IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1, che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il metidation, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 2 della citata decisione che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 31 marzo 2004; Visto l'allegato II della decisione in questione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali; Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, con il quale sono stati revocati i prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65; Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosamtari a base di metidation per il controllo di infestanti su olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative; Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali); Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati A e B al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato C del presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva metidation non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.