(parte 1)
1. QUADRO NORMATIVO

   Si  riporta  di  seguito  un  elenco della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento:

- Regolamento  (CEE)  n.  2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971,
  relativo  all'organizzazione  comune  dei mercati nel settore delle
  sementi
- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che
  istituisce  un  sistema  integrato  di  gestione  e di controllo di
  taluni regimi di aiuti comunitari
- Regolamento  (CE)  n.  603/95  del Consiglio, del 21 febbraio 1995,
  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore dei
  foraggi essiccati
- Regolamento  (CE)  n.  785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995,
  recante  modalita'  di  applicazione del regolamento (CE) n. 603/95
  del  Consiglio,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
  settore dei foraggi essiccati
- Regolamento  (CE)  n.  1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
  sostegno  allo  sviluppo  da  parte  del  Fondo europeo agricolo di
  orientamento  e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
  regolamenti.
- Regolamento  (CE)  n.  1577/96  del  Consiglio  del 30 luglio 1996,
  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 206
  del  16/8/1996,  che  istituisce  una  misura specifica a favore di
  talune leguminose in grani;
- Regolamento  (CE)  n. 1644/96 della Commissione del 30 luglio 1996,
  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 207
  del  17/8/1996,  che stabilisce le modalita' di applicazione per la
  concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani;
- Regolamento  (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
  istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
  seminativi
- Regolamento  (CE)  n.  1254/1999  del  Consiglio del 17 maggio 1999
  relativo  all'organizzazione  comune  dei mercati nel settore delle
  carni bovine
- Regolamento  (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
  stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi di sostegno diretto
  nell'ambito della politica agricola comune
- Regolamento  (CE)  n.  2316/1999  della Commissione, del 22 ottobre
  1999,  recante  modalita'  di  applicazione del regolamento (CE) n.
  1251/1999  del  Consiglio,  che  istituisce un regime di sostegno a
  favore dei coltivatori di taluni seminativi
- Regolamento  (CE)  n.  206/2004  della  Commissione, del 5 febbraio
  2004,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2316/1999  recante
  modifica  a  talune  disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999
  del  Consiglio,  che  istituisce un regime di sostegno a favore dei
  coltivatori di taluni seminativi
- Regolamento  (CE)  n.  2342/1999  della Commissione, del 28 ottobre
  1999,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regolamento (CE) n.
  1254/1999  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune dei
  mercati  nel  settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di
  premi
- Regolamento  (CE)  n.  2461/1999 della Commissione, del 19 novembre
  1999,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regolamento (CE) n.
  1251/1999  del  Consiglio  per  quanto  riguarda l'uso di superfici
  ritirate  dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per
  la  fabbricazione,  nella  Comunita',  di prodotti non destinati in
  primo luogo al consumo umano o animale
- Regolamento  (CE)  n.  1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000,
  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino
  e della canapa destinati alla produzione di fibre
- Regolamento  (CE)  n.  245/2001  della  Commissione, del 5 febbraio
  2001,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regolamento (CE) n.
  1673/2000  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune dei
  mercati  nel  settore  del  lino  e  della  canapa  destinati  alla
  produzione di fibre
- Regolamento  (CE)  n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre
  2001,  che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato
  di  gestione  e  di  controllo  relativo  a  taluni regimi di aiuti
  comunitari   istituito   dal   regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del
  Consiglio.
- Regolamento  (CE)  n.  118/2004  della  Commissione, del 23 gennaio
  2004,  recante  modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa
  le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di
  controllo  relativo  a  taluni regimi di aiuti comunitari istituito
  dal regolamento (CEE) 3508/92 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,
  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999
  del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli
  imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
  che  stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni
  regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg.
  (CEE)  n.  2019/93,  (CE)  n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
  1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000,
  (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001.
- Regolamento  (CE)  n.  2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre
  2003,  recante  modalita'  di  applicazione  di  taluni  regimi  di
  sostegno  di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
  Consiglio,che   stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi  di
  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune e
  istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Regolamento  (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003,
  che  deroga  al  regolamento  (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda
  l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna
  di commercializzazione 2004/2005.
- Legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  "Nuove  norme  in  materia  di
  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti
  amministrativi.
- D.P.R.  1  Dicembre  1999,  n.  503 - Regolamento recante norme per
  l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
  dell'anagrafe  delle  aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
  comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 4 aprile
  2000 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.
  1251/99   del   Consiglio  del  22.10.1999  e  n.  241  6/99  della
  Commissione  del  19/11/1999, in materia di seminativi, nonche' dei
  regolamenti  (CE)  n.  1577/96  del  Consiglio  e  n. 1644/96 della
  Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani.
- MINISTERO  DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 maggio
  2001   -   Disposizioni   applicative  del  regime  di  aiuto  alla
  trasformazione  del lino e della canapa per la produzione di fibre,
  istituito  con  regolamento  (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27
  luglio 2000
- MINISTERO  DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 agosto
  2001  - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano
  di  regionalizzazione  previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n.
  1251/99  del  Consiglio,  che  istituisce  un  regime di sostegno a
  favore dei coltivatori di taluni seminativi.
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27 MARZO
  2001  -  Requisiti  minimi  di  garanzia  e di funzionamento per le
  attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola.
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI  -  DECRETO  11
  dicembre  2003  -  Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine
  alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione.
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 marzo
  2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.
  1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della
  Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative
  ai  regimi  di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola
  Comune  e  istituzione  di taluni regimi di sostegno a favore degli
  agricoltori
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI  -  DECRETO  18
  febbraio   2004   -   Disposizioni   nazionali  di  attuazione  dei
  regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
  relativamente  al  titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime
  di  aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE)
  n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione.
- CIRCOLARE  AGEA  24  aprile  2001,  n.  35 - Istruzioni concernenti
  adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria
  in  ordine  ai  settori:  seminativi,  zootecnia, sviluppo rurale e
  settore vitivinicolo.

2. SETTORI DI INTERVENTO

   La  presente circolare contiene le istruzioni applicative generali
per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per
superfici per il raccolto 2004.
   I settori di intervento interessati sono i seguenti:

- Seminativi  (Reg.  CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e
  1782/03   del  29  settembre  2003  e  successive  modificazioni  e
  integrazioni);
- Risone (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Legumi  da granella (Reg. CE n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio
  1996);
- Foraggi  da  destinare  alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n.
  785/95);
- Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71);
- Colture   energetiche   (Reg.  1782/03  della  Commissione  del  29
  settembre 2003);
- Colture  ad  uso non alimentare (Reg. CE 2461/99 della Commissione,
  del 19 novembre 1999);
- Frutta  a  guscio  (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre
  2003);
- Lino e Canapa (Reg. CE 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000);
- Carni bovine (Reg. CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999),
  relativamente alle superfici foraggere per il calcolo degli UBA;
- Ovini (Reg CE n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001), relativamente alle
  superfici foraggere per il calcolo dell'estensivizzazione.

   Si  ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda in
ordine  alle  coltivazioni  di  cui  ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e
successive  modificazioni  e integrazioni, n. 1782/03, n. 3072/95, n.
1577/96 e n. 1673/2000.

3. DEFINIZIONI

   Il  Regolamento  (CEE)  N.  3508/92  fissa, all'art. 1 comma 4, le
seguenti definizioni:

- imprenditore:  il  singolo  produttore  agricolo,  persona fisica o
  giuridica   o   associazione   di  persone  fisiche  o  giuridiche,
  indipendentemente   dallo  stato  giuridico  conferito  secondo  il
  diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda
  si trova nel territorio della Comunita';
- azienda:    l'insieme    delle   unita'   di   produzione   gestite
  dall'imprenditore  che  si  trovano  nel  territorio  di  uno Stato
  membro;
- parcella  agricola:  una  porzione  continua di terreno sulla quale
  un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.

   Il  medesimo  regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema
alfanumerico   di   identificazione  delle  parcelle  agricole  viene
elaborato  in  base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti
cartografici  o  su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in
base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in
base a parecchi di tali elementi".
   Il   Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  recita,  nel  punto  2  dei
"considerando":
   "Ai  fini  di un efficace controllo e per evitare la presentazione
di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello
stesso  Stato  membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema
unico   per   l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."

   L'art. 3 del citato regolamento dispone che:

   "gli  stati  membri  introducono  un  sistema unico per registrare
l'identita'  degli  imprenditori  che presentino una domanda di aiuto
nell'ambito del sistema integrato".
   L'art.  4  del  citato  regolamento, "Identificazione e dimensione
minima delle parcelle agricole", recita:
   "1.  Il  sistema  d'identificazione  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento  (CEE)  n.  3508/92 e' stabilito a livello delle parcelle
agricole.  Gli  Stati  membri  possono  prevedere  l'utilizzazione di
un'unita' diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale
o  l'appezzamento.  In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le
parcelle  agricole  siano identificate in modo attendibile, esigendo,
in  particolare,  che  le  domande  di  aiuto  per  superficie  siano
corredate  dagli  elementi  o dai documenti definiti dalle competenti
autorita',  al  fine  di  localizzare  e  misurare  ciascuna parcella
agricola.
   2.  Ciascuno  Stato  membro  determina  la dimensione minima delle
parcelle  agricole  che  possono  formare  oggetto  di una domanda di
aiuto. Tale dimensione minima non puo' tuttavia superare 0,3 ha."

   L'anagrafe  delle  aziende  agricole  e'  istituita  dal  D.P.R. 1
Dicembre 1999, n. 503.

   L'art.  1,  comma  2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua
nel  codice  fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende
Agricole  (CUAA),  mentre  l'art.  8  ne  stabilisce  le modalita' di
utilizzo:  "In  ogni  comunicazione  o domanda dell'azienda trasmessa
agli  uffici  della pubblica amministrazione il legale rappresentante
e'  obbligato  a  indicare  il  CUAA  dell'azienda.  Gli uffici della
pubblica  amministrazione  indicano  in  ogni  comunicazione il CUAA.
Qualora  nella  comunicazione  il CUAA fosse errato, l'interessato e'
tenuto  a  comunicare  alla  pubblica  amministrazione  scrivente  il
corretto CUAA".

   L'art. 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:

   "A  ciascuna  azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche
(UTE),  di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme
dei   mezzi   di   produzione,  degli  stabilimenti  e  delle  unita'
zootecniche  e  acquicole  condotte  a  qualsiasi titolo dal medesimo
soggetto  per  una  specifica  attivita'  economica,  ubicato  in una
porzione   di   territorio,  identificata  nell'ambito  dell'anagrafe
tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e
avente una propria autonomia produttiva".
   Il  Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  all'art. 2 fissa le seguenti
definizioni:

- punto h):

   irregolarita':  qualsiasi  inottemperanza  alle  disposizioni  che
disciplinano la concessione degli aiuti;

   - punto i):

   domanda  di aiuto per superficie: una domanda per il versamento di
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo
1,  lettera  a)  e  lettera  b), punto iii), del regolamento (CEE) n.
3508/92,  comprendente  la  dichiarazione  di  ogni  altro  uso della
superficie,  in  particolare la dichiarazione di superficie foraggera
ai fini delle domande di aiuto per animale;"

   - punto k):

   uso:  l'uso  della  superficie  in termini di tipo di coltura o di
copertura vegetale o la mancanza di coltura;

   - punto r):

   superficie  determinata:  la  superficie in ordine alla quale sono
soddisfatte  tutte  le  condizioni  regolamentari  per la concessione
degli aiuti;

   - punto t):

   periodo  di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono le
domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

   Altre definizioni:

- controlli  oggettivi:  si  tratta  di  controlli  che completano la
  procedura  di  verifica  eseguita  dall'AG.E.A;  sono effettuati in
  contraddittorio  presso  le  aziende  o  attraverso telerilevamento
  aereo  o da satellite, I risultati di tale controllo, relativamente
  alle  aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la
  superficie  tra  la  superficie  rilevata  e  quella  dichiarata e,
  pertanto,  all'applicazione  delle  relative sanzioni adottando gli
  stessi  criteri  utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di
  controlli sulle particelle.
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- UT:  Ufficio  del  Territorio  del  Ministero dell'Economia e delle
  Finanze.
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE)
  n.  3508/92  del  Consiglio  del  27  novembre 1992 ha istituito un
  sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti
  comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione
  e  controllo  appropriati  alla  complessita'  e  numerosita' delle
  domande di aiuto.
- G.I.S.:  Sistema  informativo  geografico  che associa e referenzia
  dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
  Nell'ambito  del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato
  un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno
  strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di
  aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- Dupla:  rappresenta  la base fotocartografica principale del G.I.S.
  E'  il  prodotto  della  sovrapposizione  informatica  della  mappa
  catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per
  la   consultazione,   l'identificazione   e  la  misurazione  degli
  appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

   I  produttori  hanno la facolta' di avvalersi, previo conferimento
di  un  mandato  di  rappresentanza,  di  un  Centro  autorizzato  di
Assistenza  Agricola  (CAA)  per  la  compilazione e la presentazione
della domanda di pagamento per superfici.
   I  Centri  autorizzati  di  Assistenza  Agricola  (CAA),  previsti
dall'art.  3  bis  D.  Lgs.  165  del  27  maggio  1999  e successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  diventati  operativi a partire
dalla  campagna  2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono
delegati  ad  effettuare le seguenti attivita' a favore delle aziende
agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di
  coltivazione  e  di  produzione,  delle  domande  di  ammissione  a
  benefici   comunitari,  nazionali  e  regionali  e  controllare  la
  regolarita'  formale  delle  dichiarazioni  immettendone i relativi
  dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare  le  banche  dati  del SIAN ai fini della consultazione
  dello stato di ciascuna pratica.

