IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003 e 5 dicembre 2003
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo   di   controllo   denominato  «Product  Authentication
Inspectorate  Limited»  con decreto 12 maggio 2000 e' stata prorogata
fino al 26 aprile 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo  puntuale il piano di controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Fungo  di Borgotaro», allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio
2003, protocollo numero 60794;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione con decreto 12
maggio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Product  Authentication  Inspectorate  Limited»,  con  sede nel West
Sussex,  65  -  High  Street  - Worthing BN 11 N e domiciliata per le
attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto
ministeriale   12 maggio   2000,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'  prorogata  con  decreti  6  maggio  2003, 16 settembre 2003 e 5
dicembre  2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dal 26 aprile 2004.