IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Maas  Andreas  Christophorus,  nato  a
Overschie (Olanda) il 2 novembre 1937, cittadino olandese, diretta ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio  titolo  accademico-professionale  conseguito  in Germania di
klinischer  psychologe  -  rilasciato  dalla «Berufsverband Deutscher
Psychologen  - Sektion Klinische Psychologie» in data 28 ottobre 1977
-  ai  fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione
di psicologo e di psicoterapeuta;
  Rilevato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di
doktor  der philosophie conseguito presso 1'«Universitat Salzburg» in
data 4 aprile 1974;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  dimostrato  di aver maturato
esperienza   professionale   nel   campo  della  psicologia  e  della
psicoterapia  dal  1974  al  1999  presso  la  «Herz-Kreislauf-Klinik
Waldkirch»  di Waldkirch (Germania), e pertanto di essere in possesso
del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48
- art. 3, comma 1, lettera b);
  Considerato   che  il  sig.  Maas  ha  conseguito  l'autorizzazione
all'esercizio della psicoterapia rilasciata dalla citta' di Waldkirch
in data 5 febbraio 1985;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenze di servizi nelle sedute
del 29 novembre 2002 e 10 gennaio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  -  sezione A dell'albo professionale e di
psicoterapeuta,  per  cui  non  appare necessario applicare le misure
compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Maas  Andreas Christophorus, nato a Overschie (Olanda) il
2 novembre  1937,  cittadino  olandese  sono  riconosciuti  i  titoli
denominati  in  premessa  quali titoli cumulativamente abilitanti per
l'iscrizione   all'albo   degli   psicologi  -  sezione  A,  e  degli
psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.
    Roma, 20 aprile 2004
                                          Il direttore generale: Mele