IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Vista la domanda fatta propria dalla regione Campania e presentata in data 14 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e piu' specificatamente l'introduzione della tipologia monovarietale «Terre del Volturno» Casavecchia; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» formulati nella seduta del 18 dicembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2004; Considerato che lo stesso comitato ha ritenuto di non doversi procedere alla indizione della pubblica audizione, cosi' come di consuetudine, in quanto la modifica di che trattasi risulta essere di lieve entita' e la documentazione a supporto della stessa e' stata ritenuta idonea ed esaustiva; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», riconosciuto con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.