IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  300  del  30 luglio 1999 sulla
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge  n.  59  del  15 marzo  1997 e successive modificazioni, che ha
istituito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca (M.I.U.R);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
successive integrazioni e modificazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  12 luglio  1999  che definisce i compiti, il campo di
applicazione  e  le  attivita'  finanziabili  del  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno
1999  recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei
fondi  strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di
coordinamento,  gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre
che le procedure di programmazione ed attuazione;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685/2000  della  Commissione del
28 luglio  2000  recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita'
delle   spese   concernenti  le  operazioni  cofinanziate  dai  fondi
strutturali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee serie L193 del 29 luglio 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del 2
marzo  2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1260/1999  del  Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e
controllo  dei  contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L63 del
3 marzo 2001;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari  ed  in  particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139/1999 che ha
approvato  il  quadro  finanziario  programmatico  del  Programma  di
sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-2006;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E.  del  22 giugno  2000,  n. 60/2000 in
materia  di  cofinanziamento  nazionale  dei programmi comunitari QCS
2000-2006;
  Vista  la  direttiva  92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che
coordina  le  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi  ed  il  decreto  legislativo  n.  157  del  17 marzo 1995 di
recepimento  della  predetta  direttiva  e  successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle Comunita' europee C
(2000)  n.  2050  del  1° agosto  2000  che  ha  adottato  il  Quadro
comunitario di sostegno 2000-2006;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle Comunita' europee C
(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo
nazionale  2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta
formazione» per le regioni dell'obiettivo 1;
  Visto  che  tale Programma operativo 2000-2006, si articola in assi
prioritari e misure;
  Vista  la  misura  II.2  «Societa' dell'informazione per il sistema
scientifico meridionale» - azione a) - infrastrutture di rete locale;
  Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il
14 novembre  2000  dal  comitato  di  sorveglianza dello stesso PON e
adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il
potenziamento dell'attivita' di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra
il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  ed  i  rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del
territorio   nazionale,   per  l'attuazione  del  predetto  Programma
operativo nazionale;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
ottobre  2002  con  il  quale  al  dott.  Luciano  Criscuoli e' stato
conferito  l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo ed il
potenziamento  delle  attivita' di ricerca, cui la suddetta attivita'
risulta attribuita;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 luglio  2003  con  il  quale  al  dott. Luciano Criscuoli e' stato
prorogato  il  conferimento  dell'incarico  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2002;
  Visto  l'avviso  n. 901 dell'8 maggio 2003 «Modalita' e termini per
la  presentazione  dei  progetti  nell'ambito del Programma operativo
nazionale  2000-2006  "Ricerca  scientifica,  sviluppo tecnologico ed
alta  formazione" Asse II Misure II.2 "Societa' dell'informazione per
il  sistema scientifico meridionale"» - azione a) - infrastrutture di
rete  locale,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 126 del 3 giugno 2003;
  Visto  che  gli  interventi  di  cui  all'avviso  n.  901/2003 sono
cofinanziati  con  risorse  del Fondo europeo di sviluppo regionale e
risorse  nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 20.000.000 di
euro come specificamente indicato al punto 3 dello stesso avviso;
  Visti in particolare il punto 9 «Ammissibilita' dei progetti» ed il
punto  10  «Tempi  e  modalita'  per  la  valutazione e selezione dei
progetti» dell'avviso n. 901/2003;
  Visto  il  decreto  del Ministro n. 2185/Ric dell'11 dicembre 2003,
con   il   quale   e'  stata  istituita  la  commissione  tecnica  di
valutazione;
  Visto  che  il  punto  10  «Tempi  e modalita' per la valutazione e
selezione dei progetti» del predetto avviso n. 901/2003 prevede:
    al  termine  dell'attivita'  valutativa la predisposizione di due
graduatorie:
      la  graduatoria n. 1) per i progetti mirati alla «realizzazione
ex-novo di una infrastruttura di rete ad alta velocita' in uno o piu'
edifici»;
      la   graduatoria   n.   2)   per   i  progetti  finalizzati  al
«Potenziamento   della  infrastruttura  di  rete  ad  alta  velocita'
all'interno e/o tra piu' edifici»;
    di  ammettere  a  cofinanziamento  solo  i  progetti  che abbiano
conseguito  un  punteggio  uguale o superiore a 60 punti in relazione
sia alla graduatoria n. 1) che alla graduatoria n. 2);
    di  ammettere a cofinanziamento prioritariamente i progetti della
graduatoria  n.  1)  per scorrimento della stessa e quindi i progetti
della  graduatoria  n.  2) solo in caso di risorse residue e comunque
fino  ad  esaurimento  delle risorse di cui al punto 3 dell'avviso n.
901/2003;
  Considerata  l'opportunita' che il soggetto proponente dei progetti
utilmente    classificati   nelle   suddette   graduatorie   dichiari
espressamente  che  gli  stessi non risultino finanziati totalmente o
parzialmente con altre risorse nazionali e/o comunitarie;
  Visti  gli  atti trasmessi dalla commissione tecnica di valutazione
comprensivi    delle   graduatorie   dei   progetti   ammissibili   a
cofinanziamento,   nonche'   dell'indicazione   degli   strumenti  di
valutazione adottati;
  Ritenuta   la   necessita'   di   effettuare  le  verifiche  e  gli
approfondimenti indicati dalla commissione tecnica di valutazione nei
suddetti atti e/o ritenuti opportuni dall'Ufficio programmi operativi
comunitari (UPOC), competente per materia;
  Considerato  che  dette  verifiche  ed  approfondimenti  potrebbero
comportare   per   taluni  progetti  ammessi  a  cofinanziarnento  la
riduzione del relativo contributo;
  Considerato  che  le  risorse  residue  dopo  lo  scorrimento della
graduatoria  n.  1) consentono di ammettere a cofinanziamento tutti i
progetti  della  graduatoria  n. 2) che hanno conseguito un punteggio
uguale  o  superiore a 60 punti ad eccezione dell'ultimo progetto per
il   quale   restano   disponibili  risorse  di  ammontare  inferiore
all'importo di contributo necessario per il relativo finanziamento;
  Ritenuta  l'opportunita',  ai  sensi  del  punto  3  dell'avviso n.
901/2003,  di integrare la dotazione finanziaria indicata allo stesso
punto  3  dell'avviso,  nella  misura  necessaria  ad  assicurare  il
cofinanziamento del suddetto progetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  graduatorie  di  cui  al  punto 10 dell'avviso
presentate   dalla  commissione  tecnica  di  valutazione  a  seguito
dell'espletamento  delle  procedure  di  valutazione  delle  proposte
pervenute.
  Tali  graduatorie, allegate al presente decreto (allegato n. 1, 2 e
3), ne costituiscono parte integrante e sostanziale.