IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  in  particolare  l'art.  48,  comma 4, lettera c-bis), come
successivamente modificato ed integrato;
  Visto   il   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come
successivamente modificato, integrato e sostituito;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, in particolare l'art. 3,
comma 1, lettera c);
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 75,
comma 6;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Ai  fini  della  determinazione  in denaro della componente del
reddito  da  lavoro  dipendente  percepita sotto forma di concessione
gratuita  di  viaggio  dai  dipendenti  del  settore  ferroviario, si
applica    l'importo    corrispondente    all'introito    medio   per
passeggero/chilometro  di  Euro  0,04669  desunto dal Conto nazionale
delle  infrastrutture  e  dei trasporti adottato per l'anno 2001, per
una percorrenza media convenzionale di 2.600 km.
  2.  Il  presente  decreto,  vistato  e  registrato  dall'organo  di
controllo   sulla   legittimita'  degli  atti,  ha  vigore,  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
riferimento  al  periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data della sua emanazione.

    Roma, 11 dicembre 2003

                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2004
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 206