IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  4 febbraio  2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con
i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo  denominato  «Check  Fruit  S.r.l.»,  con  decreto  del
28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 25 aprile 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Pera  dell'Emilia-Romagna»,  allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo numero 61363;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente     la     indicazione    geografica    protetta    «Pera
dell'Emilia-Romagna»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato «Check Fruit
S.r.l.»,  con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto
28   gennaio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta  «Pera  dell'Emilia-Romagna»  registrata  con il
regolamento  della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia'
prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
29 novembre  2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 aprile
2004.