IL  DIRETTORE  GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e
                      la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
  Vista  la domanda fatta propria dalla regione Campania e presentata
in   data   14 marzo   2003,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Terre  del  Volturno»  e  piu' specificatamente l'introduzione della
tipologia monovarietale «Terre del Volturno» Casavecchia;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» formulati nella
seduta  del  18 dicembre  2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2004;
  Considerato  che  lo  stesso  comitato  ha  ritenuto di non doversi
procedere  alla  indizione  della  pubblica  audizione, cosi' come di
consuetudine, in quanto la modifica di che trattasi risulta essere di
lieve  entita'  e  la documentazione a supporto della stessa e' stata
ritenuta idonea ed esaustiva;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Terre  del  Volturno», ed all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso
dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  dei vini a indicazione geografica
tipica  «Terre  del  Volturno», riconosciuto con decreto dirigenziale
22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.