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti  d'onore, cosi' come integrata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, art. 1, comma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
  Viste  le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art.
16  nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per
il triennio 2001-2003;
  Visto lo stanziamento del capitolo «Fondo di intervento integrativo
da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e
l'erogazione  di  borse  di  studio»  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, pari a
124.453.000 euro;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
26 novembre 2003;
  Visti    i    dati    raccolti   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      La destinazione del Fondo

  1.  I  trasferimenti  sul  Fondo  di  intervento integrativo per la
concessione  dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito
denominato  Fondo,  sono  destinati  dalle  regioni  e dalle province
autonome  alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della
legge  2 dicembre  1991,  n.  390, secondo le modalita' stabilite dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
recante  «Disposizioni  per  l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991,  n.  390», nonche' all'erogazione di prestiti d'onore, ai sensi
dell'art.  16,  comma  4,  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390 o di
disposizioni e deliberazioni delle regioni, degli organismi regionali
di gestione e delle universita', a studenti capaci e meritevoli privi
di  mezzi.  Nell'utilizzo  del  Fondo, compatibilmente con le risorse
finanziarie a disposizione, e' riconosciuta priorita' di destinazione
a  favore di studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire
il completo soddisfacimento delle richieste.
  2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome  utilizzano  prioritariamente  le  risorse  proprie e quelle
derivanti  dal  gettito  della  tassa  regionale  per il diritto allo
studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
  3.  Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate  dalle  regioni  e dalle
province  autonome  alla concessione di borse di studio e di prestiti
d'onore nell'anno accademico successivo.