IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
29 marzo  2004  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a 41.727 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante
«Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di  servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti    per    servizi    finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
  Visti  i propri decreti in data 11 settembre e 22 ottobre 2003, con
i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  con  godimento  15 settembre  2003  e
scadenza   15 settembre  2008,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli
interessi,   all'andamento  dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  nell'area  dell'euro  (IAPC),  con esclusione dei prodotti a
base  di  tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del presente
decreto, come «Indice Eurostat»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
  Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati
buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca
IMI,  Credit  Agricole Indosuez e Credit Suisse First Boston, al fine
di  ottenere  la  piu'  ampia  distribuzione  del prestito presso gli
investitori  e  di  contenere  i  costi derivanti dall'accensione del
medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una terza tranche di buoni del
Tesoro  poliennali  indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  di  cui alle
premesse, con le seguenti caratteristiche:
    importo: 3.250 milioni di euro;
    decorrenza: 15 settembre 2003;
    scadenza: 15 settembre 2008;
    interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di
ogni anno di durata del prestito;
    tasso cedolare base: 1,65% annuo;
    rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi: indicizzati
all'andamento  dell'«Indice  Eurostat»  secondo  quanto  disposto dai
decreti  in  data  11  settembre  e  22 ottobre  2004,  citati  nelle
premesse;
    dietimi d'interesse: 18 giorni (dal 15 marzo al 2 aprile 2004);
    prezzo di emissione: 102,522%;
    commissione   di   collocamento:   0,17%   dell'importo  nominale
dell'emissione.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 11 settembre
2003,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  22 ottobre 2003,
entrambi citati nelle premesse.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto   dall'art.   6,   ultimo  comma  del  decreto  ministeriale
11 settembre  2003,  citato nelle premesse, possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping».
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.