IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per   l'esercizio   di   talune  professioni,  nonche'  dei  relativi
ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Hansen  Veronica  Soledad, nata il
14 agosto  1976  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992, cosi' come modificato dal decreto
legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
di  psicologo  conseguito  in  Argentina in data 26 agosto 2003, come
attestato  dal  certificato di iscrizione al registro della matricola
tenuto  dal  «Ministerio  de  Salud  de la Nacion» argentino, ai fini
dell'accesso  all'albo  e  1'esercizio in Italia della professione di
psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en  Psicologia» conseguito presso la «Universidad de
Buenos  Aires»  in  data  16 febbraio 2002, e rilasciato il 17 giugno
2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 gennaio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Hansen abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002, e 14 e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Trento  in data 26 novembre 2003 con
validita' fino al 26 maggio 2004, per motivi familiari;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Hansen  Veronica  Soledad,  nata  il 14 agosto 1976 a
Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina  argentina, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  -  sezione A, e l'esercizio
della  professione  di psicologo, fatta salva la perdurante validita'
del  permesso  di  soggiorno  e  il  rispetto  delle quote dei flussi
migratori.
    Roma, 20 aprile 2004

                                          Il direttore generale: Mele