   Il  CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e
custodire  presso  le  proprie  strutture  operative il fascicolo del
produttore,  di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del
DPR  n. 503/99, nonche' il fascicolo domanda, secondo le modalita' di
cui  alla  circolare  AGEA  n.  35  del 24 aprile 2001 recepite negli
specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA.
   Il    CAA   ha,   in   particolare,   la   responsabilita'   della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

   L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

   'Il  CAA  e'  tenuto  ad  acquisire, dall'utente, apposito mandato
scritto   ad  operare  nel  suo  interesse,  da  cui  deve  risultare
l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare  con  il  CAA  ai  fini del regolare svolgimento delle
  attivita' affidate;
c) consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei  casi di cui
  all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

   I  CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno
conferito  loro  mandato,  la  partecipazione  al  procedimento ed il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi limitatamente alle
attivita'  demandate  alle  medesime  in esecuzione delle convenzioni
stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241
del  7  agosto  1990. In tale ambito l'AG.E.A. e' pertanto esonerata,
nei  confronti  dei  produttori  agricoli  associati  ai  CAA,  dagli
obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
   Si  rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998,
concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.
241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
254  del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 4
(comunicazioni   relative   al   procedimento)  "per  i  procedimenti
amministrativi  ad  istanza  di  parte,  laddove  la medesima risulti
inoltrata  tramite  organismi  mandatari,  il provvedimento finale e'
comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei
destinatari".

   5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

   La  circolare  AG.E.A.  n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento  della  qualifica  di  un  produttore che presenta una
domanda   PAC  debba  avvenire  attraverso  il  cosiddetto  fascicolo
aziendale.  La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in
cui  il  produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  i  produttori,  a  fronte  di  variazioni  rispetto alla
documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a
presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La
suddetta    circolare   AG.E.A.   stabilisce   la   tipologia   della
certificazione   e/o   documentazione  che  ciascun  produttore  deve
presentare,  a corredo della propria domanda, per essere inserita nel
fascicolo aziendale.
   I  soggetti  che  hanno  conferito  al  CAA  il mandato scritto ad
operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso
il  CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria
al  costante  aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA
saranno,  inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti
tra i produttori e l'Amministrazione.
   I  soggetti  che  non  hanno  dato  alcun  mandato al CAA, invece,
dovranno  costituire  il  fascicolo  presso  l'Amministrazione. Tutti
coloro   che   nelle   ultime   due   campagne  hanno  presentato  la
documentazione  necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo
avranno   precostituito,   salvo   richieste   di   integrazione  e/o
chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
   I  documenti  che  devono  essere presenti nel fascicolo aziendale
sono:

- a livello aziendale:

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identita' in corso di validita'
2) copia  del  tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia
   del  certificato  di  attribuzione  partita IVA (partita IVA anche
   rilasciata per via telematica);
3) in   alternativa  alla  partita  IVA  copia  o  autocertificazione
   dell'esonero
4) mandato  esclusivo  al  CAA (qualora il produttore abbia conferito
   mandato);

b) persone giuridiche

1) copia  di  un  documento  d'identita'  in  corso  di validita' del
   rappresentante legale
2) copia   del   certificato   di   attribuzione   CF/partita  IVA  o
   certificazione CCIAA;

   Qualora  la  documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse
presente  nel  fascicolo  aziendale, l'Amministrazione non procede al
pagamento dell'aiuto per superfici.
   - a livello di particella catastale:

c) visura  catastale  di  tutte  le particelle indicate in domanda in
   originale,  visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla
   data  di  scadenza  della presentazione della domanda. Nel caso in
   cui    la   data   sia   anteriore,   occorre   presentare   anche
   un'autocertificazione che comprovi la validita' dei dati contenuti
   nella  misura  secondo  le  indicazioni  della  delibera 606/99 in
   merito alle modalita' di attualizzare la documentazione catastale;

   E'  possibile  produrre  le visure catastali rilasciate dagli Enti
appositamente  convenzionati con il Dipartimento del Territorio (es.:
Comune),  purche'  sul  documento  sia  stampato  il codice assegnato
all'Ente convenzionato e solo se si tratta di visure stampate tramite
il collegamento al SISTER (Sistema di lnterscambio del Territorio).

d) Documenti   giustificativi   della   conduzione:,   devono  essere
   presentati  documenti  giustificativi  della  conduzione,  come di
   seguito indicato:

proprietario:

- visura  catastale  aggiornata, intestata al richiedente l'aiuto (se
  la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta
  di  voltura);  nel  caso  in cui il titolo di conduzione non sia di
  proprieta'  o il produttore non sia presente sulla visura o non sia
  il solo titolare della particella stessa:
- atto  di  proprieta'  (contratto  di  acquisto,  atto  di divisione
  ereditaria,  sentenza  giudiziaria  e  qualsiasi  atto  pubblico  o
  scrittura   privata),   contenente  ogni  elemento  necessario  per
  l'individuazione  del fondo agricolo (delle particelle), unitamente
  alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del
  contratto  con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura
  catastale;
- se  l'affitto e' concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di
  atto  notorio  attestante  l'esistenza  del  rapporto e copia della
  dichiarazione  unilaterale  di  registrazione resa dal proprietario
  del fondo o dall'affittuario;
- in  caso  di  enfiteusi  e' necessario produrre l'atto costitutivo,
  unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione
  dell'enfiteusi contestata dal proprietario e' necessario esibire il
  provvedimento  del  giudice  competente  che  accoglie la richiesta
  dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto  o,  se la soccida e' conclusa verbalmente, dichiarazione
  sostitutiva  dell'atto  notorio  di  entrambe  le  parti  che hanno
  concluso  il  contratto,  con  indicazione  del bestiame oggetto di
  allevamento o sfruttamento.

   N.B.  la  normativa  vigente  escute  espressamente  l'obbligo  di
registrazione per il contratto di soccida.
   Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

   - contratto registrato e relativa visura catastale

   ai  sensi  dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla
imprenditoria  giovanile  in  agricoltura,  i contratti di affitto in
favore  dei  giovani  agricoltori  che  non hanno compiuto i 40 anni,
stipulati  nel  rispetto  degli accordi collettivi di cui all'art. 45
della  legge  n.  303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa
previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se  il  comodato  e'  concluso  per iscritto, contratto con estremi
  dell'avvenuta   registrazione,   unitamente  alla  relativa  visura
  catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della
  Risoluzione  n.  14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non
  occorre  registrazione;  deve  essere  prodotta  una  dichiarazione
  sostitutiva  di atto notorio attestante la qualita' di comodatario,
  gli  estremi del fondo e le generalita' del proprietario comodante,
  unitamente alla corrispondente visura catastale.

   Nel   caso   di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  e'
necessaria  la  sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del
conduttore del fondo.
   Qualora  il  titolo  di  conduzione  sia giustificato da contratto
verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal
comodante e dal comodatario.
   Per  il  comodato  si  precisa  che:  qualora  il  conduttore  sia
impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la dichiarazione,
puo'  essere  accettata  la seguente autodichiarazione del conduttore
stesso  (comodatario):  "Il/la  sottoscritto/a  ai  sensi  e  per gli
effetti  dell'art.  41,  comma  2  del  DPR  n.  445  del 28.12.2000,
consapevole  delle  sanzioni  previste  in caso di falsa o incompleta
dichiarazione,    dichiara   che   il   proprietario   dei   terreni,
Sig.........,  siti  nel  comune di....... al fg...... p.lle.........
non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per
i seguenti motivi "con firma e data.

usufrutto

- contratto   di   costituzione   dell'usufrutto,   accompagnato   da
  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio degli eventuali altri
  usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre
  interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice

   irreperibilita' (circostanze eccezionali)
   In caso di comproprieta' tra il soggetto che presenta domanda di
aiuto  e  soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che,
pertanto,  non  sono  in  grado di manifestare il proprio consenso in
ordine  alla  conduzione  del fondo in comunione da parte di uno solo
dei  comproprietari  e  alla  presentazione della domanda di aiuto da
parte  dello  stesso,  e' necessario che il comproprietario inserisca
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio in cui dichiari la
propria   condizione  di  comproprietario  che  conduce  il  bene  in
comunione  ai  sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso
della  cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, e' l'unico
comproprietario  a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di
aiuto;   la  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  dalla  visura
catastale.
   In  caso  di  non  comproprieta'  e'  necessaria una dichiarazione
sostitutiva  di  atto notorio da parte dell'interessato relativa alla
conduzione  del  fondo,  accompagnata da una dichiarazione del Comune
attestante  la  data  a  partire dalla quale il soggetto intestatario
della   particella  non  e'  piu'  residente  nel  Comune  e  la  non
reperibilita' dello stesso.

usi civici:

- e'  sufficiente  la  dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente
  nella  cui  competenza  territoriale  ricadono  le superfici per le
  quali   si   richiede  l'aiuto,  unitamente  alla  relativa  visura
  catastale  ed  alla  indicazione  della  quota parte di utilizzo di
  competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto  di concessione o di locazione con allegata visura catastale e
  indicazione  del  canone  e  dell'uso  di destinazione agricola dei
  terreni dati in concessione che non sia limitato al solo sfalcio;
  in quest'ultimo caso tali particelle non potranno essere dichiarate
  negli  utilizzi a contributo. In caso di prima richiesta o scadenza
  di  concessione  e' necessario presentare la richiesta di istanza o
  rinnovo della stessa.

comproprieta' e comunione legale tra coniugi

- visura  catastale  e  dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
  comproprietario  che  presenta  la  domanda di aiuto in cui risulti
  espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno.
  Simile  a  quest'ultimo caso e' quello in cui l'aiuto sia richiesto
  soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

   Al  fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli
atti  sopra  specificati  sia  idoneo  a  comprovare l'ammissibilita'
all'aiuto  da  parte  del  richiedente occorre, in particolare per le
scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni
sostitutive  dell'atto  notorio,  che  sia  indicata con chiarezza la
durata  del  rapporto  di conduzione del fondo agricolo, specificando
gli estremi delle particelle interessate.
   In  ogni  atto  devono  essere chiaramente specificati gli estremi
catastali  della  superficie  coltivata e, nei casi di cointestazione
del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di
proprieta'  indivisa,  la superficie esatta delle quote di particelle
di rispettiva spettanza.
   La  certificazione  catastale  o  altra  documentazione  ufficiale
equivalente   probante  la  titolarita'  di  conduzione  deve  essere
inserita  nel  fascicolo  del produttore e messa a disposizione degli
incaricati  delle  verifiche e dei controlli previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale.
   Qualora  la  documentazione  probante la titolarita' di conduzione
per  ciascuna  particella  catastale  dichiarata non sia congruente a
quanto  sopra  riportato,  l'amministrazione non procede al pagamento
dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione
delle  penalita' calcolate con le modalita' riportare nel paragrafo 7
"CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO".

   6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

   6.1 Termini di presentazione

   Possono  essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per
superfici  relative  ad  aziende  che  hanno  sede legale in tutte le
regioni  ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana,
regioni  in cui operano Organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia
le  sole  aziende  che  hanno  presentato  domanda  2003 in un O.P.R.
diverso  rispetto  a  quello dalla sede legale, possono presentare la
domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove e' stata presentata nel 2003.
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
   La   domanda,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  della
documentazione  richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in Via Palestro,
81  00185  -  Roma - entro le ore 17.00 nei termini e nelle modalita'
sottoindicate,  direttamente  o  tramite terzi, mediante raccomandata
senza avviso di ricevimento.
   Sulla  busta  deve  essere indicato l'indirizzo di destinazione di
cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

   I  dati  anagrafici  dei  richiedente, riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Domanda PAC seminativi 2004

   La  busta  deve  contenere  tutte le informazioni sopraindicate in
modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello
di domanda.
   In  particolare,  per i produttori che non hanno conferito mandato
ad  un  CAA,  l'Amministrazione  ha predisposto sul portale SIAN, una
funzione  ad  uso  dell'Amministrazione  e  degli  enti regionali, ad
esclusione  delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa
di   un   modello   di   domanda   in  bianco,  corredato  di  numero
identificativo (bar-code).
   I  produttori  che  hanno  conferito  mandato al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
propri locali appositamente predisposti a tale fine.
   Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 4 aprile 2000 e dal
Decreto  MiPAF  del  18 febbraio 2004, le date di presentazione delle
domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:

a) domande iniziali: 30 aprile 2004;
b) domande  di  modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001:
   31 maggio 2004;
c) domande  di  modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001,
   riferite  alle  colture  del  mais dolce e della canapa: 15 giugno
   2004;

   Per  le  domande  iniziali  di  cui al punto a), e' consentita una
tolleranza  di  25  giorni  solari.  Pertanto,  il  termine ultimo di
presentazione  e'  fissato  al  25 maggio 2004. Il ritardato deposito
della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per
ogni  giorno  lavorativo  di  ritardo.  Le domande iniziali pervenute
oltre il 25 maggio 2004 sono irricevibili.
   Le  domande  di  modifica  di  cui  al punto b) pervenute oltre il
termine  del  31  maggio  2004  sono  irricevibili. La data limite di
semina e' stabilita al 31 maggio 2004.
   Le  domande  di  modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15
giugno 2004 sono irricevibili.
   La  normativa  comunitaria vigente prevede che il produttore debba
presentare  una  sola  domanda  di pagamento per superficie, anche se
riferita a piu' aziende.
   Il  produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e
al  calcolo  delle  UBA  deve  obbligatoriamente  compilare  un'unica
domanda,  comprendente  sia  i  prodotti  a premio che le superfici a
foraggere.
   Ai  sensi  dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda
di  aiuto  puo'  essere  revocata  in  tutto  o in parte in qualsiasi
momento.   Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia'
informato  l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella
domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere
un  controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita',
non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di
aiuto che presentano irregolarita'."
   Per  i  produttori  che  presentano  irregolarita'  non  sanabili,
IAG.E.A. predisporra' un provvedimento.

   6.2 Finalita' di presentazione della domanda
   Nella compilazione della domanda di aiuto per superfici, e'
indispensabile  indicare  la finalita' di presentazione della domanda
stessa, indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
3. modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
4. modifica ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
5. modifica ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

   Qualora la finalita' della domanda non risulta indicata, la stessa
viene considerata domanda iniziale.
   Nel  caso  in  cui  la  finalita'  della  domanda  non e' indicata
correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico.
   In  particolare,  il  sistema  effettua  in  automatico i seguenti
interventi:

- una  domanda  presentata  come  modifica  senza  indicazione  della
  domanda  iniziale  ed  intestata  ad  un  produttore  che non abbia
  presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se  nella base informativa sono presenti due domande intestate alla
  stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione
  della  domanda  iniziale  nella  domanda  di  modifica e' assente o
  errata,   si   procede  automaticamente  a  modificare  la  domanda
  iniziale.

