IL DIRETTORE
dell'ex unita' operativa autotrasporto
internazionale di cose A.P.C. 3
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante
«Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.
98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n.
96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante «Disposizioni
applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2002 recante «Modifica del
decreto dirigenziale 7 aprile 2000» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002;
Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei
Ministri CEMT a Praga il 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei
trasporti stradali;
Visto il documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per
l'uso delle autorizzazioni C.E.M.T.» approvata dal Consiglio dei
Ministri C.E.M.T. a Lisbona il 29-30 maggio 2001;
Visto il documento CEMT/CS/TR(2003)18 del 12 novembre 2003
contenente la distribuzione delle autorizzazioni C.E.M.T. per il 2004
fra i vari paesi aderenti;
Vista la nota del Segretariato CEMT del 17 luglio 2003 con la quale
e' stato introdotto il limite delle sei settimane nell'utilizzo delle
autorizzazioni C.E.M.T. al di fuori del territorio del Paese di
immatricolazione;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse autorizzazioni C.E.M.T. e sul libretto dei resoconti dei
viaggi;
Premesso che alcune autorizzazioni C.E.M.T. non sono valide per
l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia, il contingente
italiano di autorizzazioni C.E.M.T. per l'anno 2004 e' stato
mantenuto a 379 autorizzazioni cosi' formate:
241 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro
2»;
4 autorizzazioni di tipo «breve durata» (4\times 12 = 48)
utilizzabili con veicoli almeno «euro 2» valide anche per la Grecia;
134 autorizzazioni annuali utilizzabili almeno con veicoli «euro
3» di cui soltanto 96 sono valide anche per l'Austria e 62 valide
anche per la Grecia;
Considerato che, 35 autorizzazioni del sopraindicato contingente
non sono state rinnovate nel 2004 alle imprese che ne erano titolari,
per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (13) o perche'
scarsamente utilizzate nel 2003 (22); le stesse restano disponibili
da attribuire con la presente graduatoria cosi' ripartite a seconda
delle rispettive limitazioni:
3 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo «euro
tre»;
24 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con
veicoli «euro due»;
7 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli
«euro tre»:
1 «breve durata» (1\times 12) non valida in Austria ed
utilizzabili almeno con veicolo «euro due».
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno 2002, le imprese concorrenti, per essere ammesse alla
graduatoria, devono totalizzare almeno 150 punti;
Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno 2002, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni
C.E.M.T., le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei
«euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di
autorizzazione C.E.M.T. da assegnare, in numero almeno pari alle
autorizzazioni C.E.M.T. di cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi del comma 1-quater dell'art. 3 del
decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto
dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni C.E.M.T., «valide
Austria» vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna
impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello
stesso tipo;
b) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile,
per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e
Bielorussia;
Considerato invece che non si puo' tener conto del requisito
«titolarita' di ecopunti» in quanto non vi sono imprese titolari di
assegnazione di punti per il transito in Austria, perche' gli stessi
non sono stati attribuiti gli Stati membri;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 1-quinquies del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno 2002, le autorizzazioni C.E.M.T. «non valide Austria»
vengono assegnate in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio,
attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia
totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro a partire dalla
prima classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il
divisore 150 per un massimo di 4 giri;
e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con
ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere piu' conto del divisore.
Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come
modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, sulla
ripartizione delle autorizzazioni C.E.M.T. disponibili;
Esaminate le 130 domande presentate;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2004, per il rilascio,
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada,
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.