Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               Modalita' di determinazione del prezzo
          di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
  1.   Il   prezzo   di  vendita  delle  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, (( nelle ipotesi
))  e  con  le  modalita'  previste  dal secondo periodo del comma 20
dell'articolo   3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e  successive  modificazioni,  la volonta' di acquisto entro il (( 31
ottobre 2001, )) e' determinato, al momento dell'offerta in opzione e
con  le modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato
del mese di ottobre 2001.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita e'
fissato  applicando,  al  prezzo  determinato  ai  sensi  del comma 7
dell'articolo   3   del   citato   decreto-legge  n.  351  del  2001,
coefficienti  aggregati  di  abbattimento  calcolati dall'Agenzia del
territorio  sulla  base di eventuali aumenti di valore degli immobili
tra  la  data  della  suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato  del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio
del (( mercato immobiliare )) (OMI) e di altri parametri di mercato.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche agli
immobili  venduti  prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.  La  determinazione  del  prezzo  di  cui ai commi 1 e 2 non
produce  alcun  effetto  in  merito alle opzioni e prelazioni che non
siano  state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate
decadenze. (( Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato
per  le  vendite  gia' concluse e' corrisposto ai relativi acquirenti
dai  soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso
e' effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di
ulteriori  immobili  di  proprieta'  dello  Stato, da individuare con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione   del  presente  decreto.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
precedente,  le  risorse  derivanti  dalla  dismissione  confluiscono
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere successivamente
assegnate,  nel  medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da
istituire  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze. Le
disponibilita'    del   fondo   sono   ripartite   tra   i   soggetti
originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi
dovuti.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
  4.  Con  uno o piu' decreti di natura non regolmentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  sono  fissati i criteri e le modalita'
applicative  delle  diposizioni  del  presente articolo e si provvede
alla  definizione  dei  rapporti  con  le  societa' di cui al comma 1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  n. 351 del 2001, conseguenti ai
minori  introiti  derivanti dall'applicazione della presente norma. A
tale  fine  si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3
del  citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non
si  applica  il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalita'
di  cui  sopra  puo'  essere  concessa,  con  i  medesimi decreti, la
garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione
per  l'eventuale  minore  entrata  per  (( i soggetti originariamente
proprietari  degli immobili )) ovvero per l'escussione della garanzia
eventualmente  concessa  dallo  Stato,  si provvede mediante utilizzo
delle  maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili
dello  Stato  che  saranno  individuati  con  appositi decreti. (( Il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze e autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro
dell'economia  e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione
al  Parlamento  sulle  operazioni  di  vendita  di ulteriori immobili
effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla
quota parte del ricavato destinato alle finalita' indicate.
  4-bis.  All'articolo  3,  comma  4,  del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le
unita'  immobiliari  occupate  da conduttori ultrasessantacinquenni o
nel  cui  nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati
da  rapporti  di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap,  accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
consentita  l'alienazione  della  sola  nuda  proprieta', quando essi
abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma
5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».
  4-ter  All'attuazione  delle disposizioni di cui all'ultimo periodo
del  comma  4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410,  come  sostituito  dal  comma  4-bis  del  presente articolo, si
provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  del comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   23 novembre  2001,  n.  410,  e  successive
          modificazioni   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
          pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di investimento
          immobiliare) e' il seguente;
              «20.  Le  unita' immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26 settembre  2001  sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  sono  vendute al prezzo e alle condizioni
          determinate  in base alla normativa vigente alla data della
          predetta  manifestazione  di  volonta  di acquisto. Per gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di  prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8 e'
          confermato   limitatamente   ad  acquisti  di  sole  unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.».
              - Il  testo  del  comma  7  dell'art. 3 del gia' citato
          decreto-legge n. 351/2001 e' il seguente:
              «7.  Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita'  immobiliari  liberi  ovvero  i  terreni e le unita'
          immobiliari  per  i quali gli affittuari o i conduttori non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti  in  vendita  al  miglior  offerente  individuato con
          procedura   competitiva,   le   cui   caratteristiche  sono
          determinate  dai  decreti di cui al comma 1, fermo restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5.».
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art. 2 del gia' citato
          decreto-legge n. 351/2001 e' il seguente:
              «Art.  2.  (Privatizzazione  del  patrimonio immobilare
          pubblico). - 1. Il  Ministro  dell'economia e delle finanze
          e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
          anche   attraverso  soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con  capitale iniziale di 10.000
          euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
          piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
          dalla  dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
          degli  altri  enti  pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
          possono  essere  costituite  anche con atto unilaterale del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze; non si applicano
          in  tale  caso  le  disposizioni  previste  dall'art. 2497,
          secondo  comma,  del  codice civile. Delle obbligazioni nei
          confronti  dei  portatori  dei  titoli  e  dei concedenti i
          finanziamenti  di  cui  al  comma  2, nonche' di ogni altro
          creditore    nell'ambito    di   ciascuna   operazione   di
          cartolarizzazione,  risponde  esclusivamente  il patrimonio
          separato  con  i  beni  e  diritti  di  cui  al comma 2. Il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  riferisce  al
          parlamento   ogni   6  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
          costituzione  delle  societa' di cui al presente comma, sui
          risultati economico-finanziari conseguiti.».
              - Il  testo  del  comma  12 dell'art. 3 del gia' citato
          decreto-legge n. 351 del 2001 e' il seguente:
              «12.  Il  prezzo per il trasferimento dei beni immobili
          e'  corrisposto  agli  enti previdenziali titolari dei beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di  cui al comma 1, lettera a), e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazione  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art. 3 del gia' citato
          decreto-legge  n.  351/2001,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              «4.  E'  riconosciuto  il  diritto dei conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa'  di cui al comma 1 dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,  e'  pari  a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
          primi  due periodi del presente comma, qualora l'originario
          contratto  di locazione non sia stato formalmente rinnovato
          ma  ricorrano  comunque  le  condizioni  previste dal primo
          periodo  del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
          per  un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
          al  trasferimento  dell'unita' immobiliare alle societa' di
          cui  al  comma  1  dell'art.  2,  in cui sarebbe scaduto il
          contratto  di  locazione  se  fosse stato rinnovato. Per le
          unita'      immobiliari      occupate     da     conduttori
          ultrasessantacinquenni  o  nel  cui  nucleo familiare siano
          compresi   soggetti   conviventi,  legati  da  rapporti  di
          coniugio  o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori di
          handicap,  accertata  ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
          n.   104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola  nuda
          proprieta',  quando  essi  abbiano esercitato il diritto di
          opzione  e  prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
          solo diritto di usufrutto.».