   Inoltre,  nei casi di domanda di modifica di cui ai punti 2 e 3 e'
assolutamente  necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel
modello    di   domanda,   il   numero   della   domanda   seminativi
precedentemente presentata.
   Il  produttore coltivatore e' tenuto a presentare una sola domanda
iniziale  in  ordine  alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n.
1251/99  e successive modificazioni e integrazioni, (CE) n. 3072/95 e
(CE)   n.  1577/96  (art.  10,  par.  1  del  Decreto  Mi.P.A.F.  del
04/04/2000).
   Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il
medesimo  codice  fiscale  o  la stessa partita IVA, oppure lo stesso
numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione
delle  domande  di  modifica),  anche  se  tale  indicazione e' stata
ricostruita  in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione
di  tali  controlli,  verranno  ammesse al pagamento tutte le domande
che,  pur  essendo  state  rilevate multiple, sono identificate nelle
seguenti casistiche:

- domande  riferite ad aziende con produttivita' fino a 92 tonnellate
  e messa a riposo dichiarata;
- domande  riferite  ad  aziende  con  produttivita'  superiore  a 92
  tonnellate;
- domande  riferite ad enti pubblici per i quali si rileva in domanda
  la presenza dell'allegato 'ATTESTAZIONE ENTE PUBBLICO CON STRUTTURE
  AZIENDALI RICADENTI SU PIU' PROVINCE'.

   Nella determinazione delle domande "multiple" non vengono prese in
considerazione   le   domande  riguardanti  unicamente  gli  utilizzi
"risone" (codice utilizzo 19), "leguminose" (codici utilizzo 16, 17 e
18),  foraggiere  (codice  utilizzo  13),  foraggi  da destinare alla
trasformazione  (codice  utilizzo  15),  sementi  certificate (codice
utilizzo 57).

   6.3 Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001

   6.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

   E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia
stato   informato   dall'autorita'   competente   dell'intenzione  di
effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate
dall'autorita'  competente nella sua domanda. Le informazioni fornite
dall'imprenditore  hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla
situazione reale.
   La  domanda  di  modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni
sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire
all'AGEA  in  Via  Palestro, 81 00185 - Roma - direttamente o tramite
terzi,  mediante  raccomandata  senza avviso di ricevimento, entro le
ore  17.00  del  giorno  precedente  al quale l'imprenditore e' stato
informato  dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un
controllo  in  loco  e  delle  irregolarita'  riscontrate  nella  sua
domanda.
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
   Sulla  busta  deve  essere indicato l'indirizzo di destinazione di
cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi
2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

   I  dati  anagrafici  dei  richiedente, riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004

   La  busta  deve  contenere  tutte le informazioni sopraindicate in
modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello
di domanda.
   Anche  in  questo caso i produttori che hanno conferito mandato al
CAA  troveranno  la  modulistica  necessaria  alla compilazione della
domanda  di  modifica  presso  il  CAA stesso, che avra' l'obbligo di
archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali
appositamente predisposti a tale fine.
   I  produttori  in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA,
troveranno  la  modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una
funzione  ad  uso  dell'Amministrazione  e  degli  enti regionali, ad
esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.
   L'Amministrazione,  al fine di migliorare la gestione delle misure
di  cui  trattasi,  adotta  le  seguenti  modalita'  operative per la
presentazione  delle  domande di modifica, redatte ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:

1. Il  produttore  puo'  presentare  una  sola  domanda  di  modifica
   afferente   la   campagna   di   riferimento,   redatta  ai  sensi
   dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino
   due  o  piu'  domande  saranno  considerate  irricevibili tutte le
   domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  44  del  Reg.  (CE)  n.
   2419/2001  e  restera' valida la domanda iniziale se la superficie
   richiesta  a  premio  nella  domanda  iniziale  e'  inferiore  ala
   superficie  indicata nelle domande di rettifica; in caso contrario
   saranno considerate irricevibili sia la domande iniziale che tutte
   le domande di modifica.
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg.
   (CE)  n.  2419/2001,  non puo' in nessun caso comportare l'aumento
   della   superficie   aziendale  (escluse  l'utilizzo  10  -  Altre
   utilizzazioni),  rispetto alla superficie dichiarata nella domanda
   precedentemente presentata.
3. E'  possibile  modificare  l'utilizzo  delle particelle dichiarate
   nella domanda iniziale.
4. Una  domanda  di  modifica, a seguito di un errore materiale, puo'
   comportare  la  variazione  di  un  solo identificativo catastale,
   oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate
   da  frazionamenti  catastali  si  possono cambiare piu' dati della
   particella, ivi compresa la superficie utilizzata.
5. Limitatamente  agli  utilizzi  foraggi  essiccati  (utilizzo 15) e
   semente  elette  (utilizzo 57) e' possibile presentare una domanda
   di  modifica  anche  in  aumento ai sensi dell'art. 44 senza pero'
   modificare le superfici degli utilizzi a premio.

   Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001
art.  44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia
possibile risalirvi, sara' considerata irricevibile.

   6.3.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50

   Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE)
n.   2419/2001   debitamente   compilate   devono   essere  inoltrate
obbligatoriamente   all'AG.E.A.,   unitamente   alla   documentazione
richiesta   (cfr.paragrafi   successivi),   ed  essere  sottoposte  a
specifico  esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da
considerarsi o no probante.
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
   I  produttori  che  hanno  conferito  mandato al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
propri locali appositamente predisposti a tale fine.
   I  produttori  in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA,
troveranno  la  modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una
funzione  ad  uso  dell'Amministrazione  e  degli  enti regionali, ad
esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.

   6.3.2.1 Art. 48 - Cause di forza maggiore

   Qualora  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero circostanze
eccezionali,  ai  sensi  dell'art.  48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il
produttore  agricolo  puo'  presentare, anche al di fuori dei termini
temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione.
   Le  domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore
e  la  relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di
accompagnamento  in  cui  si  faccia esplicito riferimento a cause di
forza   maggiore  art.  48  reg.  (CE)  2419/2001',  dovranno  essere
depositate,   direttamente   o  tramite  terzi,  a  mano  o  mediante
raccomandata  A/R,  presso  l'AG.E.A.  via Palestro, 81 - 00185 Roma,
secondo  quanto  previsto  dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 241 9/2001 e
comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004.
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
   Sulla  busta  deve  essere indicato l'indirizzo di destinazione di
cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 - Raccolto 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

   I  dati  anagrafici  dei  richiedente, riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 - Raccolto 2004

   La  busta  deve  contenere  tutte le informazioni sopraindicate in
modo  chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo
di domanda.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:
   Il  comma  1  dell'art.  48 dispone che: "I casi di forza maggiore
ovvero    di    circostanze    eccezionali,   nonche'   la   relativa
documentazione,   di   valore   probante  a  giudizio  dell'autorita'
competente,  devono  essere  comunicati  per iscritto entro 10 giorni
lavorativi  a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".
La  documentazione  probante, per ciascun caso previsto dall'ari. 48,
viene di seguito riportata:


a) decesso del titolare:

   1. copia del certificato di morte del richiedente;
   2. scrittura notarile indicante linea ereditaria
      o, in alternativa:

    - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea eredi-
      taria, unitamente a:
    - documento di identita' in corso di validita' del nuovo richie-
      dente;

nel caso di coeredi:

   1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a

    - documento di identita' in corso di validita' di tutti i dele-
      ganti;

   2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
      oppure:

    - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente
      a
    - documento di identita' in corso di validita'.

b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:

   1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
      malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita'
professionale.

c) calamita' naturale:

    1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile,
       Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con indivi-
       duazione del luogo interessato
       o, in alternativa:

    - certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili
      urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da:
    - perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordi-
      ne, in originale.

   Gli  atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione  di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando
le relative particelle catastali.
   La  documentazione  specifica  prevista per i casi di cui ai punti
a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di
aiuto  di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata
anche   una  comunicazione  contenente  un  elenco  delle  particelle
interessate da calamita'.

   6.3.2.2 Art. 50 - Cessione di azienda

   Nei  casi  previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga
ai  termini  temporali  gia'  elencati,  e'  consentito al produttore
(cessionario)  che  acquisisce  una azienda nella sua totalita' da un
altro  produttore  (cedente),  successivamente  alla presentazione da
parte  di  quest'ultimo  di una domanda di aiuto, la presentazione di
una   specifica   domanda  unitamente  alla  relativa  documentazione
probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
   L'istanza  verra'  presa  in  carico  dall'amministrazione  che, a
seguito   di   uno   specifico   esame,   provvedera'  a  verificarne
l'ammissibilita' all'aiuto per superfici.
   Tali domande e la relativa documentazione probante dovranno essere
depositate,   direttamente   o  tramite  terzi,  a  mano  o  mediante
raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo
quanto  previsto  dall'art.  50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque
entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004.
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
   Sulla  busta  deve  essere indicato l'indirizzo di destinazione di
cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 - Raccolto 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

   I  dati  anagrafici  dei  richiedente, riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 - Raccolto 2004

   La  busta  deve  contenere  tutte le informazioni sopraindicate in
modo  chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo
di domanda.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:


1. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azien-
   da del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti
   il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;

2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente
   o, in alternativa:

   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identita' in corso di validita';

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

   Ai  sensi  dell'art.  15  del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli
amministrativi  e  in  loco  sono  effettuati  in  modo da consentire
l'efficace  verifica  del  rispetto  delle  condizioni di concessione
degli aiuti".

   7.1 Definizione dei "gruppi di colture"

   Ai   fini   del   calcolo  dell'aiuto,  delle  riduzioni  e  delle
esclusioni,  nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i
gruppi di colture seguenti:

a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg. (CE)
   n. 1254/1999;
b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg. (CE)
   n. 1254/1999 diverse dal pascolo;
c) superfici  foraggiere  a  pascolo  dichiarate ai fini dell'art. 13
   par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999;
d) superfici  foraggiere  a  pascolo  permanente  dichiarate  ai fini
   dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999;
e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;
f) superfici messe a riposo.

   Per  quanto  riguarda  le superfici foraggiere di cui ai punti a),
b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi
due gruppi

- uno   per   le   foraggiere   senza   richiesta   di   premio   per
  l'estensivizzazione
- uno    per    le   foraggiere   con   richiesta   di   premio   per
  l'estensivizzazione

Le superfici messe a riposo vengono suddivise in due gruppi

- uno per le superficie a riposo ordinario
- uno per le superficie a riposo no-food

   Gli  importi  delle  leguminose  e del risone sono unici per tutta
l'italia,  perche' definiti in altri regolamenti su base nazionale, e
quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti.
   L'art.  2,  par.  2  del  reg.  (CE)  n. 1251/99 stabilisce che il
pagamento per superficie e' fissato per ettaro ed e' differenziato su
scala regionale.
   Questa  definizione  costituisce  il  presupposto  per definire il
gruppo e), cioe' i seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto.
   Tutti  i  coltivatori  di  mais in zone con resa unica (allegato D
alla  presente  circolare),  sono  tenuti  a  dichiarare tale coltura
all'interno  del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3,
codice  coltura  1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais"
nelle  zone  a  resa  unica  non  fosse  corretta,  verra' effettuata
l'attribuzione  in  automatico  della  coltura  "mais"  nell'utilizzo
"altri cereali".
   Tutti  i  coltivatori  di  grano duro in zone vocate diverse dalle
seguenti:

- zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO,
  CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA;
- zone  non  tradizionali:  Alessandria,  Bologna,  Brescia, Cremona,
  Ferrara,  Forli',  Gorizia,  Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova,
  Parma,  Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
  Rovigo,  Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza
  sono  tenuti  a  dichiarare  tale  coltura  all'interno del tipo di
  utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5).

   Il  pagamento  per  superficie  del  "Grano  duro"  e degli "Altri
Cereali"  e' uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione,
ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione
della  coltivazione  "grano  duro"  nelle  zone  non vocate non fosse
corretta,   verra'  effettuata  l'attribuzione  in  automatico  della
coltura "grano duro" nell'utilizzo "altri cereali".
   Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali"
e'  uguale  per  ciascuna  zona  del piano di regionalizzazione, ma i
particolari  controlli  cui  viene  sottoposta  la coltivazione della
canapa rende necessaria una differenziazione.



====================================================================
numero  gruppo di        Codice Codice    Descrizione
gruppo  colture          gruppo utilizzo
====================================================================
1       Mais             01     01        Mais (Granturco)
--------------------------------------------------------------------
2       Grano duro       02     02        Grano duro
--------------------------------------------------------------------
3       Altri cereali           03(*)     Altri cereali
        e semi oleosi           ------------------------------------
                                04        Soia
                                ------------------------------------
                                05        Girasole
                                ------------------------------------
                         59     06        Colza e ravizzone
                                ------------------------------------
                                08        Consociate
                                ------------------------------------
                                14        Lino non tessile
                                ------------------------------------
                                55        Lino da fibra
--------------------------------------------------------------------
4      Canapa           56      56        Canapa
--------------------------------------------------------------------
5      Piante           07      07        Piante proteiche
       proteiche
--------------------------------------------------------------------
6      Set - aside              09        Superficie messa a riposo
       ordinario
                        09
                                64        Superficie messa a riposo
                                          pluriennale
--------------------------------------------------------------------
7      Set - aside              24        Superficie messa a riposo
       no-food                            no-food
                                ------------------------------------
                                65        Superficie messa a riposo
                                          no-food pluriennale
                        60      50        Superficie messa a riposo
                                          no-food per biogas
                               ------------------------------------
                                66        Superficie messa a riposo
                                          no-food per biogas
                                          pluriennale
--------------------------------------------------------------------
8      Foraggiere senza 13      13        Foraggiere (utilizzate per
       estensivizzazione                  il calcolo UBA/ha)
--------------------------------------------------------------------
9      Foraggiere con   61      13 (**)   Foraggiere (utilizzate per
      estensivizzazione                  il calcolo UBA/ha) con
      premio di estensi-
      vizzazione richiesto
--------------------------------------------------------------------
10     Leguminose                       16        Lenticchie
                                ------------------------------------
                                62      17        Ceci
                                ------------------------------------
                                        18        Vecce
--------------------------------------------------------------------
11     Risone           19      19        Risone
--------------------------------------------------------------------
12     Colture          76      76        Superficie seminata a
       energetiche                        colture energetiche
                                ------------------------------------
                                77        Superficie seminata a
                                          colture energetiche per la
                                          trasformazione in biogas
                                          nella propria azienda
--------------------------------------------------------------------
13     Frutta a guscio  71      71        Superficie frutta a guscio
       nocciole                           nocciole
--------------------------------------------------------------------
14     Frutta a guscio  72      72        Superficie frutta a guscio
       mandorle                           mandorle
--------------------------------------------------------------------
15     Frutta a guscio  73      73        Superficie frutta a guscio
       noci comuni                        noci comuni
--------------------------------------------------------------------
16     Frutta a guscio  74      74        Superficie frutta a guscio
       pistacchio                         pistacchio
--------------------------------------------------------------------
17     Frutta a guscio  75      75        Superficie frutta a guscio
       carrube                            carrube
--------------------------------------------------------------------


 (*) Incluso mais a resa unica.
(**) Ai fini del calcolo dell'estensivizzazione, vengono considerate
     le foraggiere (escluse varieta' da 1 a 18, da 20 a 22 e 59) di
     cui quelle a pascolo (varieta' 36 - 37 - 38 - 75 - 76) devono
     costituire almeno il 50%.

