IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio dei 27 giugno
2002,   relativo   ad  un  meccanismo  difensivo  temporaneo  per  la
costruzione navale;
  Visto  l'art.  4,  comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che  ha  disposto  uno  stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno
2004  per  permettere  l'applicazione  del  predetto  regolamento  n.
1177/2002  ed  ha  previsto  che  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  vengano  stabilite le modalita' di
concessione del contributo di cui al regolamento medesimo;
  Visto  il  decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge  22 febbraio  1994,  n.  132,  recante  «Provvedimenti a favore
dell'industria  navalmeccanica  e  della  ricerca nel settore navale»
come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n.
261,  dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, e dalla legge 28 dicembre
1999, n. 522;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile 8 novembre
1990,   n.   373,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  288
dell'11 dicembre   1990  come  richiamato  dall'art.  20  del  citato
decreto-legge n. 564/93 convertito;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
5 maggio  2000  registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel
registro  n.  2,  foglio  n.  15, recante criteri di priorita' per la
concessione di contributi all'industria cantieristica;
  Considerato  che  lo  stanziamento disposto dall'art. 4, comma 153,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' limitato al solo anno 2004 e
che,   pertanto,  le  procedure  di  concessione  ed  erogazione  del
contributo devono essere strutturate in modo da consentire l'utilizzo
delle  relative  risorse,  prevedendo  quindi  la  corresponsione del
beneficio  in  un'unica  soluzione,  previa  presentazione  di idonea
fidejussione, e la mera verifica, a lavori ultimati, dell'importo del
contributo  corrisposto  ai fini dell'eventuale concessione del saldo
del  contributo  o  dell'eventuale  restituzione  di somme erogate in
eccedenza;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed
in particolare l'art. 3;
  Considerato  che  i  benefici  di  cui all'art. 4, comma 153, della
legge  n.  350/2003,  in quanto comportano elementi di aiuto a favore
delle  imprese,  devono essere notificati alla Commissione europea ai
sensi del predetto regolamento;
  Considerato  che,  con  nota  prot.   N00037 del 14 gennaio 2004 e'
stato  notificato all'esecutivo comunitario il regime di aiuti di cui
all'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Considerato  altresi'  che e' in corso, presso i competenti servizi
della  Commissione  europea,  l'esame  del predetto regime di aiuti e
che,   conformemente  all'art.  3  del  citato  regolamento  (CE)  n.
659/1999,  agli  aiuti  in  questione non puo' essere data esecuzione
prima che la Commissione medesima abbia adottato - o sia giustificato
ritenere  che  abbia adottato - una decisione di autorizzazione degli
aiuti stessi;
  Atteso   che,  pertanto,  l'esecuzione  degli  aiuti  in  esame  e'
subordinata alla preventiva autorizzazione dell'esecutivo comunitario
ed  all'eventuale imposizione da parte del medesimo di condizioni e/o
limitazioni alle misure previste;
  Considerata  la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art.
4,  comma  153,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto
delle disposizioni dell'ordinamento comunitario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  le  iniziative  di costruzione delle navi di cui all'art. 1
del  regolamento  (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002,
commesse  in  base  a  contratti  definitivi  firmati  nel periodo di
riferimento  di cui all'art. 4 del regolamento medesimo e rispondenti
ai  requisiti,  alle  condizioni  ed alle disposizioni poste da detto
regolamento,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
concedere  alle imprese di costruzione navale nazionali iscritte agli
albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234,
un contributo pari al 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto.
  2.  Per  l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese
interessate   devono,   a  pena  di  inammissibilita'  al  beneficio,
presentare  istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro  quindici  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e, per i nuovi contratti, entro quindici giorni dalla data di
stipula degli stessi.
  3.  Alle  procedure  attinenti  il contenuto e la documentazione da
presentare  a corredo delle istanze, il calcolo ed ogni altro aspetto
attinente  la  concessione  del  contributo  di  cui  al  comma 1, si
applicano  le  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n. 1177/2002 del
Consiglio del 27 giugno 2002 nonche', in quanto compatibili, le norme
del  decreto-legge  24 dicembre  1993, n. 564, convertito dalla legge
22 febbraio  1994, n. 132, e successive modificazioni ed integrazioni
e  del  decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990,
n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  288 dell'11 dicembre 1990, fatte salve le disposizioni specifiche
del presente decreto.