IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Vista  la  decisione  2004/129/CE  della Commissione del 30 gennaio
2004, in particolare l'art. 1, che stabilisce l'elenco delle sostanze
attive,  tra cui il metidation, che non sono iscritte nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  l'art.  2  della  citata  decisione che stabilisce la revoca
delle   autorizzazioni   all'immissione  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari  che  contengono  tali sostanze attive entro il 31 marzo
2004;
  Visto  l'allegato  II  della  decisione  in  questione, che riporta
l'elenco  di  alcune  sostanze  attive  per le quali gli Stati membri
possono  mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le
contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
  Visto  il  decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, con il quale sono
stati  revocati  i  prodotti  fitosanitari  per  i  quali  le imprese
titolari  non  hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto
legislativo 13 marzo 2003, n. 65;
  Considerato  che  la citata decisione 2004/129/CE della Commissione
consente  all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le
autorizzazioni  dei  prodotti fitosamtari a base di metidation per il
controllo  di infestanti su olivo (usi essenziali) in quanto non sono
attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
  Considerato  che  la  decisione  sopra citata consente di mantenere
alla  produzione  ed  al  commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente
al loro impiego su olivo (usi essenziali);
  Viste  le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere
il  mantenimento  delle  autorizzazioni  per  l'impiego su olivo (usi
essenziali)  avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia'
autorizzati;
  Considerato  che il periodo di moratoria per la commercializzazione
e  l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati
A  e  B  al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi
precedentemente  autorizzati,  tra  i  quali  figurano anche impieghi
diversi  da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre
2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione
2004/129/CE della Commissione;
  Considerato   altresi'   che   il   periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti
fitosanitari  riportati  nell'allegato  C  del  presente  decreto  e'
fissato  al  31 dicembre  2007 ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo,
della decisione 2004/129/CE della Commissione;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  7 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva metidation non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.