IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle  norme indicate nei
riferimenti normativi,

                              Dispone:

1. Approvazione dei modelli

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, che costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello  Unico  2004,  anche  in forma unificata. Tali modelli devono
essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di
settore,  che  nel  periodo  d'imposta  2003, hanno esercitato in via
prevalente  una delle seguenti attivita' economiche nel settore delle
attivita' professionali:

a) Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 74.11.2;
----> Studio di settore SK01U; <----

b) Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F;
----> Studio di settore SK02U;  <----

c) Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A;
----> Studio di settore SK03U;  <----

d) Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1;
----> Studio di settore SK04U;  <----

e)  Servizi  forniti  da  dottori  commercialisti,  codice  attivita'
74.12.A;  Servizi  forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
----> Studio di settore SK05U;  <----

f) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti  che  svolgono  attivita'  in  materia  di  amministrazione,
contabilita' e tributi, codice attivita' 74.12.C;
----> Studio di settore SK06U;  <----

g)   Attivita'  tecniche  svolte  da  disegnatori,  codice  attivita'
74.20.C;
----> Studio di settore SK08U;  <----

h)  Studi  medici  generici  convenzionati  o  meno  con  il Servizio
Sanitario  Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e
radioterapia,  codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte
da   chirurghi,  codice  attivita'  85.12.A;  Altri  studi  medici  e
poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B;
----> Studio di settore SK10U;  <----

i) Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto
terzi, codice attivita' 70.32.0;
----> Studio di settore SK16U;  <----

j)  Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita'
74.20.B;
----> Studio di settore SK17U;  <----

k) Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E;
----> Studio di settore SK18U;  <----

l) Attivita' professionali paramediche indipendenti, codice attivita'
85.14.2;
----> Studio di settore SK19U;  <----

m)  Attivita'  professionale  svolta  da  psicologi, codice attivita'
85.14.3;
----> Studio di settore SK20U;  <----

n) Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0;
----> Studio di settore SK21U;  <----

o) Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0;
----> Studio di settore SK22U;  <----

p) Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2;
----> Studio di settore SK23U;  <----

q)   Consulenze  fornite  da  agrotecnici  e  periti  agrari,  codice
attivita' 74.14.B;
----> Studio di settore SK24U;  <----

r) Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A;
----> Studio di settore SK25U.  <----

1.2.  I  modelli  di  cui  al punto 1.1, lettere g), i), l), n) e p),
possono  essere  altresi' utilizzati dai soggetti esercenti attivita'
di  impresa.  Tali contribuenti possono utilizzare i predetti modelli
anche  quando  svolgono  una  delle  predette  attivita'  in  maniera
secondaria, se per tale attivita' abbiano tenuto annotazione separata
dei  componenti  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di
settore.

2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1.   I   modelli   di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet
www.agenziaentrate.gov.it,  nel  rispetto,  in  fase di stampa, delle
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento.

2.2.  I  medesimi  modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti   Internet   a   condizione   che   gli   stessi  rispettino  le
caratteristiche   tecniche   previste   dall'allegato   1  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.

2.3.  E'  autorizzata  la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al
presente provvedimento.

3. Modalita' per la trasmissione dei dati

3.1.   I  modelli,  in  base  all'art.  5  dei  decreti  ministeriali
concernenti  l'approvazione  degli  studi  di  settore  relativi alle
attivita'  economiche  nel  settore  delle  attivita'  professionali,
devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2.  La  trasmissione  dei  dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia  delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o  Internet,  ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo
3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche
tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati
relativi  all'applicazione  degli  studi  di settore, compresi quelli
relativi  al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli
o  uno  schema,  contenente  tutti  i  dati  trasmessi,  conformi per
struttura   e   sequenza   ai   modelli  approvati  con  il  presente
provvedimento.

4. Asseverazione

4.1.  I  soggetti  che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b)  del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondano a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.

4.2.  L'asseverazione  non  deve  essere  effettuata relativamente ai
dati:

a)  per  i  quali  sia  necessario  esaminare,  a  tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c)  relativi  alle  unita'  immobiliari  utilizzate  per  l'esercizio
dell'attivita'.

Motivazioni

Il   presente   provvedimento,   previsto  dall'art.  6  dei  decreti
ministeriali 20 marzo 2001, 15 febbraio e 8 marzo 2002, 21 febbraio e
6  marzo  2003,  stabilisce  le  modalita'  con  cui  i  contribuenti
comunicano  all'Agenzia  delle  Entrate  i  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, relativi alle attivita'
economiche   nel   settore  delle  attivita'  professionali.  Inoltre
stabilisce  le  caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da
utilizzare   per   la   compilazione,   anche  meccanografica,  della
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore, e le modalita' di predisposizione dei predetti dati
da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

I   modelli   che   sono  approvati  con  il  presente  provvedimento
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2004.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

•  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art.
68, comma 1), e successive modificazioni;

•  Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma
1);

•  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2,
comma 1);

• Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b)  Disciplina degli studi di settore • Decreto legislativo 30 agosto
1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

•  Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione
dei  soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi
di settore;

•   Decreto   legislativo   9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;

•  Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio
1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

•  Decreti  del  Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10
agosto  1998,  26  novembre  1999,  23  ottobre  e  13 dicembre 2000:
Approvazione di questionari per gli studi di settore;

•  Legge  8  maggio  1998,  n.  146  (art.  10): Individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;

•  Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi;

•  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni:   Emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;

•   Decreto  ministeriale  31  luglio  1998:  Modalita'  tecniche  di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

•  Decreti  18  febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000, e 19
aprile  2001:  Individuazione  di  ulteriori  soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;

•  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;

•  Decreto  ministeriale  20  marzo 2001: Approvazione degli studi di
settore  relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita'
professionali;

•  Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio e 8
marzo 2002, 21 febbraio 2003 e 6 marzo 2003:

Approvazione  degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore delle attivita' professionali;

•  Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre
2003:  Approvazione  della tabella di classificazione delle attivita'
economiche.

Il  presente  provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2004

                                                Il direttore: FERRARA