IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   decreto  15 marzo  2002  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002), recante
le  modalita'  di  attuazione  delle  misure di «costruzione di nuove
navi» e di «ammodernamento di navi esistenti» e successive modifiche;
  Tenuto  conto  che  alle regioni, tra le quali, Calabria e Sardegna
sono  stati  assegnati  fondi per l'attuazione delle misure di cui al
citato decreto ministeriale 15 marzo 2002;
  Considerato   che  per  l'utilizzo  delle  suddette  disponibilita'
regionali  non  risultano  inoltrate domande da parte di imprenditori
della  pesca  residenti  in loco ai sensi dell'art. 8 del surripetuto
decreto ministeriale 15 marzo 2002;
  Accertato  peraltro  che  sono  pervenute  alle regioni interessate
Calabria  e  Sardegna istanze intese ad ottenere la corresponsione di
contributo  in  virtu' di specifiche leggi regionali - n. 16/1987 per
la Calabria e n. 19/1998 per la Sardegna successivamente abrogate;
  Visto  le  richieste  delle  due  regioni  di  utilizzare  i  fondi
assegnati  con  il  richiamato  decreto  ministeriale  15 marzo  2002
facendo  salve  le  istanze  presentate ai sensi delle suddette leggi
regionali  -  n.  16/1987  e  n.  19/1998  -  nonche'  le graduatorie
predisposte dalle stesse regioni;
  Esaminata la nota n. 5381 del 1° marzo 2004, con la quale l'ufficio
legislativo  segnala  che  per accedere ai finanziamenti di cui sopra
occorre   riaprire   i   termini   di   presentazione  delle  domande
introducendo una norma di rango pari al decreto ministeriale 15 marzo
2002;
                              Decreta:
  1.  Sono  ammesse  a  contributo,  in deroga all'art. 8 del decreto
ministeriale  15 marzo 2002, le richieste, inserite nelle graduatorie
elaborate  dalle  regioni  Calabria  e Sardegna e gia' pubblicate nei
rispettivi   bollettini  regionali,  concernenti  l'attuazione  delle
misure   di   rinnovo   della   flotta   peschereccia  attraverso  la
«costruzione di nuove navi» e «l'ammodernamento di navi esistenti».
  2. Le regioni interessate sono tenute alla conservazione degli atti
istruttori   compresi  i  singoli  verbali  di  verifica  tecnica  ed
amministrativa  le  cui  risultanze,  debitamente certificate, devono
essere  trasmesse  all'amministrazione  cui  spetta  la concessione e
liquidazione del contributo.

    Roma, 31 marzo 2004

                                                Il Ministro: Alemanno