IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

    Visto  l'art.  1,  comma  2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  la  competenza  in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
    Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive  tra  le  quali  quelle del
settore   «industria»   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali);
    Visto   il   decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
«regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
    Visto  l'art.  2,  commi  203 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
    Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
    Viste le delibere CIPE:
      1)  n.  70  del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per
ciascun  contratto  d'area  puo' essere impegnato, a carico dei fondi
assegnati  dal  CIPE  stesso,  l'importo  necessario ad assicurare la
copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;
      2)  n.  81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi
per  l'attuazione  di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli
aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a
determinate condizioni;
      3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1
della  precedente  delibera  n.  14/2000)  e n. 53 del 4 aprile 2001,
punto  4,  che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con
i  criteri  indicati  dalle  stesse  delibere,  secondo  le modalita'
previste  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488  per  la concessione di agevolazioni alle
imprese  ricadenti  nei  protocolli  aggiuntivi  di  alcuni specifici
contratti d'area;
    Vista  la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
    Viste  le  citate  delibere  CIPE  n.  14/2000 e n. 69/2000 ed in
particolare  la  n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le
predette finalita', fino alla concorrenza di 206,583 Meuro, una quota
delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei
contributi   per  gli  interventi  di  cui  al  citato  decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415;
    Viste  le  proprie  circolari  n.  900315  del 14 luglio 2000, n.
900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;
    Visto  il  decreto ministeriale del 3 febbraio 2003, con il quale
sono  stati  fissati  i  termini  per  la presentazione delle domande
relative al bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area
di  Gioia Tauro, concernente il settore «industria» e con il quale e'
stato  fissato  in  30.987.000 euro l'importo massimo complessivo dei
relativi contributi ammissibili;
    Visti  i decreti ministeriali del 16 aprile 2003 e 31 luglio 2003
con i quali e' stato prorogato al 28 settembre 2003 il termine finale
di presentazione delle domande di cui al comma precedente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26 marzo
2001,  n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
delle  attivita'  produttive che al capo II, art. 7, punto 4, lettera
h),  attribuisce  alla  Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi  alle  imprese  la  competenza  per  interventi relativi ai
contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10 aprile 2001 che all'art. 2, punto 2, lettera a), ha disposto
il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della
competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero
dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
    Vista  la  nota in data 14 gennaio 2004, con la quale la societa'
Interbanca  S.p.A. - Milano ha trasmesso le relazioni istruttorie con
esito positivo riferite alle iniziative proposte dalle ditte a valere
sul detto decreto ministeriale 3 febbraio 2003;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    La   graduatoria  relativa  al  primo  protocollo  aggiuntivo  al
«Contratto  d'area»  di Gioia Tauro, concernente le iniziative di cui
in  premessa  ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE
n.  53  del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dal decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488, sono quelle riportate nell'allegato n. 1
del presente decreto.
    Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti nelle
graduatorie,    si   forniscono   le   opportune   note   esplicative
nell'allegato 2.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

        Roma, 9 aprile 2004

                             Il direttore generale: Pasca di Magliano