7.2 Controlli amministrativi

   L'AG.E.A.  sottopone  a  controllo  amministrativo (come richiesto
dall'art.  8,  par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli
artt.  15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le
domande  di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto
delle   condizioni   previste   dalla  regolamentazione  comunitaria,
effettuando in particolare:

"a) verifiche  incrociate  relative  alle  parcelle  agricole  , onde
    evitare  che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per
    lo  stesso  anno  civile  o campagna di commercializzazione o sia
    indebitamente  cumulato  ad  aiuti  erogati  nel quadro di regimi
    comunitari che comportano dichiarazioni di superfici;

b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata,
   intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:

- sia  stata  debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
  della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia  pervenuta  all'AG.E.A.  entro  i  termini  previsti (par. 06.1
  Termini di presentazione);
- sia ritenuta ammissibile;
- che,  nei  casi  previsti,  ci  sia rispondenza nel rapporto tra la
  superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 20 Terreni messi
  a riposo (Set-aside)).

7.3 Controlli formali

   I  controlli  formali  riguardano  la  verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della  data  di  ricezione  della  domanda  (par.  06.1  Termini di
  presentazione);
- della   presenza   della   firma   del   richiedente   (par.  7.3.1
  Sottoscrizione della domanda);
- della  presenza  della  copia  di un documento di riconoscimento in
  corso  di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono essere
  trascritti  nel  frontespizio  del  modulo  di domanda) (par. 0 7.3
  Controlli formali);
- della  corretta  indicazione  dei dati anagrafici del richiedente e
  del  rappresentante  legale  (se  presente)  (par.  7.3.3 Controlli
  anagrafici);
- della corretta indicazione della finalita' di presentazione (par. 0
  6.2 Finalita' di presentazione della domanda);
- della   presenza  della  certificazione  antimafia  prevista  dalla
  normativa nazionale (par. 7.3.6 Certificato antimafia);
- della  corretta  indicazione delle modalita' di pagamento richieste
  (par. 7.3.7 Modalita' di pagamento)
- dell'esistenza,    dell'estensione,    dell'ubicazione    e   della
  seminabilita'   dell'appezzamento   in   esame,  tramite  verifiche
  incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 0);
- della  corretta  indicazione  degli  utilizzi/varieta/coltura (par.
  7.4.1 Codice utilizzo/varieta) per ciascuna particella dichiarata;
- della  presenza  degli  allegati necessari ai fini dell'ottenimento
  del  pagamento  per  ciascun utilizzo (fatture di acquisto semente,
  cartellini  varietali per canapa e lino, contratti di coltivazione,
  dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas);
- della  corretta  indicazione  del  titolo di conduzione (par. 7.4.2
  Tipo di conduzione).

7.3.1 Sottoscrizione della domanda

   La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta
l'annullabilita' della domanda.

   7.3.2 Documento di riconoscimento

   Ai  sensi  dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre
2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad
autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel frontespizio del modulo di domanda.
   L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato
pagamento dell'aiuto richiesto.
   L'assenza  del  documento  viene  verificata da AG.E.A. solo per i
produttori  in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono
questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

   7.3.3 Controlli anagrafici

   Il   coltivatore,   nella  domanda  di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la  Partita  IVA  e  il Codice Fiscale. I soggetti
esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  Partita  IVA  devono inoltre
dichiarare  la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa
vigente.
   E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo
particolare  attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
I  dati  anagrafici  del  richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

   7.3.4 Produttore

   L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale  (CUAA)  e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non
fossero  indicate  oppure  risultassero  errate  (non appartenenti ad
alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  la domanda verra' considerata irregolare e non si
procede al pagamento dell'aiuto.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata
indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
   I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio
di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel
caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

   7.3.5 Rappresentante legale

   Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del
rappresentante  legale.  Verranno,  in  particolare,  controllate  la
presenza  e  la  correttezza  del  codice fiscale; se non e' indicato
oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o
appartenente   ad   un   soggetto   diverso   da   quello  indicato),
l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita.  Nel  caso  di errata indicazione, l'Amministrazione non
potra' procedere al pagamento dell'aiuto.
   I  dati  di  domicilio  devono essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella domanda.

   7.3.6 Certificato antimafia

   La  normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' l'AG.E.A.
possa  erogare  l'aiuto  a  favore  dei  produttori che richiedono un
pagamento  per  superfici  superiore ai 154.937,00 Euro, debba essere
rilasciato  all'AG.E.A.  stessa,  dalla  prefettura di competenza, un
certificato  antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre
mesi  rispetto  alla  data  di  erogazione  dell'aiuto  (L.  575  del
31/05/65,  art.  10  comma  3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2;
Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
   Il  produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a
154.937  Euro  e'  tenuto a presentare, direttamente o per il tramite
del  CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di
rilascio  non  anteriore  al 1 aprile 2004. Qualora il produttore sia
esente  dalla  certificazione  in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies
comma  8  della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss.,
e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

   7.3.7 Modalita' di pagamento

   Il   produttore  deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale
preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici.
   Per  ottenere  con  certezza  e  piu'  rapidamente  le  somme,  si
suggerisce  l'utilizzazione  dell'accredito  su  c/c bancario o conto
Banco  Posta.  A  tale proposito e' requisito necessario che il conto
corrente sia intestato al richiedente.
   I  codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto
inviato   periodicamente  dalla  banca/posta  o  sul  libretto  degli
assegni.  In  linea  con  le  direttive CE, le coordinate bancarie di
tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Codice Paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici;
2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera;
3. Codice  ABI  (codice  banca)  e  codice  CAB  (codice filiale): e'
   obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,
   1,  2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 9. Non sono ammessi lettere e caratteri
   speciali come ad esempio: .,/,-?!,&.

   Tutti  gli  eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto
non devono essere indicati.
   1.   Conto   corrente:   lunghezza   fissa   di  dodici  caratteri
alfanumerici fra i seguenti:

0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

   Tutti  i  caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non
sono ammessi. Se il conto corrente e' di lunghezza inferiore a dodici
caratteri   il   sistema   inserira'  in  automatico  degli  zeri  di
riempimento a sinistra.
   L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consente di ricevere con
maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio
di   smarrimento   dell'assegno   con  conseguenti  notevoli  ritardi
nell'incasso delle somme spettanti.
   Se  non  viene  indicata  alcuna modalita' di pagamento, oppure il
numero  di  c/c  bancario,  il  codice  ABI,  il  codice CAB ovvero i
riferimenti   del   c/c   postale   risultino   assenti   o   errati,
l'Amministrazione  provvede  ad attribuire in automatico la modalita'
"emissione di assegno non trasferibile"

   7.4 Controlli sulle particelle

   Il  presupposto  per  la presentazione di una domanda di pagamento
per  superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno
identificabili.  Di  conseguenza,  il  produttore  deve presentare un
piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun
utilizzo/varieta'  coltivato  per particella catastale (o porzione di
essa) impiegata.
   I   controlli   sulle   particelle,   pertanto,  sono  finalizzati
all'accertamento  dell'esistenza  e  dell'estensione  della  coltura,
dell'ubicazione  e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in
modo  da  consentire  l'attribuzione  a  ciascuna particella ad aiuto
della  superficie  "determinata"  (ai  sensi dell'art. 2, punto r del
reg.  CE  n.  2419/2001)  e  quindi  alla corretta attribuzione degli
importi  da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di
regionalizzazione.
   Nel   caso  in  cui  venga  riscontrata  un'irregolarita'  su  una
particella  (ad  es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o
la  presenza  di  un  supero catastale), la superficie dichiarata per
quella  particella  non  potra'  essere  ammessa  nel  computo  della
superficie amministrativamente accertata.
   L'assenza  del piano di coltivazione costituisce una irregolarita'
non  sanabile e l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione
dell'aiuto.

   7.4.1 Codice utilizzo/varieta'

   L'indicazione  dell'utilizzo  per cui si richiede il pagamento per
superfici  e'  fondamentale  per  l'erogazione  del premio stesso. Le
varieta'  indicate  per ciascuna coltura devono essere congruenti con
gli utilizzi richiesti.
   Se  il  codice utilizzo o la descrizione non sono stati indicati o
risultano incongruenti, si tenta la ricostruzione dei codici corretti
in automatico.
   Se  il codice utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la
particella viene esclusa dal pagamento dell'aiuto.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il codice utilizzo 6 (colza o
ravizzone)  presentasse  una  varieta' incongruente o non dichiarata,
verra'  bloccata  ai fini del pagamento del premio e verra' computata
ai  fini  del  calcolo delle penalita'. Si rammenta che il produttore
che  coltiva colza e' obbligato a seminare solo varieta' certificate,
ed  ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se
tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata,
direttamente  dall'Amministrazione  per  i  produttori  che non hanno
conferito  mandato  o  per  il tramite del CAA, l'Amministrazione non
procede al pagamento dell'aiuto.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il  codice utilizzo 9, 24, 50
(rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un
codice  delle colonne A del quadro E delle domande incongruente o non
dichiarato, verra' considerata ai fini del calcolo delle penalita'.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il codice utilizzo 64, 65, 66
(rispettivamente  set-aside  ordinario,  no-food, biogas pluriennali)
presentasse  un  codice  delle  colonne  A  e/o  B del quadro E delle
domande incongruente o non dichiarato, verra' considerata ai fini del
calcolo delle penalita'.
   Se  la  particella  dichiarata  con il codice utilizzo 55 (lino da
fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra'
bloccata  ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini
del  calcolo  delle  penalita'.  Si  rammenta, in particolare, che il
produttore  di  lino  da  fibra e' obbligato a seminare solo varieta'
certificate,  ed  ha  l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in
originale  (cartellini  varietali)  o copia della fattura di acquisto
delle  sementi  certificate  utilizzate. Se i cartellini o la fattura
non  risultassero  rilevati,  direttamente dall'Amministrazione per i
produttori  che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA,
l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
   Se  la  particella  dichiarata  con il codice utilizzo 56 (canapa)
presentasse  una  varieta'  incongruente  o  non  dichiarata,  verra'
bloccata  ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini
del  calcolo  delle  penalita'.  Si  rammenta, in particolare, che il
produttore   di   canapa   e'  obbligato  a  seminare  solo  varieta'
certificate,  ed  ha  l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in
originale  (cartellini  varietali).  Se i cartellini non risultassero
rilevati,  direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non
hanno  conferito  mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione
non  procede  al pagamento dell'aiuto. La quantita' minima di semente
certificata  da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto e' di
35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono
dettagliati in apposita regolamentazione.
   Se  la  particella  dichiarata  nell'ambito  di una domanda con il
codice  utilizzo  2  (grano duro) e' ubicata in una delle zone vocate
alla  coltivazione  di  grano  duro  (cod.  ISTAT provincia > 40 e
diverso  da  93, 96, 97, 98, 99, 103, oppure nelle seguenti province:
Alessandria,  Bologna,  Brescia,  Cremona,  Ferrara, Forli', Gorizia,
Lodi,  Mantova,  Milano,  Modena,  Padova,  Parma,  Pavia,  Piacenza,
Pordenone,  Ravenna,  Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso,
Udine,  Venezia,  Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varieta'
incongruente  o  non dichiarata, verra' esclusa ai fini del pagamento
del premio supplementare.
   Se  la  particella  dichiarata  nell'ambito  di una domanda con il
codice  utilizzo  76  o  77  (colture  energetiche)  presentasse  una
varieta'  incongruente  o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del
pagamento  del  premio  e  verra' computata ai fini del calcolo delle
penalita'.  Inoltre,  le  superfici  a  colture  energetiche  vengono
sottoposte a controlli di ammissibilita' finalizzati a verificare che
le  stesse  non  siano  state  destinate  alla  messa  a riposo (cod.
utilizzo 9, 24, 50, 64, 65 e 66).
   Per le particelle dichiarate con codice di utilizzo 13 (foraggere)
deve essere riportato il codice della colonna A , quadro E del modulo
di  domanda. Qualora tale codice non fosse riportato o non risultasse
congruente all'utilizzo foraggere, la particella viene considerata ai
fini del calcolo delle penalita'.

