IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
Pecorino  di  Filiano  con  sede  in  Filiano (Potenza), via Giovanni
XXIII,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della  denominazione
«Pecorino  di  Filiano»,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  60830 dell'11 febbraio 2003 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  per  la tutela del
Pecorino  di  Filiano,  ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del predetto regolamento CEE
2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n.
535/97  sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano,
e  per  esso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  accoglimento  della citata istanza della denominazione
di  origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Pecorino di
Filiano»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la
tutela  del  Pecorino  di  Filiano,  assicuri  la protezione a titolo
transitorio  e  a  livello nazionale della denominazione «Pecorino di
Filiano», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n.
60830 dell'11 febbraio 2003, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Pecorino di Filiano».