IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
    1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
    1.1.  Sono  approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per l'anno 2003,
con le relative istruzioni:
      "Unico 2004-PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche;
      "Unico  2004-SP, quadro IQ", riservato alle societa' di persone
ed equiparate;
      "Unico   2004-SC,   quadro  IQ",  riservato  alle  societa'  di
capitali, enti commerciali ed equiparati;
      "Unico   2004-ENC,   quadro   IQ",   riservato  agli  enti  non
commerciali ed equiparati;
      "Unico  2004-AP,  quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed
enti pubblici.
    1.2.  I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi
ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  contestualmente  alla  predetta
dichiarazione,  barrando  anche la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.
    1.3.   I   soggetti   non   obbligati  alla  presentazione  della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri   relativi  ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  unendoli  al
frontespizio  del  modello  della  dichiarazione  di riferimento. Nel
frontespizio,  che deve essere interamente compilato e firmato, deve,
in  particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione".
    2.  Modalita'  di indicazione degli importi e di trasmissione dei
dati della dichiarazione.
    2.1.  Nei  modelli  di  cui al punto 1, gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite.
    2.2.  I  soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della
dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
    2.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
    3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
    3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in  formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti
internet    www.agenziaentrate.gov.it   e   www.finanze.gov.it,   nel
rispetto,  in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
    3.2.  I  medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri
siti  internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate   nell'allegato   1  al  presente  provvedimento  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
    3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  delle  caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal fine i modelli sono resi disponibili
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   Entrate   nel   sito  internet
www.agenziaentrate.gov.it   in  uno  specifico  formato  elettronico,
riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
    3.4.  Per  la  consegna  dei modelli di dichiarazione alle banche
convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta
di   cui   all'allegato  B  al  provvedimento  14  gennaio  2003,  di
approvazione   del   modello  IVA/2003,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai
fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  A  al  predetto
provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.
Motivazioni:
    Il  presente  provvedimento,  emanato  in  base  all'art.  19 del
decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,   recante,  tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta
regionale   sulle   attivita'   produttive   (IRAP)   e  la  relativa
dichiarazione  dei  soggetti  passivi, nonche' all'art. 1 del decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,   concernente   le   modalita'  e  i  termini  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  approva i modelli di dichiarazione "Unico 2004-PF,
quadro  IQ",  "Unico 2004-SP, quadro IQ", "Unico 2004-SC, quadro IQ",
"Unico  2004-ENC,  quadro  IQ",  "Unico  2004-AP,  quadro IQ", con le
relative  istruzioni,  da  utilizzare  per  la  dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno
2003.
    In  particolare,  i  soggetti  obbligati alla presentazione della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione.
I  soggetti  che, invece, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i
quadri  relativi  all'IRAP  unendoli  al  frontespizio  del  medesimo
modello  di  dichiarazione.  In  ogni caso occorre barrare la casella
"IRAP"   nella   sezione   "Tipo   di   dichiarazione"  inserita  nel
frontespizio dei modelli.
    Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di
modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione ai fini
dell'IRAP  allo  scopo  di  adeguarla  alla  vigente  normativa  e di
semplificarne la compilazione.
    I  quadri  per  la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere
compilati  esclusivamente  in  euro, con arrotondamento all'unita' di
euro  per  eccesso  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50
centesimi  di  euro  ovvero  per difetto se inferiore a detto limite,
secondo  le  regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina
comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
    Con  lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata la
reperibilita'  dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in
formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione
finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
    Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    Decreto  del  Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni:  disposizioni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
    Decreto   legislativo   9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
    Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
    Decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213: disposizioni per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
    Decreto  31  luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione e di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24
dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1999,  nonche'  dal  decreto del Ministero delle Finanze 29
marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2000;
    Legge  27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
    Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
    Decreto  21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
3  del  4  gennaio  2001: individuazione di altri soggetti incaricati
della  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni, tra i quali le
amministrazioni dello Stato;
    Legge  23  dicembre  2000, n. 388: disposizioni per la formazione
del bilancio annuale dello Stato;
    Decreto   legislativo   12  aprile  2001,  n.  168:  disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
    Decreto-legge   25   settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
    Legge  18  ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia;
    Legge  28  dicembre  2001, n. 448: disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
    Decreto-legge   15   aprile   2002,   n.   63,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,  n. 112: disposizioni
finanziarie   e   fiscali   urgenti   in   materia   di  riscossione,
razionalizzazione  del  sistema  di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici,      adempimenti     ed     adeguamenti     comunitari,
cartolarizzazioni,  valorizzazione  del  patrimonio  e  finanziamento
delle infrastrutture;
    Decreto-legge   24   settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  novembre 2002, n. 265: disposizioni
urgenti  in  materia  di  razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto   all'elusione  fiscale,  di  crediti  di  imposta  per  le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
    Decreto-legge   24   dicembre   2002,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003, n. 27: disposizioni
urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di
riscossione e di procedure di contabilita';
    Legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e successive modificazioni:
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
    Decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di
protezione dei dati personali;
    Decreto-legge   30   settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326: disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici;
    Legge  24  dicembre  2003, n. 350: disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004);
    Provvedimento   15   gennaio  2004,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  15  alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004:
approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno
2003,  con  le  relative  istruzioni e busta, da presentare nell'anno
2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA
74-bis con le relative istruzioni.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 31 marzo 2004
                                                Il direttore: Ferrara