IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig. Gallo Mario, nato il 6 settembre 1972 a
Vicenza  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de
Abogados  de  Madrid»  cui  e'  iscritto  dal 1° ottobre 2003 ai fini
dell'iscrizione   all'albo  e  dell'esercizio  della  professione  di
avvocato in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  dottore  in  giurisprudenza  presso  l'Universita' degli studi di
Parma  in  data  6 marzo  1997,  e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con  delibera  del  «Ministerio  de  Educacion,  Cultura  y  Deporte»
spagnolo del 16 luglio 2003;
  Preso atto che il sig. Gallo ha prodotto il certificato di compiuta
pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Vicenza;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 25 novembre 2003 e del 24 febbraio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Gallo Mario, nato il 6 settembre 1972 a Vicenza (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.