L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 15 aprile 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244,
recante  disciplina  delle  procedure  istruttorie dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: D.P.R. n. 244/2001);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04 (di
seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione,  misura  e vendita dell'energia elettrica - Periodo di
regolazione  2004-2007,  approvato  con  deliberazione  n.  05/04 (di
seguito: testo integrato);
  Vista  altresi'  la  nota  della  societa'  AEM S.p.a., con sede in
Milano,  corso  di Porta Vittoria n. 4 (di seguito: societa' AEM), in
data   8   aprile   2004,   prot.   n.   PAF/314/04/RR/rf,   ricevuta
dall'Autorita' in data 13 aprile 2004, prot. Autorita' n. 009773;
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  2  della deliberazione n. 5/04, nel periodo
1° febbraio  2004-30 giugno  2004,  le  imprese distributrici che non
hanno  adottato il regime tariffario semplificato applicano ai propri
clienti  le opzioni tarif-farie approvate per l'anno 2003, modificate
secondo quanto disposto dal medesimo articolo;
    il  comma 2.5 della deliberazione n. 5/04 ha fissato al 15 aprile
2004 il termine per la proposta delle opzioni tariffarie destinate ad
essere applicate nel secondo semestre 2004;
    ai  fini  della  predisposizione  di  opzioni  tariffarie  per il
secondo  semestre  2004  coerenti  con  l'obiettivo  di  rispetto del
vincolo  V1  di  cui  all'art.  8  del testo integrato per il periodo
1° febbraio   2004-31 dicembre  2004,  le  imprese  di  distribuzione
necessitano  di  conoscere le caratteri-stiche di prelievo di tutti i
propri clienti;
    con  la  nota  di  cui  al precedente «visto», la societa' AEM ha
richiesto  una  proroga  del  termine  per  la proposta delle opzioni
tariffarie  per il secondo semestre, motivandola con la necessita' di
ottenere  ulteriori  dati relativi, tra l'altro, alle caratteristiche
di  prelievo  dei  clienti  gia' allacciati al ramo d'azienda di Enel
Distribuzione  nei  comuni  di  Milano  e di Rozzano, acquisito dalla
medesima  societa'  AEM  ai  sensi  dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 79/1999;
    Considerato  altresi'  che  altre  imprese di distribuzione hanno
richiesto  per le vie brevi all'Autorita' una proroga del termine per
la  proposta  delle  opzioni  tariffarie  per  l'anno  2004, anche in
ragione  delle  difficolta' connesse con la necessita' di predisporre
opzioni  destinate  ad  essere  applicate  nel  solo secondo semestre
dell'anno  2004,  i  cui  ricavi  concorreranno  a  formare  i ricavi
effettivi   oggetto  di  verifica  del  vincolo  V1  per  il  periodo
1° febbraio 2004-31 dicembre 2004;
  Ritenuto che sia opportuno concedere una proroga del termine per la
proposta  delle  opzioni tariffarie per il secondo semestre dell'anno
2004,  ferma restando l'esigenza di garantire la compatibilita' della
procedura   di   proposta,  verifica  e  approvazione  delle  opzioni
tariffarie  con i termini previsti dal D.P.R. n. 244/2001 e dal testo
integrato;
                              Delibera:
  Di prorogare al 30 aprile 2004 il termine di cui al comma 2.5 della
deliberazione  dell'Autorita' per l'energia e il gas 30 gennaio 2004,
n.  5/04,  ai  fini  della  proposta  delle  opzioni tariffarie base,
speciali e ulteriori per il secondo semestre 2004.
  Di  consentire,  conseguentemente,  la  modifica  delle proposte di
opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per il secondo semestre
2004  eventualmente  gia'  inviate alla data di adozione del presente
provvedimento,  ferme  restando  le  vigenti  garanzie  di  reciproca
riservatezza tra operatori.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita. energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data della pubblicazione.
    Milano, 15 aprile 2004
                                                 Il presidente: Ortis