   7.4.2 Tipo di conduzione

   E'  obbligatorio  indicare  correttamente il tipo di conduzione di
ciascuna   particella  indicata  nella  domanda.  L'assenza  di  tale
indicazione  comporta  l'esclusione della superficie della particella
ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

   7.4.3 Ubicazione

   L'entita'   del   pagamento   per  superficie  varia  in  funzione
dell'ubicazione   della   parcella   di   terreno;  riveste,  dunque,
particolare   importanza   la   corretta  indicazione  degli  estremi
identificativi  della particella stessa. L'incongruenza tra il codice
Istat  e  la  denominazione  del  comune,  oppure la mancata o errata
indicazione  di  un  comune  rendono  impossibile l'effettuazione del
pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.
   Altro  elemento  identificativo  e' la sezione censuaria, che deve
essere  impostata  correttamente per quei comuni che la prevedono; la
mancata  o  errata  indicazione  della  sezione  censuaria produce il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo
ai fini del calcolo delle penalita'.
   A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice
ISTAT  da  indicare  nella domanda per le particelle che ricadono nei
comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il  codice  Istat  da indicare per i due comuni censuari ( Ragusa e
  Ragusa   Ibla)  e'  quello  relativo  al  Comune  di  RAGUSA  cioe'
  "088-009";
- Particelle  ricadenti  nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:
  H163A  dato  ottenibile  dalla visura) devono essere dichiarate con
  Sezione A;
- Particelle  ricadenti  nel  comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice
  fiscale:   H163B   dato  ottenibile  dalla  visura)  devono  essere
  dichiarate con Sezione C;
- Particelle  ricadenti  nel  comune  di  Ragusa  Ibla  Sezione  Ibla
  (Codice:   H164A   dato  ottenibile  dalla  visura)  devono  essere
  dichiarate con Sezione D;
- Particelle  ricadenti  nel  comune  di  Ragusa  Ibla  Sezione  Noto
  (Codice:  H164B  dato  ottenibile  dalla  visura  )  devono  essere
  dichiarate con Sezione B.

   La  mancanza  del  numero  di foglio della mappa catastale e/o del
numero  della particella catastale produce il blocco della particella
ai  fini  del  pagamento  del premio e il computo ai fini del calcolo
delle penalita'. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da
"casi  particolari"  (1  =riordino  fondiario  -  2=  zona coperta da
segreto  militare  -  3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella
interessata  da  frazionamento  in data successiva al 30.11.2003 - 6:
ex-  particella  catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7: stato
estero)   e'   necessario   produrre   la   relativa   documentazione
giustificativa  del caso particolare proprio e della conduzione (cfr.
capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore).
   Si  raccomanda  di  porre  particolare  attenzione alle particelle
dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque
assoggettate ad accertamenti specifici.
   Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto
per   impossibilita'  (riordino  fondiario)  o  indisponibilita'  del
materiale  (veto  per  motivi  militari),  deve  essere  prodotta  la
documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe
del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.
   Tali  domande  ,  dichiarate  con i casi particolari di cui sopra,
saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AG.E.A.
   Va  precisato  inoltre  che,  in  caso  di  anomalie riferite alla
ubicazione,  all'esistenza  o  all'estensione  della  particella,  le
superfici  ad  esse  riferite  non saranno prese in considerazione ai
fini  del  calcolo  della superficie ammissibile all'aiuto e verranno
applicate le conseguenti penalita'.
   Qualora  una  particella dichiarata a seminativo risulti impiegata
in  utilizzi  non  compatibili  con il pagamento per superfici verra'
esclusa   dal   pagamento   del   premio   e  verranno  applicate  le
penalizzazioni previste

   7.4.4 Riordino fondiaria - Caso particolare 1 -

   Qualora   l'azienda   ricada  in  territori  oggetto  di  riordino
catastale  non  ancora  in  atti  definitivi  presso  gli  Uffici del
Territorio,   il   produttore  dovra'  indicare  come  identificativi
catastali  la  nuova  numerazione  provvisoria  attribuita  dall'ente
incaricato  del  riordino.  La  numerazione provvisoria e' desumibile
dalla  certificazione  rilasciata  dall'ente  e  dovra'  essere parte
integrante  del  "fascicolo  del  produttore"  secondo  le  modalita'
previste e riportate nell'apposito capitolo.
   Al  fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovra'
riportare  il  valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In
luogo  del  foglio  e  particella dovra' altresi' essere riportato il
numero   del   foglio   provvisorio  riportato  nell'attestazione  di
proprieta'  assegnata  dall'ente  e  nel  campo  particella il numero
provvisorio  di  mappale  (maglia  o  altro  riferimento di dettaglio
eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).
   Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che
gli identificativi sono stati gia' validati in atti al catasto
   censuario,   non   dovra'   essere   indicato  il  suddetto  "caso
   particolare".
In merito alla ammissibilita' delle superfici ricadenti in zone
interessate  da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente
un  controllo  di  coerenza  tra  le  superfici  dichiarate e le aree
individuate  come  effettivamente  interessate  da riordino fondiario
(allegato  "riordino  fondiario").  Al  di  fuori di tali riferimenti
geografici,  le  dichiarazioni  di particella in "riordino fondiario"
non   sono  ammissibili  e  l'AGEA  provvede  d'ufficio  a  rimuovere
l'indicazione  del  caso  particolare  dalle  particelle ritenute non
compatibili con le suddette aree.
   In  questo  caso  le  particelle  vengono  sottoposte ai controlli
amministrativi che utilizzano il catasto censuario.
   Nell'ambito    delle   aree   geografiche   riconosciute   l'AGEA,
utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle
attivita'    di   bonifica,   effettua   una   serie   di   controlli
amministrativi, tra i quali la titolarita' dell'appezzamento (calcolo
dei superi).

   7.4.5 Zona coperta da segreto militare - caso particolare 2

   In  presenza  di  superfici  coltivate  in zone soggette a vincolo
militare  (es.  aeroporti,  ecc.),  si  dovranno  riportare  tutti  i
riferimenti  catastali cosi' come riportati da visura catastale e non
si  dovra'  indicare  nessun  caso  particolare.  Solo  nel  caso  di
impossibilita'  di risalire al numero della particella, potra' essere
indicata  la particella con valore "00000". Al fine di evidenziare la
suddetta  casistica  il  produttore  dovra' riportare il valore 2 nel
campo previsto per i casi particolari.
   In tal caso e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia:

   a)  la  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  titolarita'  di
   conduzione   dell'appezzamento   in   particolare   e'  necessario
   acquisire   l'attestazione   da   parte  degli  organi  competenti
   (intendenza   di   finanza  o  altro)  della  superficie  data  in
   concessione  e  l'uso di destinazione agricolo dei terreni dati in
   concessione  e  non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali
   particelle   non  potranno  essere  dichiarate  negli  utilizzi  a
   contributo.
   b)  Planimetria  catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio
   catastale,  estratto  di  mappa,  stralcio,  mappetta  grafica del
   territorio)   dove  e'  necessario  delimitare  la  zona  data  in
   concessione  scrivendo  "terreno demaniale dato in concessione", e
   specificare  che  la  zona data in concessione si trova a fronte o
   limitrofa  di  una  particella  presente  sul  foglio  catastale e
   riconosciuta dall' Ufficio del Territorio.

   7.4.6  Particelle  interessate  da  usi  civici  nell'ambito delle
foraggere - Caso particolare 3

   In  presenza  di  uso civico e per le sole superfici dichiarate in
domanda  a  foraggere  (utilizzo  13 -pascolo), qualora la superficie
data  in  concessione  (fida  pascolo)  sia  ricadente  su  superfici
comunali,   condivise   con   altri  allevatori,  non  identificabili
catastalmente  per  ogni  singolo  allevatore, si dovra' riportare in
domanda  un  unico  identificativo  catastale "fittizio", per ciascun
comune di cui si ha una concessione in "fida".
   In luogo del foglio e particella dovra' essere riportato il valore
"0"  e  come superficie utilizzata potra' essere riportata al massimo
la  superficie  concessa  dall'ente per il pascolamento della singola
ditta.   Nel   campo  superficie  catastale  dichiarata  indicare  la
superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale.
   La  certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validita'
AGEA  utile  per  la  determinazione  del  coefficiente  di  densita'
relativo al premio bovini, dovra' riportare le seguenti informazioni:

   -  lista  delle particelle e/o totale della superficie concessa in
  fida pascolo a tutti i produttori;
   -  numero  totale  dei  capi  che l'ente ha autorizzato sul totale
  della superficie;
   -   per   il  singolo  produttore  indicazione  del  totale  della
  superficie  assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la
  superficie  assegnata  non sia esplicitata e' possibile ricavare la
  relativa  quota  di  pascolamento  dal numero dei capi assegnati al
  singolo  produttore  (es.  Sup.  assegnata  = tot. Sup. destinata a
  pascolo   dell'ente/tot.   capi   autorizzati  dall'ente  per  capi
  assegnati a singolo produttore).

   Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella
fittizia  comunale  dovra'  essere congruente con la reale situazione
pascolativa,  pena l'applicazioni di sanzioni derivanti da una errata
dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggere").
   In  ogni  caso  per gli utilizzi a contributo - o facoltativamente
per   l'utilizzo   "foraggere"   -   il   produttore,  per  mezzo  di
documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovra'
comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la
zona avuta in concessione.

   7.4.7 Appezzamenti demaniali - Caso particolare - 4 -

   Le  particelle  non  censite al catasto, in quanto appartenenti ad
aree   demaniali(esempio   alvei   di  fiumi,  ecc.,  possono  essere
dichiarate  in  domanda  con il caso particolare 4 se accompagnate da
attestato  rilasciato  dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la
coltivazione  per la campagna in corso. La superficie concessa per la
coltivazione   dovra'   essere   inserita   riportando   i   seguenti
identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000".
- Subalterno  ultime  tre  cifre della partita IVA del titolare della
  domanda o le prime tre del codice fiscale
- Superficie  catastale  dichiarata:  la  superficie  totale avuta in
  concessione

In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia:

c) la documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione
   dell'appezzamento   in   particolare   e'   necessario   acquisire
   l'attestazione  da  parte  degli  organi competenti (intendenza di
   finanza  o  altro) della superficie data in concessione e l'uso di
   destinazione  agricolo  dei  terreni dati in concessione e non sia
   limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno
   essere dichiarate negli utilizzi a contributo.
d) Planimetria  catastale  (Foglio  catastale  ,  estratto  di mappa,
   stralcio)   dove   e'   necessario  delimitare  la  zona  data  in
   concessione  scrivendo ""terreno demaniale dato in concessione", e
   specificare  che  la  zona data in concessione si trova a fronte o
   limitrofa  di  una  particella  presente  sul  foglio  catastale e
   riconosciuta dall'Ufficio del Territorio

7.4.8  Particella  interessata da frazionamento in data successiva al
30.11.2003 - Caso particolare 5 -

   Le   particelle   catastali   oggetto  di  frazionamento  in  data
successiva   al  30.11.2003,  per  le  quali  il  produttore  attesti
l'esistenza  e  la  relativa  superficie attraverso la certificazione
catastale,  dovranno  essere  evidenziate sulla domanda impostando la
colonna   "casi   particolari"  al  valore  "5"  (frazionamento),  ed
integrando   il   fascicolo  del  produttore  con  la  documentazione
giustificativa  della  conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi
al    fascicolo   del   produttore).   La   seguente   documentazione
giustificativa dovra' essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura   catastale   aggiornata   o   attualizzata   e  modello  di
  frazionamento/accorpamento   "51   F-TP"   con  timbro  e  data  di
  approvazione   dell'UT,   completo   di  tutte  le  pagine  che  lo
  compongono,  sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con
  i  dati  alfanumerici  relativi  ai  nuovi identificativi catastali
  definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura  ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e
  delle  particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato
  o attualizzato e timbrato dall'UT, oppure, in alternativa
- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e
  delle  particelle  vecchie  e  stralcio  planimetrico  aggiornato o
  attualizzato  rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato
  attuale  delle  dividenti  particellari ed il numero identificativo
  della particella interessata/e dal frazionamento

7.4.9   Particelle   appartenenti   ai   territori  con  Catasto  ex-
austroungarico - Caso particolare 6 -

   Qualora  si  dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori
amministrati  con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario
seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione
   Commissariale  dell'A.I.M.A.  in  liquidazione n. 131 del 4 aprile
   2000.
Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto
fondiario  ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato
nella certificazione catastale:

- codice istat provincia/comune
- codice dell'eventuale sezione censuaria
- In  luogo  del  foglio  catastale  (tavola  catastale)  per  alcune
  province  in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio
  logico"
- Numero   della  particella  (in  presenza  di  frazioni  di  numero
  riportare il solo numeratore
- Subalterno  (riportare  il  denominatore  nel caso in cui il numero
  della particella sia espresso con frazione di numero

7.4.10  Particelle  appartenenti  allo  stato  estero  -  codice casa
particolare 7

   Le  particelle  dichiarate  a  foraggere  (alpeggi)  ricadenti  in
territorio  estero,  potranno  essere  dichiarate  in domanda purche'
vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno  il  50%  della superficie aziendale complessiva deve essere
  ubicata entro i confini nazionali;
- la  superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere
  situata  nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i
  confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare

a. codice istat provincia: "88888"
b. istat comune: "99999"
c. il numero del foglio e della particella: il valore "99999";

- le  particelle  appartenenti  allo  Stato  estero dovranno comunque
  essere   accompagnate   da  documentazione  giustificativa  atta  a
  dimostrarne  la  titolarita'  di  conduzione  (visure, concessioni,
  proprieta', contratti di affitto).
- si dovra' indicare il caso particolare 7.

7.4.11 Particella ricadente su catasto urbano - caso particolare 8

   Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite
al   catasto   terreni,  dovranno  essere  evidenziate  con  il  caso
particolare  8.  Tali  particelle  per  essere  riconosciute  da AGEA
dovranno  essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a
dimostrarne la titolarita' di conduzione.

   7.4.12 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.
   Il G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati
qualitativi  e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del
Sistema  Integrato  di Gestione e Controllo delle particelle agricole
(SIGC)   l'Unione   Europea  ha  promosso  e  finanziato  un  sistema
informativo  geografico,  finalizzato a fornire agli Stati membri uno
strumento  di  controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di
aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.
   Il   G.I.S.  realizzato  dall'AG.E.A.  e'  basato  sulle  ortofoto
digitali  provenienti  dalle  riprese  aeree  dell'intero  territorio
nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto
Nazionale  dei  Terreni  e  con le informazioni grafiche generate dal
censimento  delle  superfici non seminabili e dai controlli oggettivi
effettuati  dall'Amministrazione  a  partire  dalla campagna 1999. La
metodologia  di  realizzazione della base fotocartografica del G.I.S.
e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione
dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
   La  dupla  digitale,  che  rappresenta  la  base  fotocartografica
principale   del   G.I.S.,   e'  il  prodotto  della  sovrapposizione
informatica  della  mappa  catastale  alla  fotografia aerea ed e' il
documento  fondamentale  per la consultazione, l'identificazione e la
misurazione  degli  appezzamenti  agricoli  oggetto  di  verifica. Le
riprese  aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento,
si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra
il  1996  ed  il  2004 e le informazioni catastali sono relative alla
cartografia   dell'intero   territorio   nazionale,   aggiornata   al
30.11.2003.

