IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre
2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.
coop  a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino
al 1° maggio 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Raschera»  allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 22 maggio 2002,
protocollo n. 62596;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q. -
Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta
(Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto 2 giugno
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  «Raschera», registrata con il regolamento della Commissione
CE  n.  1263/96  del  1° luglio  1996,  gia'  prorogata  con  decreti
10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003,
14 luglio  2003  e  5 dicembre  2003,  e'  ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004.