IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003 e 5 dicembre 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto 12 maggio 2000 e' stata prorogata fino al 26 aprile 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano di controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione con decreto 12 maggio 2000; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 - High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser, in Milano, via Savare' n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003 e 5 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2004.