   7.4.13 Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate

   Su  richiesta  della  Commissione  U.E.,  e'  stato  realizzato il
censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati
di  riferimento  che  individua  il  valore  massimo della superficie
ammissibile  a  contributo per ogni singola particella catastale. Dal
punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile
quella porzione di terreno destinata a:

   - usi non agricoli;
   - colture forestali;
   - colture permanenti;
   - pascoli permanenti.

   Tutto  il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di
aiuto,  a  partire  dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di
non seminabilita'.
   La  superficie  misurata viene espressa come superficie proiettata
nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.
   L'art.  2  del  Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni
colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati
  in  modo  permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
  seminate o naturali
- Rientrano  in  questa  classe  i pascoli di montagna, gli alpeggi e
  tutte  le  superfici  destinabili  ad  esclusivo uso foraggero (per
  altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.)
- colture  permanenti:  colture  escluse dall'avvicendamento, diverse
  dal  pascolo  permanente, che occupano il terreno per almeno cinque
  anni  e  producono  ripetuti  raccolti,  ad eccezione delle colture
  pluriennali
- colture  forestali:  boschi,  coltivazioni arboree specializzate da
  legno
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

   Qualora  la  somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie
rilevata  come  ammissibile, si produce il blocco della particella ai
fini  del  pagamento  del  premio  (escluse  le  domande sottoposte a
controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'.
   Per   sanare  tale  irregolarita'  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia,  sottoscritta  dal  produttore  coinvolto.  La rinuncia del
produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda,
e'  assoggettata  all'applicazione  delle  penalita'  previste  dalla
normativa comunitaria.
   Qualora  tale  irregolarita'  si  evidenzi  unicamente nell'ambito
della  domanda  di  un  produttore, si effettua il riproporzionamento
della  superficie  utilizzata  dichiarata sulla base della superficie
seminabile  disponibile  (escluse  le  domande sottoposte a controlli
oggettivi), e l'applicazione di penalita'.

   7.4.14 Superi

   La  superficie  richiesta  a  premio  (superficie  utilizzata)  su
ciascuna  particella,  o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori
controlli,  per  verificare  che  sia stata dichiarata correttamente,
rispetto  all'estensione  risultante  al  catasto, e che non ci siano
sovrapposizioni   di   superfici   nella  richiesta  di  premio.  Una
particella  (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria,
numero  del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in
supero"  quando la somma delle superfici richieste a premio supera la
superficie catastale di oltre un'ara.
   Nel caso di particelle dichiarate su territori coperti dal catasto
austroungarico,  il calcolo dell'anomalia prevede che il confronto si
estenda ai valori presenti nel subalterno.
   La  normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra le
sementi  certificate  (cod.  ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13),
ovvero  tra  le  sementi  certificate  (cod.  ut.  57)  ed  i foraggi
essiccati  (cod.  utilizzo.  15)  (nota  MiPAF n. D/589 del 19 luglio
1999).
   Per   sanare  tale  irregolarita'  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia,  sottoscritta  dal  produttore  coinvolto.  La rinuncia del
produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda,
e'  assoggettata  all'applicazione  delle  penalita'  previste  dalla
normativa comunitaria.
   Nel  caso  in  cui  una  stessa  superficie sia dichiarata da piu'
produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del
supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto,
nessun onere puo' essere posto in capo all'AG.E.A.

   7.4.14.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

   Per  ciascuna  particella dichiarata dal produttore in una domanda
si  effettua  un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai
diversi  utilizzi  e  la  superficie  catastale. Il superamento della
superficie  dichiarata  rispetto a quella catastale produce il blocco
della  particella  ai  fini del pagamento del premio e l'applicazione
delle  penalita'  previste. Per le particelle sottoposte ai controlli
oggettivi  viene  applicato  anche un ulteriore termine di confronto,
quale la superficie accertata in loco.
   Le  superfici  dichiarate  a  sementi certificate (codice utilizzo
057)  sono  state  considerate,  dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19
luglio   1999,   come  compatibili  con  le  superfici  dichiarate  a
foraggiere  (codice  utilizzo  013)  o  a  foraggi  essiccati (codice
utilizzo  015).  Pertanto  la  procedura di controllo, in presenza di
superfici  a  sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere
e/o  a  foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della
determinazione  del  supero,  la  somma  di queste ultime se maggiori
della  superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a
sementi  certificate  se  maggiore  della  somma  delle  superfici  a
foraggiere e/o a foraggi essiccati.
   Inoltre,  il  supero  non viene calcolato in presenza di superfici
dichiarate con "casi particolari" = '1'.
   Il  supero comporta l'esclusione della superficie della particella
interessata  ai  fini  del  pagamento  del premio e l'applicazione di
penalita'.

   7.4.14.2   Supero   nell'ambita  di  domande  presentate  da  piu'
produttori

   Per  ciascuna  particella  dichiarata da due o piu' produttori, si
effettua  un  confronto  tra  la  somma  delle  superfici  dichiarate
utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie
complessivamente  dichiarata  rispetto  a quella catastale produce il
blocco   della   particella  ai  fini  del  pagamento  del  premio  e
l'applicazione delle penalita' previste.
   Nel  calcolo  dei  superi  non  vengono  considerate le particelle
dichiarate   a   "Pascolo   ovicaprino"   nell'ambito   delle  "altre
utilizzazioni",   ovvero,   le   superfici   dichiarate   con   "casi
particolari" = '1'.
   La  superficie  ammissibile  e'  la  minore  tra  la  dichiarata e
l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.
   Le  superfici  dichiarate  a  sementi certificate (codice utilizzo
057)  sono  state  considerate,  dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19
luglio   1999,   come  compatibili  con  le  superfici  dichiarate  a
foraggiere  (codice  utilizzo  013)  o  a  foraggi  essiccati (codice
utilizzo  015).  Pertanto  la  procedura di controllo, in presenza di
superfici  a  sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere
e/o  a  foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della
determinazione  del  supero,  la  somma  di queste ultime se maggiori
della  superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a
sementi  certificate  se  maggiore  della  somma  delle  superfici  a
foraggiere  e/o  a foraggi essiccati. Il supero comporta l'esclusione
della  superficie  della particella interessata ai fini del pagamento
del premio e l'applicazione di penalita'.

   7.4.14.3 Supero rispetta alla superficie accertata

   Per   ogni   particella  dichiarata  nelle  domande  sottoposte  a
controllo  oggettivo  si  effettua  un  confronto  tra  la superficie
complessivamente   dichiarata   ad   un  determinato  utilizzo  e  la
superficie   accertata   relativamente   allo   stesso  utilizzo.  Il
superamento   della  superficie  complessivamente  dichiarata  ad  un
determinato  utilizzo  rispetto  a  quella  effettivamente accertata,
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
   Non  viene  presa  in  considerazione  la  particella se il codice
utilizzo = 10.
   Per   risolvere   tale   anomalia  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di
rinuncia  parziale  del  produttore  ad  una  parte  della superficie
indicata  utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere
assoggettata   all'applicazione   delle   penalita'   previste  dalla
normativa comunitaria.

   7.4.14.4 Supero con altri regimi di aiuto

   Il  Reg.  (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di
controlli  informatici  incrociati, al fine di evitare che una stessa
superficie  venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a
beneficiare  o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che
comportano  la  dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti
controlli  informatici  incrociati riguardano le sementi certificate,
il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti).

   7.4.14.5 Sementi certificate

   Si  effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate,
ad  esclusione  delle  superfici  dichiarate a foraggiere e a foraggi
essiccati (nota Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999).
   La  presenza  del  supero produce l'esclusione della particella ai
fini  del  pagamento  del  premio  e l'applicazione delle conseguenti
penalita'.
   E'  possibile  rinunciare  alla  particella (in tutto o in parte),
presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal
produttore  coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad
una  parte  della  superficie  indicata  utilizzata  in  domanda,  la
superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle
penalita' previste dalla normativa comunitaria.

   7.4.14.6 Tabacco

   Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e
la  superficie  indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale
"Tabacco".   Il   superamento   della   superficie   complessivamente
dichiarata  rispetto  a  quella catastale e quella seminabile produce
l'esclusione  della  particella  ai  fini  del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.

   7.4.14.7 Pomodoro

   Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e
la  superficie  indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale
"Pomodoro"   in   coltivazione   principale.   Il  superamento  della
superficie  complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e
quella  seminabile  produce l'esclusione della particella ai fini del
pagamento  -  salvo compatibilita' colturale - e l'applicazione delle
penalita' previste.

   7.4.14.8 Sviluppo rurale

   Si  effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto
e'  riconosciuto  in  relazione  ad  una  superficie  seminabile.  Il
superamento  della  superficie complessivamente dichiarata rispetto e
quella  seminabile  produce l'esclusione della particella ai fini del
pagamento  del  premio  e  l'applicazione  delle  penalita' previste.
Inoltre,  saranno  effettuati  controlli  sull'eventuale esistenza di
vincoli amministrativi.

   8 GRANO DURO

   Le  superfici coltivate a frumento duro hanno diritto ad un premio
ai  sensi  dell'art.  4  del  del reg. CE n. 1251/1999. Sono previsti
ulteriori premi:

   - grano duro supplementare (par. 8.1);
   - premio specifico alla qualita' del frumento duro (par. 8.2).

   8.1 Grano duro supplementare

   A partire dalla campagna di semina 1998/1999 e' stata definita una
superficie   massima   garantita   nazionale   (riferita   alle  zone
tradizionali  elencate  nell'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.
1251/99:  Toscana,  Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania,
Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna) pari a 1.646.000
ettari,  suddivisa  in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto
Mi.P.A.F. del 04/04/2000):



====================================================================

Codice Istat        Regione      Superficie massima garantita ettari

====================================================================


09             TOSCANA                     118.950

--------------------------------------------------------------------


10             UMBRIA                        9.341

--------------------------------------------------------------------


11             MARCHE                      125.172

--------------------------------------------------------------------


12             LAZIO                        80.616

--------------------------------------------------------------------


13             ABRUZZO                      38.797

--------------------------------------------------------------------


14             MOLISE                       74.647

--------------------------------------------------------------------


15             CAMPANIA                     72.728

--------------------------------------------------------------------


16             PUGLIA                      396.739

--------------------------------------------------------------------


17             BASILICATA                  215.772

--------------------------------------------------------------------


18             CALABRIA                     58.668

--------------------------------------------------------------------


19             SICILIA                     374.802

--------------------------------------------------------------------


20             SARDEGNA                     79.768

--------------------------------------------------------------------


TOTALE ITALIA             1.646.000

--------------------------------------------------------------------




Qualora  l'aiuto  supplementare richiesto risulti complessivamente
superiore  alla  superficie massima garantita nazionale, si procede a
determinare,  per  ciascuna  regione,  la  superficie per la quale e'
stato  richiesto  l'aiuto  supplementare e quella ammissibile a valle
delle decurtazioni.

Nella   determinazione   della   superficie  richiesta  a  livello
regionale,  si  dovra'  considerare  la  sommatoria  delle particelle
dichiarate   a  grano  duro  ordinario  che  ricadono  nelle  regioni
tradizionalmente vocate, al netto delle varieta' non riconosciute.

Inoltre,  per  ciascun  produttore, la sommatoria della superficie
ottenuta  dalle  singole particelle dichiarate a grano duro ordinario
non  potra',  in  ogni  caso, essere superiore alla superficie per la
quale ha richiesto l'aiuto supplementare.

Determinata  la  superficie  regionale  per  la quale e' richiesto
l'aiuto  supplementare,  devono  essere individuate le regioni per le
quali  si  e'  verificato  il  superamento  del  limite  fissato.  Le
superfici  ammissibili  all'aiuto  supplementare  ricadenti  in  tali
regioni,   verranno   proporzionalmente  ridotte  in  relazione  alla
percentuale   di   superamento  attribuita  alla  regione  stessa  e,
pertanto, anche il premio verra' ridotto proporzionalmente.

Tale  riduzione  sara'  effettuata  dopo  che,  all'interno  della
superficie  massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione"
tra  le  superfici  regionali  dichiarate, attraverso il passaggio di
quote  di  superficie  "disponibile"  da  parte delle regioni che non
hanno  raggiunto  il proprio limite di ettari, a favore delle regioni
che  lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo
conto  dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna
regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99).

L'importo  dell'aiuto  integrativo  e' fissato in 313 EUR/ha (art.
149, p.to 3, lett. a) del reg. (CE) n. 1782/03).

Sono  state  inoltre  individuate  alcune  zone  non  tradizionali
(elencate  nell'allegato  V del regolamento (CE) n. 2316/99: province
di  Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia,
Lodi,  Mantova,  Milano,  Modena,  Padova,  Parma,  Pavia,  Piacenza,
Pordenone,  Ravenna,  Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso,
Udine,  Venezia,  Vercelli,  Verona, Vicenza) che beneficeranno di un
aiuto specifico pari a 93 EUR/ha (art. 149, p.to 3, lett. b) del reg.
(CE)  n. 1782/03) nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento
(CE)  n. 1251/99). Nel caso in cui la somma delle superfici accertate
come  investite  a  grano  duro  superi  tale  limite,  le  superfici
ammissibili  all'aiuto  comunitario saranno ridotte proporzionalmente
(art.  5,  par.  4 reg. (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio
verra' ridotto proporzionalmente.

Il  premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato
per  una  superficie  maggiore  a quella ammessa per il pagamento per
superficie  (art.  6,  comma  4,  par.  a)  reg.  (CE) n. 2316/99) ed
ecomunque  subordinata  all'utilizzo  di sementi certificate (art. 6,
comma  4,  par.  b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario
allegare  la  copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle
varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE".

Gli  originali  delle  fatture di acquisto restano in possesso del
richiedente  per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di
controllo  al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che
forniscono   all'ENSE   le   etichette   delle   varieta'  coltivate,
l'adempimento  e'  soddisfatto  con  la  presentazione,  in  sede  di
controllo  in  azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso
attestante  l'avvenuto  ritiro  delle etichette (art. 3, par. 3-6 del
Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il quantitativo di sementi certificate
indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture
di  acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a
180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).

Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti  inferiore  a  quello  riscontrato nelle fatture allegate, si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo   indicato   e   non  a  quello  fatturato.  Qualora  il
quantitativo  di  sementi  certificate  indicato  in  domanda risulti
superiore  a  quello riscontrato nelle fatture allegate si procedera'
alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente al quantitativo
fatturato  e  non  a  quello  indicato  (art.  31  del  reg.  (CE) n.
2419/2001).

E'  possibile utilizzare semente acquistata nell'anno precedente e
non  utilizzata, purche' si alleghi autocertificazione. La quantita',
la  qualita'  ed  eventuali certificazioni di semente sono verificate
direttamente  dall'Amministrazione,  per  i  produttori che non hanno
conferito mandato, o tramite i CAA mandatari.

In  relazione  all'elenco  di  varieta'  di  frumento duro ammesse
all'aiuto supplementare comunitario per l'anno 2004 si segnala che la
codifica   delle   varieta'   ammesse  all'aiuto  supplementare  alla
produzione  di  grano  duro  e'  riportata nella tabella 3 delle note
esplicative alla domanda.




8.2 Grano duro: premio alla qualita'




Il  reg.  (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla
qualita'  per  il  frumento  duro. L'art. 72 del suddetto regolamento
dispone  che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono
frumento  duro  di  cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce
che  l'erogazione  e' subordinata all'utilizzazione di un determinato
quantitativo  di  sementi certificate di varieta' riconosciute, nella
zona   di   produzione,   come  varieta'  di  alta  qualita'  per  la
fabbricazione  di  semolini  e paste alimentart. L'aiuto ammonta a 40
EUR/ha.

Il  produttore  deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle
fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle
varieta'  e  del  numero  di  identificazione  della partita "ENSE" e
barrare la corrispondente casella.

L'aiuto  viene  concesso per superfici fissate su base nazionale -
per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari - ripartite, sulla base
dell'entita'  degli  investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT
nel  biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale
secondo  quanto  stabilito  dal  Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 11 marzo 2004 (cfr. tab. al paragrafo precedente).

L'art.  75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie
per  la  quale e' richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata
superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore
viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale  riduzione  sara'  effettuata  dopo  che,  all'interno  della
superficie  massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione"
tra  le  superfici  regionali  dichiarate, attraverso il passaggio di
quote  di  superficie  "disponibile"  da  parte delle regioni che non
hanno  raggiunto  il proprio limite di ettari, a favore delle regioni
che  lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo
conto  dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna
regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Ai  sensi  dell'art.  9  del reg. (CE ) n. 2237/2003, la quantita'
minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo
le ordinarie pratiche agronomiche, e' pari a 180 kg. per ettaro.

L'elenco  delle  varieta' di frumento duro che possono beneficiare
del  premio  per  la  campagna  di commercializzazione 2004/2005, con
relativa  codifica,  e'  riportato  nella tabella 14 in allegato alle
note  esplicative  per la compilazione della domanda di pagamento per
superfici 2004.




9 COLTURE ENERGETICHE




Ai  sensi  dell'art.  88  del  reg.  CE  1782/2003,  il produttore
agricolo  puo'  conseguire  un  premio  comunitario  sulle  superfici
investite a prodotti destinati a "colture energetiche", limitatamente
alle  varieta'  elencate nelle tabelle 12 e 13 allegate alla presente
circolare, ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione
che  i  prodotti  ottenuti siano destinati alla produzione di energia
termica,  elettrica  o  meccanica,  nel  rispetto  del criterio della
prevalenza  del  valore  economico  dei prodotti energetici, che deve
risultare  superiore  al valore di tutti gli altri prodotti destinati
ad  altre  utilizzazioni,  ottenuti  durante  la trasformazione della
materia prima.

Nel  caso  della  canapa,  e' prevista l'applicazione delle misure
gia'  adottate  dal  Reg.  CE  2461/1999  all'art.  3  par.  1 bis, e
successive modifiche con Reg. CE 587/2001.

Le  particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 76 e 77)
non  entrano  nel  calcolo  della  produttivita' aziendale, ne' della
superficie  a  seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Inoltre,
ai  sensi  dell'art.  90  del  Reg. CE 1782/2003 sono da escludere le
superfici ritirate dalla produzione secondo quanto previsto dall'art.
6 del Reg. CE 1251/1999.

Il  produttore  e'  tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la
presentazione  della  Domanda di Aiuto per Superfici, un contratto di
coltivazione  con un primo trasformatore riconosciuto dall'AG.E.A. Il
primo  trasformatore,  versa  una fideiussione all'organismo Pagatore
competente  della  gestione  della  rispettiva domanda PAC, esegue la
trasformazione   del  prodotto  consegnato  ed  ottiene  direttamente
energia, oppure, un prodotto intermedio (carburante e/o combustibile)
destinato in fase successiva, alla produzione di energia.

Il  produttore  agricolo consegna tutta la materia prima raccolta,
al  primo trasformatore che la prende in consegna e garantisce che il
quantitativo  equivalente  di tale materia prima, venga utilizzato in
ambito  comunitario,  per  la  fabbricazione  di  uno o piu' prodotti
energetici, secondo quanto previsto ai sensi del Reg. CE 1782/2003.

E'  altresi' consentito al produttore agricolo, ai sensi dell'art.
34  paragrafo  1 p. b) del Reg. CE 2237/2003 di trasformare in biogas
presso  la  propria  azienda,  tutta  la materia prima raccolta sulle
superfici oggetto dell'aiuto.




9.1 Compilazione dei contratti




Il  contratto,  di  cui  all'art.  35 del Reg. CE n. 2237/03, deve
essere   redatto  in  quattro  esemplari  doppi  senza  correzioni  o
abrasioni,  con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme
all'allegato B della presente circolare (il modello e' disponibile su
portale  SIAN  per i primi trasformatori riconosciuti), riportando le
seguenti informazioni:




- numero   progressivo   del   contratto   composto   dal  numero  di
riconoscimento della ditta + un progressivo

- il tipo di prodotto

- anagrafica dei contraenti

- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)

- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie

- il quantitativo di prodotto previsto


- eventuali  condizioni  applicabili  alla  consegna del quantitativo
previsto di materia prima

- l'impegno  a  rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o
prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)

- le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 2237/03

- data e luogo della firma




Il  contratto cosi' costituito, deve essere presentato dalla ditta
trasformatrice,  all'organismo  pagatore competente entro e non oltre
la data di presentazione della domanda di aiuto per superfici.

Sara'  inoltre  cura  del  "richiedente",  allegare  una copia del
contratto alla domanda di aiuto per superfici.




9.2 Contratti per produzione di biogas




Il produttore agricolo che intende trasformare in biogas presso la
propria  azienda  agricola,  la  materia  prima raccolta su superfici
destinate   a   colture   energetiche,  e'  tenuto  a  presentare  in
sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo pagatore,
secondo  il modello di cui all'allegato "N" della presente circolare,
per  permettere  All'organismo  pagatore  di  effettuare  i controlli
necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.




9.3 Modifica e/o risoluzioni del contratto




Il contratto puo' essere modificato e/o risolto sia in presenza di
una  volonta'  delle  parti, nei termini previsti per la modifica e/o
sostituzione  della  domanda  di  aiuto  per  le superfici che dovra'
essere   resa   congruente  con  tale  modifica,  o  in  presenza  di
particolari condizioni climatiche, debitamente documentate. Nel primo
caso  le  parti  sottoscrivono  un nuovo contratto che riporta i dati
modificati.  Nel  secondo  caso  e'  consentita  la  consegna  di una
quantita' di materia prima inferiore al dato contrattuale, che dovra'
essere  giustificata  da  documentazione  probante.  Nel  caso di una
consegna  non  inferiore  al 90% della quantita' prevista (rispetto a
quella    risultante   dall'applicazione   delle   rese   determinate
dall'Organismo    pagatore)    e'   sufficiente   la   documentazione
giustificativa.

Nel caso di consegna inferiore al 90%, e' necessario presentare un
modello  di  variazione  All. C (il modello e' disponibile su portale
SIAN  per  i  primi  trasformatori  riconosciuti) conforme al modello
allegato  alla presente circolare, sottoscritto da entrambe le parti,
con  allegata  documentazione  giustificativa,  rilasciata  da organi
competenti  quali comuni, Ispettorati regionali, o perizie asseverate
rilasciate da agronomi iscritti all'albo.

Nel  caso  in  cui  il  coltivatore  ritiri  una  parte o l'intera
superficie    dall'obbligo   contrattuale   ed   in   assenza   della
documentazione  sopra  descritta, si applicano le disposizioni di cui
all'art.  32  del  Reg.  Ce  2419/01,  in  misura  proporzionale alla
riduzione od all'intero premio.




9.4 Modifica e/o risoluzione contratto biogas




Qualora,  per  causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi
una  significativa  riduzione  delle  rese e delle quantita' raccolte
rispetto   a  quelle  riportate  nella  dichiarazione,  l'agricoltore
richiedente  e' tenuto a compilare il modello di cui all'All. O della
presente circolare.

Tale  modello  deve  essere  rimesso all'Organismo pagatore, entro
dieci   giorni   dal  verificarsi  dell'evento,  per  l'adozione  del
provvedimento di modifica o rinuncia dell'impegno assunto.




9.5 Rese di produzione




L'AG.E.A.  determina  ogni  anno e comunque prima del raccolto, le
rese  produttive  da  riportare nei contratti per superfici a coltura
energetica  e  informa  attraverso  la  pubblicazione  di circolari i
produttori  interessati.  La  quantita' di materia prima prevedibile,
espressa in ettari e' determinata dal calcolo della resa unitaria per
gli  ettari  coltivati  facendo riferimento alle rese riportate nelle
specifiche  disposizioni AG.E.A. per le superfici a riposo destiate a
prodotti ad uso non alimentare.

Per  i prodotti, indicati a codice 99 0 100 nelle tabelle 12 e 13,
il  produttore  agricolo  puo' indicare le rese riferite alla zona di
produzione  ed in questo caso l'AG.E.A., in una fase successiva, dopo
controlli  tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti
al produttore agricolo ed alla ditta industriale.




9.6 Determinazione delle biomasse




Per  quanto  concerne le biomasse prodotti tipicamente erbacei, in
deroga  al  metodo  comunemente  usato  per  la  determinazione delle
quantita'  di  materia  prima  prevedibile, e' possibile procedere al
calcolo  con  un  metodo  volumetrico,  mediante  moltiplicazione del
volume  per  la  densita', per il numero di balle o rotoballe oggetto
della consegna.

E',   inoltre   possibile,   al   fine   di   ottenere  una  prima
disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la
trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo.




9.7 Determinazione di biomasse per produzione di biogas




Per  quanto  riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla
trasformazione   di  biogas  nella  propria  azienda,  il  produttore
agricolo,  deve far determinare volumetricamente, dall'AG.E.A., tutta
la  materia  prima  raccolta ed istituire una contabilita' specifica,
registro  di  carico  e scarico come da modello All. I della presente
circolare, della materia prima utilizzata nella produzione di biogas.
L'agricoltore  richiedente  e'  tenuto  a comunicare all'AG.E.A., con
almeno  10  giorni di anticipo, la data in cui puo' essere effettuata
la determinazione volumetrica della materia prima.

L'AG.E.A  esegue  a campione, con tempistiche compatibili al ciclo
culturale,  la determinazione volumetrica e la registrazione corretta
delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.




9.8 Obblighi del richiedente e del primo trasformatore




Vengono  di seguito distinti gli obblighi e le responsabilita' del
richiedente, che terminano con la consegna del prodotto, e quelle del
primo  trasformatore  che iniziano con la consegna e terminano con la
trasformazione  finale  del  prodotto  entro il 31 luglio del secondo
anno successivo alla raccolta.




9.9 Dichiarazioni di raccolta e di consegna




Il   richiedente  ultimata  la  fase  di  raccolta,  e'  tenuto  a
consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile dalle rese
sopra  definite,  al primo trasformatore, che la prende in consegna e
comunica  all'Organismo  pagatore  su modello conforme all'All. F (il
modello  e'  disponibile  su  portale  SIAN per i primi trasformatori
riconosciuti)   l'avvenuto  adempimento  dell'obbligo  da  parte  del
richiedente entro:




- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed
autunnali.

- 31  gennaio  per le colture primaverili che richiedono una raccolta
posticipata,  al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di
biomasse



9.10 Dichiarazione di consegna successiva




Il  primo trasformatore deve comunicare all'AG.E.A, la consegna di
prodotti   intermedi   a   secondi  trasformatori,  entro  40  giorni
lavorativi  a  partire dalla consegna, utilizzando l'All. G compilato
distintamente  per  provenienze  nazionali  o  comunitarie in duplice
copia con timbro e firma della ditta.




9.11 Coefficienti tecnici e valorizzazione economica




Il primo trasformatore fornisce all'autorita' competente, entro il
30  novembre  di  ciascuna  campagna,  le necessarie informazioni sul
processo  di trasformazione, con particolare attenzione ai costi e ai
coefficienti  tecnici  di trasformazione occorrenti per determinare i
quantitativi di sottoprodotti e prodotti finiti ottenibili.




9.12 Registri di carico e scarico




Il  primo  trasformatore  deve  inoltre  tenere un registro di c/s
apposito  per i prodotti energetici, consentire visite periodiche nei
suoi  stabilimenti  al  fine  di  permettere i controlli previsti per
l'accertamento  delle  trasformazioni  come dall'art. 50 del Reg.(CE)
2237/03

Il  "primo trasformatore" ha la facolta' di apportare modifiche al
programma  delle  utilizzazioni  principali indicate nel contratto di
vendita,  a condizione che ottenga prodotti energetici, il cui valore
superi  in  ogni  caso  la  sommatoria  di  prodotti  e sottoprodotti
utilizzati in altre destinazioni.




9.13 Principio di equivalenza




E'  consentito  dal  regolamento  CE  2237/03  la sostituzione del
prodotto  energetico originariamente conseguito sui terreni vincolati
da  contratto  con altro prodotto di stessa natura, pari quantita' ed
equivalenti caratteristiche morfologiche e merceologiche, fatto salvo
l'obbligo di destinazione alla produzione di prodotti energetici.

Nel  caso  in  cui  il  "primo  trasformatore" intenda far ricorso
all'equivalenza,   e'   tenuto,  in  via  preventiva  e  per  singola
operazione,  a  darne immediata comunicazione all'Organismo pagatore,
utilizzando  una  analoga comunicazione per il reintegro del prodotto
oggetto di equivalenza (modelli allegati Q ed R).




9.14 Esemplare T5




Per  la  vendita  in un altro stato membro o per l'esportazione di
materie  prime  o  prodotti energetici intermedi, e' concesso in base
all'art.  47  del  Reg.  ce  2237/2003  ad un primo trasformatore, di
vendere  o  cedere  ad un secondo trasformatore stabilito in un altro
Stato  membro  prodotti  intermedi  oggetto  di  un  contratto di cui
all'articolo  35,  il  prodotto  e'  accompagnato  da un esemplare di
controllo T5 rilasciato a norma del regolamento CE n. 2454/93.

Nell'esemplare  di  controllo  T5 deve essere compilata la casella
104,  con  l'inserzione  alla  rubrica  "Altri" di una delle diciture
indicate,  a  seconda  del  Paese  Membro,  nell'art.  47 del Reg. Ce
2237/2003.




9.15 Fidejussione




Ai  sensi  dell'articolo  45  del  regolamento (CE) n. 2237/03, il
"primo  trasformatore",  ai  fini  della garanzia dell'esecuzione del
contratto,   deve   costituire   a   favore  dell'organismo  pagatore
competente  una  cauzione,  per  ciascuna materia prima, pari a 60,00
euro  ettaro,  moltiplicati  per la somma delle superfici destinate a
colture  energetiche da presentare unitamente alla data stabilita per
la presentazione dei contratti.




9.16 Riconoscimento prima trasformatore




Il  primo  trasformatore  che  intende concludere contratti con un
coltivatore  richiedente  per  colture  energetiche,  deve presentare
all'AG.E.A., su modello conforme all'All. D della presente circolare,
una  domanda  di  riconoscimento  entro  il  31  marzo antecedente al
raccolto specificando quanto segue:



- la sede legale della societa'

- il tipo di attivita' svolta

- sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari



La domanda dovra' inoltre essere corredata dai seguenti documenti



- un certificato d'attribuzione di P.I.

- certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare

- copia di lettera di referenze bancarie

- planimetria degli stabilimenti




Alla  ditta che ha conseguito il riconoscimento sara' assegnato un
codice  numerico  a  tre  cifre  che  dovra'  essere  impiegato nella
numerazione   dei   contratti   di   coltivazione   ed  in  tutte  le
comunicazioni  all'Organismo  pagatore  e  sui  registri  di carico e
scarico.

Per  le ditte industriali, gia' riconosciute ad operare come primi
trasformatori  per  prodotti  coltivati su terreni messi a riposo che
intendono operare con la stessa finalizzazione con materie seminate a
colture  energetiche,  sara'  richiesto  di  presentare all'Organismo
pagatore,  un'integrazione  al riconoscimento rilasciato per il quale
sara'  assegnato un nuovo codice che andra' a comporre la numerazione
dei  contratti di coltivazione e tutte le comunicazioni all'Organismo
pagatore e sui registri di carico e scarico.




9.17 Autorizzazione trasformatore finale




Il   trasformatore   finale  che  interviene  nel  processo  della
trasformazione  industriale  deve  presentare all'AG.E.A., su modello
conforme   all'All.   M  della  presente  circolare  una  domanda  di
autorizzazione specificando quanto segue:




- la sede legale della societa'

- il tipo di attivita' svolta

- sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari

La domanda dovra' inoltre essere corredata dai seguenti documenti

- un certificato d'attribuzione di PI.

   - certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare



Alla  ditta  che ha conseguito l'autorizzazione sara' assegnato un
codice  numerico  a tre cifre che dovra' essere impiegato in tutte le
comunicazioni  all'Organismo  pagatore  e  sui  registri  di carico e
scarico.




9.18 Pagamento dell'aiuto




L'art.  88  del Reg. Ce 1782/2003 prevede il pagamento di un aiuto
pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche.

Tale  premio  viene sommato al premio stabilito per i gli utilizzi
previsti dal 2237/2003 art. 4 par. 4 lettera c), dopo che l'autorita'
competente  ha  accertato  il  rispetto degli obblighi previsti nell'
art. 42 del Reg. Ce 2237/2003, di seguito elencati:




a) copia del contratto consegnata all'Organismo pagatore da parte del
primo trasformatore;

b) comunicazione,   all'organismo   pagatore,   da  parte  del  primo
trasformatore  su modello conforme All. F della presente Circolare
firmato  congiuntamente  dalle  due  partila  quantita' di materia
prima raccolta;

c) cauzione,  degli  ettari  oggetto  di contratto, versata dal primo
trasformatore all'organismo pagatore competente;

d) verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  impartite,  per  ogni
domanda di aiuto e rispettivo contratto.




Nel  caso  di  coltura  biennale,  il  pagamento e' effettuato, in
ognuno  dei  due  anni  successivi  alla semina, dopo che l'autorita'
competente  abbia accertato gli obblighi previsti all'art. 42 comma 2
del Reg. Ce 2237/03 con le seguenti modalita':



Primo anno




a) consegna   all'Organismo   pagatore  competente  del  contratto  e
rispetto degli obblighi di cui all'art. 35 Reg. Ce 2237/03;

b) costituzione della cauzione;


c) verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  impartite,  per  ogni
domanda di aiuto e rispettivo contratto.



Secondo anno




d) adempimento dell'obbligo di consegna del prodotto per la quantita'
indicata nel contratto All. F;




Nel  caso  delle  colture  permanenti  o pluriennali, il pagamento
dell'aiuto e' effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite
nel  caso  di  colture  con  raccolta  annuale,  in caso di quantita'
consegnate  senza espianto del ceppo produttivo. Per altre colture le
disposizioni   saranno   applicate   dopo   aver   fatto  gli  idonei
adeguamenti.

Nel  caso  di produzione di biogas nella propria azienda agricola,
ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente
e'  tenuto  a  compilare  il modello di cui all'All. P della presente
Circolare,

Qualora  le parti modifichino o risolvano il contratto dopo che il
produttore  agricolo  ha  presentato  domanda di aiuto per superfici,
questi   conserva   il   diritto   all'aiuto   soltanto  se  comunica
all'Autorita'   competente   le   modificazioni  che  interessano  il
contratto, entro i termini fissati per la presentazione delle domande
di modifica delle domande di aiuto per superfici.

Nel  caso in cui, per una determinata materia prima, il produttore
agricolo  non  consegni  il  quantitativo richiesto in relazione alla
resa   o   alla   quantita'   prevista,   si   considera,   ai   fini
dell'applicazione  dell'art.  32 del Reg. CE 241 9/2001, che egli non
abbia  adempiuto agli obblighi previsti per le particelle investite a
colture  energetiche.  In  questo caso l'Organismo pagatore procede a
riproporzionare  l'aiuto  in  relazione  al prodotto di materia prima
mancante.




10 SUPERFICI AD USO NON ALIMENTARE (NO-FOOD)




10.1 Compilazione dei contratti




A  partire  dalla  campagna  2004  la  presentazione dei contratti
no-food  puo'  essere effettuata esclusivamente per via telematica. A
tale proposito, l'AG.E.A. ha predisposto un'apposita transazione web,
a  disposizione  delle  ditte  industriali,  per  la  compilazione  e
l'serimento  dei  contratti e della documentazione ad essi correlata.
Il  produttore  agricolo  che  intende  stipulare un contratto con un
trasformatore  o  acquirente  collettore, e' tenuto preliminarmente a
costituire  il  fascicolo  aziendale  in modo da poter disporre della
propria    consistenza    aziendale   in   termini   di   superficie.
L'applicazione  web,  consente,  nella compilazione del contratto, la
specificazione delle superfici di provenienza del prodotto attraverso
il   caricamento  delle  singole  particelle  e,  in  automatico,  la
determinazione della quantita' prevista di prodotto e degli eventuali
sottoprodotti, in funzione delle rese pubblicate da AGEA.

Al   termine   della  compilazione,  l'applicazione  web  consente
l'esecuzione   di   controlli   di   carattere  amministrativo  sulle
superfici,  evidenziando le eventuali irregolarita' riscontrate. Tali
irregolarita'  possono essere rimosse attraverso opportuni interventi
sui  dati  immessi.  Le  irregolarita'  non  risolte,  all'atto della
presentazione  del  contratto,  sono  motivo  di  abbattimento  della
superficie   del  contratto  ammessa  ai  fini  della  corresponsione
dell'aiuto comunitario.

L'applicazione  web,  consente  la stampa del contratto in esame e
l'inoltro  telematico.  Per  quanto riguarda la data di presentazione
dei  contratti sara' quindi considerata la data riportata dal sistema
al  momento  del  contratto purche', entro la data di scadenza del 30
aprile  sia  stata  costituita corrispondente fideiussione a garanzia
degli ettari oggetto di contratto.

L'originale  del  contratto  e  relativa  fideiussione  saranno di
seguito  depositati a cura della ditta industriale presso l'organismo
pagatore competente della rispettiva domanda PAC.

Per  tutti  gli  altri  adempimenti  si  rimanda alle prescrizioni
contenute  nel  Decreto  Mi.P.A.F.  del  04/04/2000  e  nel  Reg.  Ce
827/2000,  che  modifica  il  Reg.  Ce  2461/2000  art.  4 par. 4. Si
richiama   in   particolare   l'attenzione  sul  fatto  che  dopo  la
presentazione  dei  contratti  non  sara'  consentito  correggere e/o
integrare  i  dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra'
ritenersi nullo.

I  dati del contratto presentato, non possono essere piu' variati.
Qualora  vi fosse necessita' di apportare degli aggiornamenti ai dati
presentati,   il  produttore  agricolo  e'  tenuto  a  comunicare  le
variazioni  alla  ditta industriale che procede alla compilazione del
contratto di modifica. Quest'ultimo documento, puo' essere presentato
all'Organismo  pagatore entro i termini previsti per la presentazione
delle domande di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001.



10.2 Messa a riposo non alimentare




Il  produttore  agricolo  puo'  destinare  una  parte  o  l'intera
superficie  da  lasciare  a  riposo  alla coltivazione di prodotti da
destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti
ad   uso   non   alimentare,  ne'  umano  ne'  animale,  oppure  alla
trasformazione   in   biogas  nella  propria  azienda.  Le  superfici
investite  a  tali  colture  devono  essere dichiarate in domanda con
codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che dichiari di
coltivare  specie/varieta' indicate con i codici utilizzo 24, 50, 65,
66,  limitatamente  alle varieta' elencate nella tabella 7 delle note
esplicative  per  la  compilazione  delle  domande  di  pagamento per
superfici,  deve avere stipulato uno o piu' contratti di coltivazione
(una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento
per  superfici)  con un collettore o primo trasformatore riconosciuti
dall'AG.E.A.   o   avere  presentato  una  o  piu'  dichiarazioni  di
trasformazione in biogas nella propria azienda.

Il  reg.  (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore
di  canapa (codice NC ex 5301 10 00 canapa greggia o macerata) per la
trasformazione  in  prodotti  non contemplati dal regolamento (CE) n.
1673/2000  (Cannabis  sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi
utilizzate,  in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono
figurare  sugli  imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del
sistema  integrato  di controllo si effettueranno delle verifiche per
accertare  che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non
siano dichiarate ad utilizzi diversi.

Qualora  le  parti contraenti modifichino o risolvano il contratto
dopo  che  il  richiedente  ha  presentato  domanda  di pagamento per
superfici  ed entro la data prevista per il deposito delle domande di
modifica,  il  richiedente  conserva  il  diritto  al  pagamento  per
superfici    soltanto   se   informa   l'Organismo   pagatore   della
modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica
per  la  richiesta  di pagamento per superfici (le superfici non piu'
oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime
devono essere distrutte o interrate; cio' dovra' essere dimostrato da
una  attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel
settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'Organismo
Pagatore).

Il   collettore   o   primo   trasformatore   deve  far  pervenire
all'Organismo  pagatore  la copia del contratto modificato o rescisso
prima  della  data  prevista  per  il  deposito  delle modifiche alla
domanda di pagamento per superfici.

Le  domande di pagamento per superficie con presenza di particelle
messe  a  riposo  per  la  produzione  di  prodotti da non destinarsi
all'alimentazione  umana  o  animale  (codice utilizzo 24, 65) o alla
trasformazione  in  biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50,
66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non
possono essere liquidate.

Per  tutte  le  domande  per  le  quali  sia  stato  depositato il
contratto,  invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle
superfici  messe  a riposo no-food e si applica il riproporzionamento
delle  altre  colture,  in  attesa  della verifica del rispetto degli
adempimenti contrattuali.

Il  pagamento  per  superfici  per  i  terreni messi a riposo puo'
essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:




2. e'  stata  consegnata  la  quantita'  di  materia prima per cui il
produttore si era impegnato;

3. e'  stata  presentata  all'organismo  Pagatore la dichiarazione di
raccolta,  di  consegna e di presa in consegna della materia prima
(entro  il 31 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il
31 dicembre per le colture a semina primaverile);

4. e'  stata  fornita  la  prova della costituzione della cauzione da
parte del primo trasformatore o del collettore;

5. e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del
contratto  (presenza  delle anagrafiche dei contraenti, durata del
contratto,   specie   e  superficie  di  ciascuna  materia  prima,
condizioni    di    fornitura,    impegno   del   collettore/primo
trasformatore  a  comunicare  la  eventuale  destinazione in altri
Paesi  della  Comunita',  le  utilizzazioni  finali  delle materie
prime,   la   specificazione   della   quantita'   prevedibile  di